CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 38981/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata nell'interesse dello stesso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, successivamente reiterato con la memoria, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla validità della querela proposta, è manifestamente infondato poiché, fermo restando che l'omessa indicazione, nella querela proposta dal legale rappresentante della persona giuridica, della fonte dei poteri di rappresentanza non ne determina la nullità, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui l'effettiva titolarità di tale potere da parte del querelante venga formalmente contestata, si impone al giudice di procedere alla verifica in concreto della sua sussistenza (Sez. 6, n. 8699 del 16/02/2010, Anselmi, Rv. 246177 - 01) e nella specie la Corte di merito, nel foglio 2, ha evidenziato come il Remedi, che nel verbale di querela si era già qualificato quale titolare della ditta, in qualità di amministratore della società fosse legittimato a proporre querela; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di danneggiamento contestato, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito - per rispondere alle medesime doglianze oggetto di appello - con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, il foglio 2 ove la Corte territoriale ha sottolineato, alla luce del compendio probatorio in atti, la contestualità dell'atto vandalico rispetto alla condotta minacciosa dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 2024 Consiglie e -ns