CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 18936/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], considerato che il motivo inerente alla mancata rinnovazione dell'istruttoria ed alla assenza di una motivazione rinforzata, entrambe necessarie nel caso di overtuming della sentenza assolutoria in appello, non è manifestamente infondato giacché la Corte fa espresso riferimento a considerazioni fattuale emerse dall'attività di indagine, non fornendo adeguata motivazione delle scelte operate; osservato che tuttavia il reato è prescritto risalendo al 2016, in assenza di sospensioni della prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere [OSCURATO:PERSONA] 7esidente