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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34980/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 del TRIBUNALE di SONDRIOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusione del Procuratore generale in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso sia convertito in appello con trasmissione atti alla corte di Appello di Milano per il giudizio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Sondrio con sentenza del 19.5.2021 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 187 commi 1 e 1 quater D.Ivo 30 aprile 1992 n. 285 per avere circolato, alla guida di un'autovettura, in stato di alterazione fisica e psichica, conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (cocaina), in Ponte in Piantedo il 25.2.2019.

2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in particolare dell'art. 187 C.d.S.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe ritenuto provato lo stato di alterazione fisica e psichica di Rusconi sulla base delle valutazioni operate dalla polizia giudiziaria e non già come sarebbe stato necessario sulla base di una valutazione medica.

L'accertamento del reato sarebbe stato fondato solo sull'esito degli esami ematochimici, che valevano a provare una pregressa assunzione di sostanze stupefacenti, in ipotesi anche risalente ad alcuni giorni prima della guida, e sulla percezione sensoriale dei militari in assenza della imprescindibile visita medica.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe affermato la responsabilità penale sulla scorta di una valutazione delle emergenze processuali relative allo stato di alterazione psichica e fisica di Rusconi carente e contraddittoria.

In particolare il Tribunale avrebbe considerato a tale fine solo quanto riportato nella notizia di reato e non avrebbe, invece, preso in esame né il verbale di perquisizione, né il verbale del Pronto, Soccorso il cui contenuto avrebbero dovuto condurre alla assoluzione dell'imputato.

3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto che il ricorso venga convertito in appello e che gli atti siano trasmessi alla corte di Appello di Milano per il giudizio.

4. Il ricorso così come richiesto dal procuratore generale deve essere convertito in appello.

5. Ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado può essere proposto solo nel caso in cui si deducano i motivi di cui all'art. 606 comma 1 lett. a) ovvero l'esercizio da parte del giudice di potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi, lett. b) ovvero inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, lett. c) ovvero inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza.

Nel caso in cui con il ricorso per saltum siano dedotti i motivi di cui alla lett. d) relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva ed alla lett. e) relativo alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, il ricorso, secondo quanto espressamente previso dall'art. 569 comma 3 cod. proc. pen, si converte in appello ( Sez 4 n. 1189 del 10/10/2018, dep 2019, Alonzi, Rv. 274834)

6. Nel caso in esame il secondo motivo di ricorso è incentrato sul vizio di motivazione della sentenza di primo grado, che non avrebbe adeguatamente considerato alcune emergenze processuali.

7. Nel consegue che il ricorso proposto dall'imputato deve essere convertito in appello con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano per il giudizio.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso dell'imputato come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio.

Così deciso in Roma in data 13 settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 del TRIBUNALE di SONDRIOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusione del Procuratore generale in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il ricorso sia convertito in appello con trasmissione atti alla corte di Appello di Milano per il giudizio [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sondrio con sentenza del 19.5.2021 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 187 commi 1 e 1 quater D.Ivo 30 aprile 1992 n. 285 per avere circolato, alla guida di un'autovettura, in stato di alterazione fisica e psichica, conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (cocaina), in Ponte in Piantedo il 25.2.2019. 2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando due motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in particolare dell'art. 187 C.d.S. Il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe ritenuto provato lo stato di alterazione fisica e psichica di Rusconi sulla base delle valutazioni operate dalla polizia giudiziaria e non già come sarebbe stato necessario sulla base di una valutazione medica. L'accertamento del reato sarebbe stato fondato solo sull'esito degli esami ematochimici, che valevano a provare una pregressa assunzione di sostanze stupefacenti, in ipotesi anche risalente ad alcuni giorni prima della guida, e sulla percezione sensoriale dei militari in assenza della imprescindibile visita medica. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe affermato la responsabilità penale sulla scorta di una valutazione delle emergenze processuali relative allo stato di alterazione psichica e fisica di Rusconi carente e contraddittoria. In particolare il Tribunale avrebbe considerato a tale fine solo quanto riportato nella notizia di reato e non avrebbe, invece, preso in esame né il verbale di perquisizione, né il verbale del Pronto, Soccorso il cui contenuto avrebbero dovuto condurre alla assoluzione dell'imputato. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto che il ricorso venga convertito in appello e che gli atti siano trasmessi alla corte di Appello di Milano per il giudizio. 4. Il ricorso così come richiesto dal procuratore generale deve essere convertito in appello. 5. Ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado può essere proposto solo nel caso in cui si deducano i motivi di cui all'art. 606 comma 1 lett. a) ovvero l'esercizio da parte del giudice di potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi, lett. b) ovvero inosservanza o erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, lett. c) ovvero inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza. Nel caso in cui con il ricorso per saltum siano dedotti i motivi di cui alla lett. d) relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva ed alla lett. e) relativo alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, il ricorso, secondo quanto espressamente previso dall'art. 569 comma 3 cod. proc. pen, si converte in appello ( Sez 4 n. 1189 del 10/10/2018, dep 2019, Alonzi, Rv. 274834) 6. Nel caso in esame il secondo motivo di ricorso è incentrato sul vizio di motivazione della sentenza di primo grado, che non avrebbe adeguatamente considerato alcune emergenze processuali. 7. Nel consegue che il ricorso proposto dall'imputato deve essere convertito in appello con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano per il giudizio. P.Q.M. Qualificato il ricorso dell'imputato come appello, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio. Così deciso in Roma in data 13 settembre 20
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