Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14318/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che invoca l'esimente dello stato di necessità, esula dal novero dei vizi consentiti, perché, oltre a non enucleare alcuno dei casi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. terza e quarta pagina della motivazione); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità "derivante dalla pacifica condizione di affinità tra l'imputato e le persone offese", oltre a non enucleare alcuno dei casi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., è manifestamente infondato, poiché non è configurabile alcun rapporto di affinità, giuridicamente rilevante, tra l'imputato e le persone offese: queste ultime genitori della "ex convivente" del primo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che invoca l'esimente dello stato di necessità, esula dal novero dei vizi consentiti, perché, oltre a non enucleare alcuno dei casi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. terza e quarta pagina della motivazione); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità "derivante dalla pacifica condizione di affinità tra l'imputato e le persone offese", oltre a non enucleare alcuno dei casi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., è manifestamente infondato, poiché non è configurabile alcun rapporto di affinità, giuridicamente rilevante, tra l'imputato e le persone offese: queste ultime genitori della "ex convivente" del primo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 14318/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris