CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36544/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3383-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 330/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] delle MARCHE, depositata il 29/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per le Marche che ha confermato la pronuncia della CTP di [OSCURATO:PERSONA], ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di prova di raggiungimento del reddito minimo. Nel particolare, il collegio di secondo grado riteneva apprezzabili le giustificazioni rese dai contribuenti in tema di disciplina delle "società di comodo" di cui alla 1. n. 724/1994., ponendo a carico dell'Ufficio l'onere di fornire prova contraria. L'Ufficio contestava trattarsi di un unico asset (un albergo) che veniva ceduto in affitto, dove proprietà ed affittuario erano riconducibili alla stessa famiglia. Ha spiegato tempestivo controricorso la parte privata. VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comma, 1. n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10,1. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile — Tributaria di questa Corte. Così dec