CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2025
Cassazione n. 08334/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 567/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 42438/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 22/10/2024 del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8334/2025 Roma, lì, 28/02/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa alla revoca, ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen. (abrogazione della norma incriminatrice), della sentenza di condanna emessa dal Pretore di Roma in data 4 ottobre 1988, irrevocabile dal 3 maggio 1989, relativa al reato di emissione di assegni senza provvista. Il giudice dell’esecuzione rilevava che la pena inflitta era stata dichiarata estinta, nel 1991, per amnistia c.d. impropria, e riteneva che detta causa estintiva fosse prevalente, perché più favorevole, rispetto all’invocata abolitio criminis, con trasformazione dell’illecito penale in amministrativo, operata con d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. 2. Micalusi ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2 cod. proc. pen. e 673 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione, osservando che proprio l’applicazione del criterio di maggior favore avrebbe dovuto condurre ad esito esattamente opposto a quello risultante dal provvedimento impugnato. Alla revoca della sentenza di condanna, a norma dell’art. 673 cod. proc. pen., sarebbe infatti conseguita la eliminazione della relativa iscrizione dal casellario giudiziale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già sancito che, concorrendo una causa estintiva della pena (e l’amnistia impropria è tale) con l’intervenuta abolitio criminis, il giudice dell’esecuzione deve sempre procedere alla revoca della sentenza di condanna, incidendo una tale pronuncia sulla rilevanza penale del fatto, e non sulla sola punibilità di esso (Sez. 6, n. 2680 del 03/06/1994, Cappelli, Rv. 199081-01). E il giudice dell’esecuzione è tenuto a dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, anche quando quest’ultimo, come nella specie, sia stato trasformato in illecito amministrativo dopo l’intervento della causa estintiva del reato dopo la condanna (e, a fortiori, della sola pena), in quanto, in applicazione del principio del favor rei, tale declaratoria fa cessare tutti gli effetti penali della condanna medesima, con la conseguente cancellazione della relativa iscrizione nel casellario giudiziario, ex art. 5, comma 2, lett. a) d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Sez. 1, n. 4334 del 10/01/2012, Marrone, Rv. 251853- 01). L’indirizzo giurisprudenziale richiamato dal giudice a quo (che risale a Sez. U, n. 15528 del 22/10/1977, Ferruzzi, Rv. 137434-01) non è invece pertinente, perché esso tratta del concorso, in sede di cognizione, tra abolitio criminis, con sopravvivenza tuttavia dell’illecito di natura amministrativa, e cause di estinzione del reato in senso proprio, precedenti all’entrata in vigore della legge di depenalizzazione; in tale caso, il giudice deve prosciogliere l’imputato per la causa in concreto più favorevole, che sarà, allora sì, la causa estintiva, non importante seguiti sanzionatori di natura amministrativa (una pronuncia di tal genere, infatti, non sarà comunque iscritta in casellario). 2. Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Latina per nuovo giudizio. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Latina. Così deciso il 13/02/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rocchi