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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04293/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 febbraio 2003 il Tribunale di Bologna, accogliendo l'appello proposto dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., e smentendo per l'effetto il giudizio di carente gravità indiziarla già formulato dal locale G.i.p., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a plurime provvisorie imputazioni di furto aggravato di apparati di guida satellitare.

La Corte di cassazione, quinta sezione penale, con sentenza 21 febbraio 2003 accoglieva il ricorso dell'indagato, che si era doluto esclusivamente del formulato giudizio di inidoneità degli arresti domiciliari a fronteggiare le ipotizzate esigenze cautelari (pericolo di reiterazione del reato e pericolo di fuga), e annullava con rinvio, sul punto, la decisione di appello.

Il medesimo Tribunale di Bologna, in sede di rinvio, reputava quindi adeguata la misura gradata di cui all'art. 284 cod. proc. pen., presidiata da strumento elettronico di controllo a distanza.

2. Dumitrascu ricorre nuovamente per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sul presupposto che il giudice a quo non abbia adeguatamente dimostrato che, a fronte di meri reati di natura patrimoniale, le esigenze cautelari sopra richiamate non potessero essere assicurate in assenza delle ulteriori cautele di cui all'art. 275- bis cod. proc. pen. 3.

La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, perché l'ordinanza impugnata ineccepibilmente motiva sulle ragioni di accentuata cautela che giustificano, nel caso concreto, l'adozione delle procedure elettroniche di controllo, del resto previste dall'art. 275-bis cod. proc. pen. come regola, e non come eccezione.

Si consideri altresì che la disposizione codicistica, abilitando in tali termini il giudice ad imporre, con gli arresti domiciliari, l'impiego del c.d. braccialetto elettronico, ha introdotto una mera modalità di esecuzione della misura detentiva domestica, subordinata al consenso prestato dall'interessato, la cui utilità può ti i 4 essere rapportata anche solo al riscontro della capacità effettiva del medesimo di autolimitare la propria libertà personale assumendo il contestuale impegno di installare il dispositivo e di osservare le relative prescrizioni (Sez. 6, n. 555 del 21/10/2015, Bregu, dep. 2016, Rv. 265760-01; Sez. 5, n. 40680 del 19/06/2012, Bottan, Rv. 253716-01).

Con tale indirizzo ermeneutico il ricorrente omette di confrontarsi, risultando l'impugnazione proposta altresì fuori fuoco rispetto al paradigma normativa di riferimento.

2. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 febbraio 2003 il Tribunale di Bologna, accogliendo l'appello proposto dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., e smentendo per l'effetto il giudizio di carente gravità indiziarla già formulato dal locale G.i.p., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione a plurime provvisorie imputazioni di furto aggravato di apparati di guida satellitare. La Corte di cassazione, quinta sezione penale, con sentenza 21 febbraio 2003 accoglieva il ricorso dell'indagato, che si era doluto esclusivamente del formulato giudizio di inidoneità degli arresti domiciliari a fronteggiare le ipotizzate esigenze cautelari (pericolo di reiterazione del reato e pericolo di fuga), e annullava con rinvio, sul punto, la decisione di appello. Il medesimo Tribunale di Bologna, in sede di rinvio, reputava quindi adeguata la misura gradata di cui all'art. 284 cod. proc. pen., presidiata da strumento elettronico di controllo a distanza. 2. Dumitrascu ricorre nuovamente per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sul presupposto che il giudice a quo non abbia adeguatamente dimostrato che, a fronte di meri reati di natura patrimoniale, le esigenze cautelari sopra richiamate non potessero essere assicurate in assenza delle ulteriori cautele di cui all'art. 275- bis cod. proc. pen. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, perché l'ordinanza impugnata ineccepibilmente motiva sulle ragioni di accentuata cautela che giustificano, nel caso concreto, l'adozione delle procedure elettroniche di controllo, del resto previste dall'art. 275-bis cod. proc. pen. come regola, e non come eccezione. Si consideri altresì che la disposizione codicistica, abilitando in tali termini il giudice ad imporre, con gli arresti domiciliari, l'impiego del c.d. braccialetto elettronico, ha introdotto una mera modalità di esecuzione della misura detentiva domestica, subordinata al consenso prestato dall'interessato, la cui utilità può ti i 4 essere rapportata anche solo al riscontro della capacità effettiva del medesimo di autolimitare la propria libertà personale assumendo il contestuale impegno di installare il dispositivo e di osservare le relative prescrizioni (Sez. 6, n. 555 del 21/10/2015, Bregu, dep. 2016, Rv. 265760-01; Sez. 5, n. 40680 del 19/06/2012, Bottan, Rv. 253716-01). Con tale indirizzo ermeneutico il ricorrente omette di confrontarsi, risultando l'impugnazione proposta altresì fuori fuoco rispetto al paradigma normativa di riferimento. 2. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. es
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