CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 22642/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uidazione, ex art. 2, L. R. Basilicata n. 7 del 3 marzo 2021, c.f. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], con sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (PZ), Centro DirezionaleZona Industriale, in persona del suo [OSCURATO:PERSONA] e legalerappresentante pro tempore, avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato con Delibe-razione della Giunta della Regione Basilicata n. 202100417, pubblicata in-tegralmente nel [OSCURATO:PERSONA] della Regione Basilicata, n. 55 del 01giugno 2021, parte 1, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ri-corso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 66L17 F839U;pec: [OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliatopresso lo studio del nominato difensore in Roma, piazza Barberini 12, [OSCURATO:TELEFONO] ([OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]).Ricorrente e ControricorrentecontroNumero registro generale 19992/2021Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 22642/2026Data pubblicazione 03/07/2026Tamburrino Luigi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pz) in Piazza dei Ca-duti n. 18 c.f. [OSCURATO:PERSONA] 57B08 L532N, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pz) in [OSCURATO:PERSONA] n. 89 c.f. [OSCURATO:PERSONA] 64A01 G942G,difesi e rappresentati nel presente giudizio giusta procura speciale allegatadall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] c.f. [OSCURATO:PERSONA] 58P05 I838Y (p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] - fax numero 0776 822128) ed elettivamente domiciliatipresso il suo indicato domicilio digitale di posta elettronica certificata.Controricorrenti e Ricorrenti incidentaliavverso l'ordinanza della Corte d'appello di Potenza n° 2160 depositata il28 giugno 2021.Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dottor [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiestodi rigettare il ricorso principale proposto dal Consorzio per lo [OSCURATO:PERSONA], di accogliere il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorsoincidentale, di rigettare il terzo motivo del ricorso incidentale.Uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], su delega scritta dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]M. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, e [OSCURATO:PERSONA] per i resistenti.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Luigi e [OSCURATO:PERSONA] – premesso di essere gli unici pro-prietari dei suoli di mq 17.815 nel Comune di Potenza e di mq 4.161 nelComune di Vaglio di Basilicata per effetto di usucapione, come riconosciu-to da una sentenza del 2008 del Tribunale di Potenza – chiesero al Con-sorzio per lo sviluppo industriale della relativa Provincia il risarcimento deldanno per l'occupazione dei fondi.Numero registro generale 19992/2021Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 22642/2026Data pubblicazione 03/07/2026A fronte dell'inerzia del Consorzio, i due proprietari adirono il [OSCURATO:PERSONA], che, in accoglimento del ricorso, ordinò al resistente di provvederesulle loro richieste.[OSCURATO:PERSONA] avviò quindi il procedimento per l'acquisizione sanantedelle aree, ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n° 327/2001, ed all'esito co-municò il Decreto di acquisizione n° 60 del 20 febbraio 2018 sia con p.e.c.al difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in data 21 marzo 2018, sia conraccomandata a/r ai due ablati, che venne ricevuta il 4 aprile 2018.2.- I Tamburrini non accettarono l'indennizzo, liquidato col Decreto ineuro 193.565,91, e proposero opposizione ex artt. 54 del d.P.R. n° 327/2001 e 29 del d.lgs. n° 150/2001 davanti alla Corte d'appello di Potenza,con ricorso depositato il 24 aprile 2018.3.- Per quanto ancora qui rileva, la Corte preliminarmente rigettò l'ec-cezione, sollevata dal Consorzio, di inammissibilità dell'opposizione allastima per tardività, dovendosi ritenere che il termine di trenta giorni de-corresse dalla notificazione del Decreto di acquisizione nei confronti deidue espropriati a mezzo raccomandata a/r, ricevuta il 4 aprile 2018 (enon, invece, dalla precedente p.e.c. ricevuta dal loro difensore), con laconseguenza che il ricorso, depositato il 24 aprile successivo, era tempe-stivo.Quindi, sulla scorta della c.t.u. e ritenendo che i suoli, aventi destina-zione edificatoria, fossero stati completamente trasformati a seguito dellarealizzazione di un nuovo impianto di depurazione a servizio della città diPotenza e delle aree industriali di Tito e Potenza, liquidò (a) l'indennizzoper la perdita della proprietà in euro 386.777,60 (con valore al 20 febbraio2018), pari ad euro 17,60 al mq per 21.976 mq; (b) il danno non patri-moniale in euro 38.677,76, pari al dieci percento dell'importo sub (a); (c)l'indennizzo per l'occupazione legittima dal 22 maggio 2000 (data di im-missione in possesso) alla scadenza del quinquennio (22 maggio 2005) ineuro 135.085,75 (euro 27.017,15 per ogni anno); (d) l'indennizzo per iNumero registro generale 19992/2021Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 22642/2026Data pubblicazione 03/07/2026cinque anni di occupazione illegittima non caduti in prescrizione, calcolatia ritroso dal deposito del ricorso (quindi dal 24 aprile 2013 al 24 aprile2018) nella misura di euro 96.694,40 (pari ad euro 19.338,88 per ognianno).La Corte dichiarò, invece, prescritto il diritto al risarcimento per l'occu-pazione illegittima nel periodo intermedio tra gli spazi temporali sub (c) e(d).La Corte, infine, riconobbe gli interessi dalla data del decreto di acqui-sizione, quanto agli indennizzi per la perdita della proprietà e per il pre-giudizio non patrimoniale, e dalla domanda, quanto alle indennità di occu-pazione.4.- Avverso tale ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il Con-sorzio, affidando il gravame a tre mezzi illustrati da memoria.Resistono i Tamburrino con controricorso illustrato da memoria, conte-nente quattro motivi di ricorso incidentale.Il Procuratore Generale ha concluso come da epigrafe.La causa è stata assegnata per la trattazione in udienza pubblica aisensi dell'art. 379 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Col primo motivo di ricorso principale il Consorzio riproponel'eccezione di inammissibilità dell'opposizione a causa della sua tardività ededuce, pertanto, la violazione dell'art. 29 del d.lgs. n° 150/2011 edell'art. 54 del d.P.R. n° 327/2001, in relazione all'art. 360 n° 3 cod. proc.civ.6.- Il motivo è infondato.Come anche recentemente deciso (per tutte: Cass., sez. I, 16 aprile2025, n° 10077, con menzione di altri precedenti), il termine originaria-mente previsto dall'art. 54, secondo comma, del d.P.R. n° 327/2001, perproporre l'opposizione alla stima definitiva dell'indennità di esproprio, eNumero registro generale 19992/2021Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 22642/2026Data pubblicazione 03/07/2026successivamente disciplinato dall'art. 29, terzo comma, del d.lgs. n° 150/2001, non è applicabile al diverso procedimento previsto dall'art. 42-bisdel citato d.P.R., in quanto l'art. 29 predetto, pur essendo successivo allaintroduzione dell'art. 42-bis nel corpo del d.P.R. n° 327, non fa alcun ri-chiamo a tale ultimo istituto.Ne deriva che il termine per impugnare la liquidazione dell'indennizzocontenuta nel decreto di acquisizione sanante è di dieci anni, non essendoconsentite interpretazioni estensive o analogiche di altre norme che condi-zionano l'esercizio del diritto di azione con riferimento a termini di deca-denza e inammissibilità non specificamente previsti dalla legge.Ne discende che la questione della decorrenza del termine di impugna-zione del decreto di acquisizione sanante dalla notificazione a mezzo p.e.c.o dalla raccomandata ricevuta da Tamburrino è del tutto irrilevante nellapresente vicenda, posto che la scadenza entro la quale l'ablato può far va-lere i suoi diritti è, come detto, quella della prescrizione ordinaria decen-nale.7.- Col secondo motivo di ricorso principale il Consorzio censural'ordinanza in base all'art. 360 n° 5 cod. proc. civ., deducendo che la Cor-te, nel liquidare gli indennizzi, non avrebbe preso in considerazione il vin-colo di destinazione ad impianto di depurazione gravante sui terreniespropriati.I terreni dei Tamburrino erano situati in zona F del Piano regolatoregenerale, come peraltro scritto anche nella c.t.u., con la conseguenza cheessi, contrariamente a quanto ritenuto la Corte di merito, non potevanoconsiderarsi liberamente edificabili.In ogni caso, essi erano anche sottoposti a vincolo di tutela ex art.142, primo comma, lettera c), del d.lgs. n° 42/2004.Col terzo motivo di ricorso principale il Consorzio si duole, ai sensidell'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., della violazione degli artt. 32, 37 e 40 deld.P.R. n° 327/2001.Numero registro generale 19992/2021Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 22642/2026Data pubblicazione 03/07/2026La Corte, ritenendo edificabili le aree, avrebbe anche violato le normeindicate, liquidando le indennità in base al valore di fondi edificabili: desti-nazione esclusa nel caso di specie, dato che le possibilità legali di edifica-zione sono escluse tutte le volte in cui, per lo strumento urbanistico, lazona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblici-stico.8.- I motivi – esaminabili congiuntamente in ragione della loro connes-sione – sono fondati.L'attività dei Consorzi di sviluppo industriale è disciplinata dagli artt.50-56 del d.P.R. 6 marzo 1978 n° 218 (“Testo unico delle leggi sugli inter-venti nel Mezzogiorno”) e, per ciò che concerne la Regione Basilicata, dalleleggi regionali 3 novembre 1998 n° 41 (“Disciplina dei consorzi per lo svi-luppo industriale”) e 5 febbraio 2010 n° 18 (“Misure finalizzate al riassettoed al risanamento dei consorzi per lo sviluppo industriale”) applicabili allafattispecie ratione temporis.Ora, l'art. 51 della legge n° 218/1978 prevede che i piani regolatoridelle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono redatti a cura dei con-sorzi, seguendo, in quanto applicabili, i criteri e le direttive di cui all'art. 5,secondo comma, della legge 17 agosto 1942 n° 1150.A decorrere dalla data di loro pubblicazione i Sindaci dei Comuni inte-ressati adottano le misure di salvaguardia previste dall'articolo unico dellalegge 3 novembre 1952 n° 1902.Inoltre, una volta approvati dalla Regione, i piani dei Consorzi produ-cono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cuialla legge 17 agosto 1942 n° 1150.Di contenuto sostanzialmente analogo è l'art. 7 della legge reg. Basili-cata n° 41/1998.Sulla scorta di tale tessuto normativo, questa Corte (sin da Cass., sez.I, 23 marzo 2001 n° 4200, seguita da Cass., sez. I, 6 dicembre 2002, n°17330, da Cass., sez. I, 30 marzo 2009, n° 7616 e, più recentemente, daNumero registro generale 19992/2021Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 22642/2026Data pubblicazione 03/07/2026Cass., sez. I, 10 gennaio 2026, n° 44) ha già avuto modo di precisare chei piani in parola contengono, di regola, prescrizioni urbanistiche di caratte-re generale, che, in virtù dell'art. 6 della legge n° 1150/1942, obbligano iComuni ad uniformare il proprio strumento urbanistico generale alle diret-tive previste dal piano consortile.Nondimeno, fino alla modifica dello strumento urbanistico comunale, èquest'ultimo a disciplinare direttamente l'assetto urbanistico del territorioed a regolamentare l'edificabilità dei suoli e la loro destinazione: resta,pertanto, esclusa ogni modifica automatica delle disposizioni degli stru-menti urbanistici comunali ad opera dei piani territoriali di coordinamentoe, quindi, anche dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo in-dustriale.Si è, tuttavia, anche precisato – come già rilevato da Corte cost. n°260/1976 – che i predetti piani consortili possono anche avere diretta edimmediata incidenza sugli interessi dei proprietari di aree incluse nel loroperimetro, nella misura in cui impongano vincoli di destinazione, attraver-so la concreta individuazione di beni soggetti ad esproprio per l'esecuzionedi opere di pubblica utilità ovvero per l'insediamento di determinati im-pianti industriali.Per quanto sopra esposto è, invece, escluso – come invece pretendonoi resistenti – che il piano consortile debba prevalere automaticamente suquello comunale (controricorso pagina 18) e che l'inclusione dei suoli nelpiano consortile sia di per sé sufficiente a renderli edificabili in ragione del-la sua valenza conformativa (controricorso pagina 16).Ora, la Corte di merito è partita dalla constatazione che “i terreni inproprietà dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella lorocomplessiva estensione di mq. 21.976 (mq. 17.815 + mq. 4.161)” eranostati “completamente trasformati in seguito alla costruzione di opere perla realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a servizio della cittàdi Potenza e delle aree industriali di Tito e Potenza” e che tali suoli aveva-Numero registro generale 19992/2021Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 22642/2026Data pubblicazione 03/07/2026no “sempre avuto una destinazione urbanistica edificatoria” (ordinanzapagina 6).Tuttavia, la correttezza di tale punto di partenza è smentita dallo stes-so snodo motivazionale sopra riportato, nel quale la Corte predica – ad untempo – l'edificabilità delle aree e la loro integrale destinazione alla rice-zione del depuratore secondo il piano precedentemente adottato ed ap-provato dal Consorzio (a tal riguardo si osserva che, secondo le stesse al-legazioni delle parti, con deliberazione n° 328 del 23 novembre 1998 ilConsorzio per lo [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Potenza aveva ap-provato il progetto per i lavori di delocalizzazione del depuratore della cittàdi Potenza [controricorso pagina 4] e che con successiva delibera n° 54del 3 marzo 2000 aveva approvato in via definitiva il progetto dei lavoriper la realizzazione del nuovo impianto di depurazione [ricorso pagina 3]).La Corte, al contrario, onde liquidare l'indennità di esproprio, avrebbedovuto considerare la capacità legale di edificazione dei suoli dei Tambur-rino in base ai criteri previsti dall'art. 32, primo comma, del d.P.R. n° 327(valutando dunque il bene in base alle sue caratteristiche alla data diemanazione del decreto di esproprio e tenendo conto “dei vincoli di qual-siasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effettidel vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazionedell'eventuale opera prevista”) e 37, terzo comma (secondo il quale “siconsiderano le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti almomento dell'emanazione del decreto di esproprio”).In sostanza, la Corte di merito avrebbe dovuto verificare (con riferi-mento alla data del decreto di acquisizione sanante) in quale zona dellostrumento urbanistico comunale fossero inseriti i fondi dei Tamburrino;appurare se tale strumento fosse stato in precedenza modificato per ren-derlo conforme al piano consortile; accertare, in ogni caso, se il piano con-sortile contenesse già la localizzazione dell'impianto di depurazione, det-Numero registro generale 19992/2021Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 22642/2026Data pubblicazione 03/07/2026tando così una disposizione di carattere non più conformativo, ma espro-priativo, a carico dei proprietari.Inoltre, dato che il Consorzio aveva eccepito che i suoli, secondo lostrumento urbanistico comunale, si trovavano in zona F (ossia in una par-te del territorio destinata “ad attrezzature ed impianti di interesse genera-le”: art. 2 del d.m. 2 aprile 1968 n° 1444), come pure riferito dal c.t.u.(nel passaggio trascritto a pagina 18 del ricorso), il Giudice del meritoavrebbe anche dovuto anche considerare – come già più volte ribadito daquesta Corte – che le zone F degli strumenti urbanistici sono caratterizza-te da interventi destinati a servire un “interesse generale” realizzato dallamano pubblica o da un soggetto istituzionalmente competente a realizzareopere pubbliche.Pertanto, la destinazione funzionale della zona F alla soddisfazione ditale interesse preclude – di regola – ai privati tutte quelle trasformazionidel suolo riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, a meno che lostesso strumento urbanistico non introduca una sottozona con possibilitàedificatoria promiscua o privata.È stato, infatti, più volte deciso in sede di legittimità (ex multis: Cass.,sez. I, 12 agosto 2022, n° 24744, con menzione di altri precedenti) che,nel caso in cui non risultino specifiche disposizioni che diano spazio all'edi-ficazione su iniziativa privata, l'inserimento dei suoli nella menzionata zo-na F (aree destinate ad opere di “interesse generale”) di uno strumentourbanistico consente di ritenere non edificabili i suoli stessi, a meno che lanormativa pianificatoria applicabile ammetta l'iniziativa dei privati nellarealizzazione degli scopi cui sono destinate le zone F, anche medianteforme di convenzionamento (così Cass., sez. I, 8 marzo 2023, n° 6948).Nulla di tutto ciò risulta dall'ordinanza impugnata, la quale ha pertantoliquidato l'indennizzo in modo non conforme a legge.L'accoglimento dei motivi sopra indicati assorbe l'ulteriore tema del se-condo mezzo (che andrà ovviamente verificato in sede di rinvio, ove giàNumero registro generale 19992/2021Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 22642/2026Data pubblicazione 03/07/2026appartenente all'oggetto della causa), col quale il ricorrente lamenta chela Corte non abbia considerato che l'alveo abbandonato del fiume Basentoera sottoposto a vincolo di tutela ambientale.9.- Si passa ora all'esame del ricorso incidentale.Col primo motivo di ricorso incidentale i resistenti, sulla scortadell'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., deducono violazione dell'art. 132 del cod.proc. civ. e in base all'art. 360 n° 5 l'omesso esame di un fatto decisivo.I controricorrenti rimproverano alla Corte di aver erroneamente detrat-to dal valore al metro quadrato dei suoli come accertato dal c.t.u. gli oneridi urbanizzazione, ragguagliati all'83,15%, nonostante il perito avesse in-dividuato il valore unitario dei suoli mediante il sistema comparativo.I rilevi difensivi formulati dagli ablati sul punto sarebbero stati total-mente pretermessi dalla Corte di merito.Inoltre, sarebbe stato del tutto omesso l'esame del fatto storico costi-tuito dalla delibera consortile n° 121/2010, con la quale il Consorzio, dopoaver fissato in euro 110,20 al mq il valore dei suoli industriali in [OSCURATO:PERSONA], aveva anche fissato in euro 6,43 al mq il costo delle opere diurbanizzazione.In via subordinata rispetto al primo motivo, i resistenti formulano unsecondo mezzo di ricorso incidentale, veicolando i fatti esposti con laprecedente doglianza mediante l'art. 360 n° 4 cod. proc. civ.10.- Il primo motivo è fondato e determina l'assorbimento del secon-È noto, infatti, che, quando la stima del valore venale avvenga me-diante il metodo sintetico-comparativo, come avvenuto nella presente fat-tispecie, non è corretto detrarre dal prezzo dei beni ablati gli oneri di ur-banizzazione, in quanto il valore formatosi sul mercato tiene già conto de-gli oneri connessi allo sfruttamento del suolo (ex multis: Cass., sez. I, 14giugno 2018, n° 15693).Numero registro generale 19992/2021Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 22642/2026Data pubblicazione 03/07/2026Ora, i ricorrenti incidentali hanno debitamente trascritto le osservazionialla c.t.u. e le difese svolte davanti alla Corte d'appello, dalle quali risultache il tema della deduzione degli oneri di urbanizzazione venne posto allaCorte, al pari di quello della delibera n° 121/2010, nella quale il Consorzioaveva fissato in una cifra superiore l'indennizzo al metro quadrato ed in unimporto inferiore gli oneri predetti.Nessun passaggio motivazionale è dato di leggere nell'ordinanza gra-vata in ordine a tali questioni, sicuramente rilevanti ai fini del decidere.Giova solo rammentare che, sebbene questa Corte abbia escluso chel'omesso esame di puntuali e specifiche critiche alla c.t.u. sia veicolabileargomentazioni difensive (così Cass., sez. I, 12 aprile 2024 n° 9925),nell'ipotesi in cui la parte censuri la motivazione adesiva ad una c.t.u. cheabbia omesso l'esame di un fatto storico (qual è, qui, l'indebita detrazionedegli oneri di urbanizzazione operata col metodo comparativo e l'esistenzadi una precedente delibera, emessa dal Consorzio, di liquidazione di un di-verso valore dei suoli e degli oneri menzionati), la critica è pienamentesussumibile nell'art. 360 n° 5 (sul che si veda Cass., sez. III, 29 gennaio2018, n° 2061).11.- Col terzo mezzo di ricorso incidentale i resistenti si dolgono,in base all'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., della violazione degli artt. 1224 e1282 cod. civ., 20 della legge n° 865/1971 e 50 del d.P.R. n° 327/2001.La Corte, dopo aver liquidato l'indennità per l'occupazione titolata dal22 maggio 2000 al 22 maggio 2005, avrebbe erroneamente attribuito gliinteressi solo a decorrere dalla domanda e non, invece, come avrebbe do-vuto, dalla data finale di ogni singolo anno.12.- Il motivo è fondato.È noto, infatti, che – nonostante l'art. 42-bis del d.P.R. n° 327/2001faccia esclusivo riferimento al ristoro per il periodo di occupazione illegit-tima dei fondi, senza menzionare il periodo di occupazione legittima e laNumero registro generale 19992/2021Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 22642/2026Data pubblicazione 03/07/2026relativa indennità – resta comunque salvo, anche in caso di emissione delprovvedimento di acquisizione sanante, il diritto dell'espropriato di perce-pire, in aggiunta all'indennizzo per la perdita della proprietà e per il perio-do di occupazione illecita, anche quello per il periodo di occupazione titola-ta (Cass., Sez. Un., 21 agosto 2020, n° 17581).L'art. 42-bis, infatti, disciplina un provvedimento di condono (inteso insenso atecnico) per una pregressa situazione contra ius, con la conse-guenza che per il periodo di occupazione titolata non c'è alcuna ragione diprocedere a sanatoria.È per tale ragione che, del tutto coerentemente, l'art. 42-bis non men-ziona l'indennità di occupazione titolata: quest'ultima, infatti, pur potendoessere liquidata, insieme ed occasionalmente, all'indennità per la sanatoria(con un provvedimento formalmente unico ma nella sostanza plurimo, inquanto contenente una duplice statuizione), segue comunque la sua pro-pria sorte, distinta da quella dell'indennizzo principale.Ne deriva, ulteriormente, che, volta che sia congiuntamente liquidatoanche l'indennizzo per l'occupazione lecita, devono anche essere liquidatigli interessi sulla somma riconosciuta per ogni singola annualità, essendoben noto che il relativo diritto matura al compimento di ciascun anno, co-stituendo un capitale separato, sino al soddisfo (per tutte: Cass., sez. I,16 agosto 2025, n° 23391, con menzione di altri precedenti).13.- Con la quarta doglianza incidentale, basata sull'art. 360 n° 3cod. proc. civ., i Tamburrino deducono la violazione degli artt. 42-bis, ter-zo comma, del d.P.R. 327/2001, 2946, 2043, 2947 cod. civ.La Corte avrebbe erroneamente dichiarato prescritto, in ragione deldecorso quinquennale del termine, il diritto all'indennità da occupazione il-legittima, iniziata alla scadenza di quella legittima (22 maggio 2005) e du-rata sino all'emissione del decreto di acquisizione sanante (20 febbraio2018).Numero registro generale 19992/2021Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 22642/2026Data pubblicazione 03/07/2026Il diritto azionato, infatti, non avrebbe natura risarcitoria, come ritenu-to dalla Corte di merito, ma indennitaria, con la conseguenza che il termi-ne di prescrizione sarebbe di dieci e non di cinque anni.14.- Anche questo motivo è fondato.Il provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis genera una sanatoria diuna precedente situazione contra ius e lo fa con effetto ex nunc, ossia,come si esprime lo stesso articolo di legge, “non retroattivamente”.Al proprietario è, dunque, liquidato un importo per il pregiudizio patri-moniale e non patrimoniale: il primo comprensivo anche del pregiudizioderivante dalla “occupazione senza titolo” (terzo comma).Ne discende che, trattandosi di un diritto sorto con lo stesso provvedi-mento di acquisizione, esso non poteva essere esercitato in data anterioreal provvedimento stesso (art. 2395 cod. civ.).Non merita, dunque, adesione la pronuncia della Corte di merito cheha dichiarato parzialmente prescritto (nella misura indicata nella prece-dente parte narrativa della presente sentenza) il diritto degli ablati a rice-vere il ristoro per l'occupazione non titolata, salva ovviamente la possibili-tà per la Corte stessa di liquidare tale indennità non in base al numeroesatto degli anni di occupazione, ma in base a quanto risulti dagli atti delgiudizio (“Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo ri-sarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diver-sa entità del danno”: art. 42-bis, terzo comma).Giova, da ultimo, precisare che il Collegio intende discostarsi, sul pun-to, dal precedente di Cass., sez. I, 16 aprile 2025, n° 10081, in quanto ta-le ordinanza non sembra tenere conto della menzionata natura unitaria (econ effetto ex nunc) del provvedimento di liquidazione ex art. 42-bis edella conseguente possibilità di esercitare il diritto relativo all'occupazioneillegittima solo dopo il decreto di esproprio.Cass. n. 10081/25, inoltre, richiama come precedente specifico Cass.,sez. I, 26 settembre 2024, n° 25707, che, però, non sembra essere tale,Numero registro generale 19992/2021Numero sezionale 1760/2026Numero di raccolta generale 22642/2026Data pubblicazione 03/07/2026dato che nella vicenda decisa da quest'ultima ordinanza le parti non ave-vano fatto questione di prescrizione del diritto relativo all'occupazionesenza titolo: per tale ragione l'indennizzo relativo è stato riconosciuto, inquella lite, per tutta l'estensione temporale dell'occupazione.15.- A seguito dell'accoglimento dei motivi sopra indicati, segue lacassazione dell'ordinanza impugnata ed il rinvio della causa alla Corted'appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del pre-sente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso principale ed ilprimo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso incidentale. Rigetta il primomotivo di ricorso principale. Dichiara assorbito il secondo mezzo di ricorsoincidentale. Cassa l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d'appello diPotenza, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudi-zio.Così deciso in Roma il 21 aprile 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il Consigliere estensoreLuciano VarottiIl PresidenteGuido Mercolino