CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 33298/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORD),Art(NzA 5 t-tird: A24 sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 settembre 1964; avverso l'ordinanza del 21 marzo 2023 del Tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, per l'infondatezza del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 febbraio 2023, il Giudice per e indagini preliminari del Tribunale di Ancona disponeva il sequestro preventivo delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. detenute da [OSCURATO:PERSONA], indagato, in concorso con altri, per il reato di abusivismo di cui all'art. 166 lett, a) e c) T.U.F. ritenendo che le due società fossero destinate a ricevere stabilmente il denaro raccolto abusivamente dalla controllante, consentendo il reimpiego dello stesso in operazioni finanziarie e immobiliari. Il provvedimento veniva successivamente confermato dal Tribunale del riesame. 2. Ricorre per cassazione l'indagato articolando due motivi di censura. 2.1. Il primo, formulato sotto i profili del vizio di motivazione e dell'inosservanza di norma processuale (in relazione all'art. 406 cod. proc. pen.), attiene al regime di utilizzabilità degli atti e deduce che il Tribunale si sarebbe limitato ad una mera collazione di giurisprudenza, senza offrire adeguate argomentazioni in ordine alle censure sollevate dalla difesa, relative non solo all'omessa notifica della richiesta di proroga, ma anche all'assenza di prova che tale proroga fosse stata emessa relativamente alla posizione dell'indagato. 2.2. Il secondo, anche questo formulato sotto i profili del vizio di motivazione e dell'inosservanza di norma processuale (in relazione agli artt. 321 e ss del cod. proc. pen.), deduce l'assenza di comportamenti dispositivi posti in essere dall'indagato sin dalla notifica del primo atto processuale e, conseguentemente l'assenza di un concreto pericolo di dispersione delle garanzie patrimoniali sottese ai contratti di finanziamento, circostanze delle quali il Tribunale del riesame, pur a fronte delle specifiche censure sollevate dalla difesa, non avrebbe tenuto conto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile non solo in quanto pone un vizio di motivazione in relazione ad una questione processuale (Sez. 3, Sentenza n. 24979 del 22/12/2017 - dep. 05/06/2018, Rv. 27352501), ma anche perché rimodula la censura in termini differenti rispetto a quelli prospettati dinanzi al al Tribunale del riesame. In quella sede, infatti, il ricorrente si era limitato ad eccepire, esplicitamente, l'omessa notifica della richiesta di proroga delle indagini preliminari, circostanza che, come correttamente evidenziato dal Tribunale, non determina alcuna nullità, né inutilizzabilità degli atti di indagini compiuti dopo la sua presentazione (Sez. 3, n. 23953 del 12/05/2015, Rv. 263653). Viceversa, l'asserita mancanza di un valido provvedimento di proroga è stata eccepita solo in questa sede. E tanto rende la censura inammissibile, atteso che Vinutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini è rilevabile soltanto su eccezione di parte, da proporsi immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile e non, per la prima volta, nel giudizio di legittimità (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Rv. 274996).2. Il secondo motivo è infondato in quanto deduce circostanze irrilevanti ai fini della valutazione della sussistenza delle esigenze caul:elari ritenute dal Tribunale. Il sequestro disposto dal GIP è un sequestro impeditivo che è diretto ad evitare che la disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri. Laddove le censure sollevate dal ricorrente attengono ad un'inesistente esigenzehdi conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei sottoscrittori, esigenza mai ipotizzata nel provvedimento impugnato. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese