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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 23116/2026

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630- controricorrente –avverso la sentenza n. 1419/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 15/12/2021 R.G.N. 756/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/05/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11648/2022Numero sezionale 2630/2026Numero di raccolta generale 23116/20261. [OSCURATO:PERSONA], iscritto alla Cassa ForensDea tad paublb licazione 13/07/20261975, presentava domanda di pensione di vecchiaia in data 24luglio 2017.

Alla data della domanda, risultava gravato da unrilevante debito contributivo nei confronti della Cassa, accertatoper le annualità dal 2004 al 2006 e dal 2009 al 2015, per unimporto complessivo superiore a euro 500.000,00. [OSCURATO:PERSONA], chegià in precedenza aveva più volte contestato all’iscritto l’esistenzadi scoperture contributive, con nota del 28 luglio 2017, glicomunicava che l’accesso al trattamento pensionisticopresupponeva il previo saldo del debito contributivo.2.

Il Tribunale di Milano, adito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con sentenzadel 12 gennaio 2021, rigettava la domanda di accertamento deldiritto alla pensione e di quantificazione del rateo in misura noninferiore a euro 4.681,51 mensili, oltre accessori.Riteneva applicabile il regolamento adottato dalla Cassa nel2005 e approvato nel 2006, in tema di omissioni contributive, eaffermava che la parziale omissione del versamento dei contributicomportava, per le annualità interessate, l’inefficacia ai fini delriconoscimento del diritto a pensione.3.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1419 del 2021,in riforma della decisione di primo grado, accoglieval’impugnazione proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], osservando che,secondo la giurisprudenza di legittimità, nessuna normaprevedeva che la parziale omissione del versamento dei contributideterminasse la perdita o la riduzione dell’anzianità contributiva edell’effettività dell’iscrizione, potendo l’incompletezza delversamento incidere, al più, sulla misura della prestazione.Riteneva, inoltre, non applicabile alla fattispecie il regolamento del2006, sul rilievo che esso riguardasse espressamente le omissionirelative a contributi già prescritti, mentre, nel caso diN usmpeeroc reiegis,t roi generale 11648/2022Numero sezionale 2630/2026contributi omessi non erano prescritti.Numero di raccolta generale 23116/20264.

Quanto all’ammontare della pensione, la Corte territoDartiaa pluebb licazione 13/07/2026reputava sufficiente la quantificazione prodotta dall’appellante,fondata su dati ricavati dallo strumento di simulazione disponibilesul sito della Cassa, ritenendo generiche le contestazioni dell’ente.Condannava, pertanto, la Cassa all’erogazione della pensione divecchiaia dal 1° agosto 2017 nella misura mensile di euro4.681,51, oltre interessi e rivalutazione.5.

Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza eAssistenza Forense ha proposto ricorso per cassazione affidato atre motivi, il secondo e il terzo proposti in via subordinata.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.7.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.8.

All’udienza camerale il Collegio si è riservato il depositodella motivazione nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la Cassa denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 del regolamento adottato dal Comitato deiDelegati il 16 dicembre 2005, nella formulazione originaria e inquella risultante dalla successiva delibera del 23 settembre 2011,nonché degli artt. 2 e 4 del regolamento per le prestazioniprevidenziali del 2015 e degli artt. 2, 10 e 11 della l. n. 576 del1980.

Sostiene che le annualità caratterizzate da omissionecontributiva, anche parziale, debbano considerarsi inefficaci ai finidel riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia e delrelativo calcolo, sicché l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in presenza del rilevantedebito contributivo accertato per le annualità 2004, 2006 e dal2009 al 2015, non avrebbe maturato il requisito della effettivaiscrizione e contribuzione richiesto dall’art. 2 della l. n. 576 del1980 e dall’art. 2 del regolamento per le prestazioni previdenzialidel 2015.2.

Il motivo non è fondato.

Numero registro generale 11648/2022Numero sezionale 2630/2026La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermatoNumero di raccolta generale 23116/2026che, nella previdenza forense, anteriormente all’entrata in vDiagtao pruebb licazione 13/07/2026del regolamento deliberato dal Comitato dei Delegati il 16dicembre 2005 e approvato con delibera interministeriale del 24luglio 2006 (indicato come “regolamento del 2006”), nessunadisposizione prevedeva che la parziale omissione del versamentodei contributi comportasse la perdita o la riduzione dell’anzianitàcontributiva e dell’effettività dell’iscrizione, potendo l’omissioneincidere esclusivamente sulla misura della prestazione (taleprincipio è stato ribadito, fra le altre, da Cass. n. 7621 del 2015 eda Cass. n. 30421 del 2019).Questa Corte ha, in particolare, affermato che, nel sistemaprevidenziale forense, anche gli anni non coperti da integralecontribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva evanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia, in quantonessuna norma prevede l’“annullamento” dell’annualità in cui ilversamento sia stato inferiore al dovuto, con la conseguenza cheil riferimento legislativo alla contribuzione “effettiva” vale aescludere l’automatismo delle prestazioni proprio del lavorodipendente, ma non consente di identificare l’effettività conl’integralità del versamento.In termini sostanzialmente convergenti, sia pure conriferimento alla Cassa dei dottori commercialisti e a pensionedecorrente in epoca anteriore al 1° gennaio 2007, Cass. ord. n.25333 del 2023 ha ribadito che, in mancanza di una norma chepreveda l’inefficacia, anche gli anni non coperti da integralecontribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva evanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia.2.1.

La circostanza che la pensione sia stata domandata nel2017 non consente di escludere in astratto, sul solo pianoNumero registro generale 11648/2022temporale, la rilevanza della disciplina regolamentare introdNoumttearo sezionale 2630/2026Numero di raccolta generale 23116/2026dalla Cassa nel 2005 e approvata nel 2006.Data pubblicazione 13/07/2026Resta tuttavia decisivo il distinto profilo dell’ambito materialedi applicazione di tale disciplina, che, secondo la giurisprudenzarichiamata, riguarda le ipotesi di omissione contributiva ormai nonpiù recuperabile per intervenuta prescrizione e la conseguentecostituzione della rendita vitalizia.

Depone in tal senso lo stessotenore della rubrica del regolamento invocato dalla ricorrente,intitolato “Regolamento per la costituzione della rendita vitaliziareversibile in caso di parziale omissione di contributi per i quali siaintervenuta la prescrizione”, che circoscrive il proprio ambitoapplicativo alle ipotesi in cui l’omissione contributiva sia divenutairreversibile sul piano del credito per effetto della prescrizione e sirenda perciò necessario un meccanismo sostitutivo di recuperoprevidenziale.2.2.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che icontributi omessi non erano prescritti.

Tale premessa fattuale nonè specificamente attinta dal ricorso.Ne consegue che correttamente il giudice di appello ha esclusol’applicabilità della disciplina regolamentare invocata dalla Cassa,il cui presupposto testuale resta appunto l’intervenuta prescrizionedei contributi omessi.2.3.

Né può essere condivisa la tesi secondo cui il requisitodella effettiva contribuzione dovrebbe essere inteso, anche al difuori dei casi espressamente regolati, come necessaria integraleestinzione dell’obbligazione contributiva quale condizione di utilitàprevidenziale dell’annualità, giacché una simile regola non trovariscontro nel dato normativo e si porrebbe in contrasto conl’indirizzo consolidato di legittimità.Il primo motivo deve, pertanto, essere rigettato.3.

Con il secondo motivo, la Cassa deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsaapplicazione dell’art. 20 della l. n. 576 del 1980, dell’art.N u2m edroe rlelgais trlo. generale 11648/2022Numero sezionale 2630/2026n. 509 del 1994, degli artt. 2 e 4 del regolamento per le prestazioniNumero di raccolta generale 23116/2026previdenziali del 2015, degli artt. 35 e 43 dello Statuto della CDaastas paub,b licazione 13/07/2026nonché degli artt. 2697 e 2699 cod. civ. e 414 cod. proc. civ.,lamentando l’illegittima inversione dell’onere della prova.3.1.

Il motivo è fondato.La censura non investe, in realtà, il riparto dell’onere dellaprova, ma la qualità e l’attitudine dimostrativa del materialeutilizzato dalla Corte territoriale per la liquidazione deltrattamento.

Nel giudizio avente ad oggetto prestazioniprevidenziali, la determinazione del quantum non può esserefondata su meri elaborati previsionali o su risultati ricavati dastrumenti informatici di simulazione, ove questi non siano assistitida valore certificativo né corroborati dall’acquisizione dei daticontributivi e reddituali rilevanti.

Diversamente dai documentidall’ente, il simulatore disponibile sul sito della Cassa assolve unafunzione meramente informativa e orientativa e non vale, di persé solo, a comprovare in sede giudiziale l’ammontare del rateo.3.2.

La sentenza impugnata ha invece attribuito rilievodecisivo, ai fini della liquidazione della pensione, all’esito di unasimulazione ricavata dal sito dell’ente, reputandolo sufficiente indifetto di contestazioni ritenute specifiche.

Così statuendo, la Corted’appello ha fondato la decisione su un elemento privo diautonoma valenza probatoria, senza verificare la correttezza deiparametri di calcolo, la consistenza della base contributiva, leannualità utili e le singole componenti della prestazione.

In unacontroversia nella quale erano ancora in discussione, prima ancoradel quantum, gli stessi presupposti dell’an debeatur, laquantificazione del trattamento richiedeva invece l’acquisizione didati previdenziali verificabili e, se necessario, il ricorso aconsulenza tecnica, non potendo essere surrogata dal mNeumreoro eresgiisttroo generale 11648/2022Numero sezionale 2630/2026di uno strumento predisposto a fini informativi.Numero di raccolta generale 23116/20263.3.

Ne consegue che il capo di sentenza che ha determDiantaa ptuobb licazione 13/07/2026l’importo della pensione in euro 4.681,51 mensili deve esserecassato, affinché il giudice del rinvio proceda a nuovo esame delpunto sulla base di dati verificabili e attraverso gli accertamentitecnici necessari, ivi compresa, se del caso, una consulenzatecnica finalizzata alla corretta ricostruzione del quantum.4.

Con il terzo motivo, la Cassa deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991,denunciando l’insussistenza del diritto al cumulo tra interessi erivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ.Anche tale censura è fondata.In materia di prestazioni dovute da enti gestori di forme diprevidenza obbligatoria opera il divieto di cumulo tra interessilegali e rivalutazione monetaria previsto dall’art. 16, comma 6,della l. n. 412 del 1991, sicché l’importo dovuto a titolo di interessideve essere portato in detrazione dalle somme eventualmentespettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria.Questa Corte ha chiarito che tale divieto trova applicazione conriguardo ai crediti previdenziali in senso proprio, mentre non siestende ai soli crediti di previdenza complementare corrisposti dasoggetti diversi dagli enti gestori di previdenza obbligatoria.

In talsenso si collocano Cass. n. 25889 del 2008 e Cass., Sez.

Un., n.16084 del 2021.

Ne consegue che la sentenza impugnata, nelriconoscere cumulativamente interessi e rivalutazione monetariasui ratei eventualmente dovuti dalla [OSCURATO:PERSONA], si pone incontrasto con la disciplina legale.5.

In definitiva, il primo motivo deve essere rigettato, mentreil secondo e il terzo, proposti in via subordinata, devono essereaccolti.Numero registro generale 11648/2022La sentenza impugnata va cassata in relazione ai mNoutmievroi sezionale 2630/2026Numero di raccolta generale 23116/2026accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversaData pubblicazione 13/07/2026composizione, affinché proceda a nuovo esame limitatamente alladeterminazione della misura della pensione eventualmentespettante e alla regolazione degli accessori, attenendosi ai principisopra enunciati, e provveda altresì sulle spese del presentegiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondoe il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 maggio2026.La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 11648/2022Numero sezionale 2630/2026Numero di raccolta generale 23116/2026Data pubblicazione 13/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
630- controricorrente –avverso la sentenza n. 1419/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 15/12/2021 R.G.N. 756/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/05/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11648/2022Numero sezionale 2630/2026Numero di raccolta generale 23116/20261. [OSCURATO:PERSONA], iscritto alla Cassa ForensDea tad paublb licazione 13/07/20261975, presentava domanda di pensione di vecchiaia in data 24luglio 2017. Alla data della domanda, risultava gravato da unrilevante debito contributivo nei confronti della Cassa, accertatoper le annualità dal 2004 al 2006 e dal 2009 al 2015, per unimporto complessivo superiore a euro 500.000,00. [OSCURATO:PERSONA], chegià in precedenza aveva più volte contestato all’iscritto l’esistenzadi scoperture contributive, con nota del 28 luglio 2017, glicomunicava che l’accesso al trattamento pensionisticopresupponeva il previo saldo del debito contributivo.2. Il Tribunale di Milano, adito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con sentenzadel 12 gennaio 2021, rigettava la domanda di accertamento deldiritto alla pensione e di quantificazione del rateo in misura noninferiore a euro 4.681,51 mensili, oltre accessori.Riteneva applicabile il regolamento adottato dalla Cassa nel2005 e approvato nel 2006, in tema di omissioni contributive, eaffermava che la parziale omissione del versamento dei contributicomportava, per le annualità interessate, l’inefficacia ai fini delriconoscimento del diritto a pensione.3. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1419 del 2021,in riforma della decisione di primo grado, accoglieval’impugnazione proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], osservando che,secondo la giurisprudenza di legittimità, nessuna normaprevedeva che la parziale omissione del versamento dei contributideterminasse la perdita o la riduzione dell’anzianità contributiva edell’effettività dell’iscrizione, potendo l’incompletezza delversamento incidere, al più, sulla misura della prestazione.Riteneva, inoltre, non applicabile alla fattispecie il regolamento del2006, sul rilievo che esso riguardasse espressamente le omissionirelative a contributi già prescritti, mentre, nel caso diN usmpeeroc reiegis,t roi generale 11648/2022Numero sezionale 2630/2026contributi omessi non erano prescritti.Numero di raccolta generale 23116/20264. Quanto all’ammontare della pensione, la Corte territoDartiaa pluebb licazione 13/07/2026reputava sufficiente la quantificazione prodotta dall’appellante,fondata su dati ricavati dallo strumento di simulazione disponibilesul sito della Cassa, ritenendo generiche le contestazioni dell’ente.Condannava, pertanto, la Cassa all’erogazione della pensione divecchiaia dal 1° agosto 2017 nella misura mensile di euro4.681,51, oltre interessi e rivalutazione.5. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza eAssistenza Forense ha proposto ricorso per cassazione affidato atre motivi, il secondo e il terzo proposti in via subordinata.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.7. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.8. All’udienza camerale il Collegio si è riservato il depositodella motivazione nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la Cassa denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 1 del regolamento adottato dal Comitato deiDelegati il 16 dicembre 2005, nella formulazione originaria e inquella risultante dalla successiva delibera del 23 settembre 2011,nonché degli artt. 2 e 4 del regolamento per le prestazioniprevidenziali del 2015 e degli artt. 2, 10 e 11 della l. n. 576 del1980. Sostiene che le annualità caratterizzate da omissionecontributiva, anche parziale, debbano considerarsi inefficaci ai finidel riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia e delrelativo calcolo, sicché l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in presenza del rilevantedebito contributivo accertato per le annualità 2004, 2006 e dal2009 al 2015, non avrebbe maturato il requisito della effettivaiscrizione e contribuzione richiesto dall’art. 2 della l. n. 576 del1980 e dall’art. 2 del regolamento per le prestazioni previdenzialidel 2015.2. Il motivo non è fondato. Numero registro generale 11648/2022Numero sezionale 2630/2026La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermatoNumero di raccolta generale 23116/2026che, nella previdenza forense, anteriormente all’entrata in vDiagtao pruebb licazione 13/07/2026del regolamento deliberato dal Comitato dei Delegati il 16dicembre 2005 e approvato con delibera interministeriale del 24luglio 2006 (indicato come “regolamento del 2006”), nessunadisposizione prevedeva che la parziale omissione del versamentodei contributi comportasse la perdita o la riduzione dell’anzianitàcontributiva e dell’effettività dell’iscrizione, potendo l’omissioneincidere esclusivamente sulla misura della prestazione (taleprincipio è stato ribadito, fra le altre, da Cass. n. 7621 del 2015 eda Cass. n. 30421 del 2019).Questa Corte ha, in particolare, affermato che, nel sistemaprevidenziale forense, anche gli anni non coperti da integralecontribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva evanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia, in quantonessuna norma prevede l’“annullamento” dell’annualità in cui ilversamento sia stato inferiore al dovuto, con la conseguenza cheil riferimento legislativo alla contribuzione “effettiva” vale aescludere l’automatismo delle prestazioni proprio del lavorodipendente, ma non consente di identificare l’effettività conl’integralità del versamento.In termini sostanzialmente convergenti, sia pure conriferimento alla Cassa dei dottori commercialisti e a pensionedecorrente in epoca anteriore al 1° gennaio 2007, Cass. ord. n.25333 del 2023 ha ribadito che, in mancanza di una norma chepreveda l’inefficacia, anche gli anni non coperti da integralecontribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva evanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia.2.1. La circostanza che la pensione sia stata domandata nel2017 non consente di escludere in astratto, sul solo pianoNumero registro generale 11648/2022temporale, la rilevanza della disciplina regolamentare introdNoumttearo sezionale 2630/2026Numero di raccolta generale 23116/2026dalla Cassa nel 2005 e approvata nel 2006.Data pubblicazione 13/07/2026Resta tuttavia decisivo il distinto profilo dell’ambito materialedi applicazione di tale disciplina, che, secondo la giurisprudenzarichiamata, riguarda le ipotesi di omissione contributiva ormai nonpiù recuperabile per intervenuta prescrizione e la conseguentecostituzione della rendita vitalizia. Depone in tal senso lo stessotenore della rubrica del regolamento invocato dalla ricorrente,intitolato “Regolamento per la costituzione della rendita vitaliziareversibile in caso di parziale omissione di contributi per i quali siaintervenuta la prescrizione”, che circoscrive il proprio ambitoapplicativo alle ipotesi in cui l’omissione contributiva sia divenutairreversibile sul piano del credito per effetto della prescrizione e sirenda perciò necessario un meccanismo sostitutivo di recuperoprevidenziale.2.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che icontributi omessi non erano prescritti. Tale premessa fattuale nonè specificamente attinta dal ricorso.Ne consegue che correttamente il giudice di appello ha esclusol’applicabilità della disciplina regolamentare invocata dalla Cassa,il cui presupposto testuale resta appunto l’intervenuta prescrizionedei contributi omessi.2.3. Né può essere condivisa la tesi secondo cui il requisitodella effettiva contribuzione dovrebbe essere inteso, anche al difuori dei casi espressamente regolati, come necessaria integraleestinzione dell’obbligazione contributiva quale condizione di utilitàprevidenziale dell’annualità, giacché una simile regola non trovariscontro nel dato normativo e si porrebbe in contrasto conl’indirizzo consolidato di legittimità.Il primo motivo deve, pertanto, essere rigettato.3. Con il secondo motivo, la Cassa deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsaapplicazione dell’art. 20 della l. n. 576 del 1980, dell’art.N u2m edroe rlelgais trlo. generale 11648/2022Numero sezionale 2630/2026n. 509 del 1994, degli artt. 2 e 4 del regolamento per le prestazioniNumero di raccolta generale 23116/2026previdenziali del 2015, degli artt. 35 e 43 dello Statuto della CDaastas paub,b licazione 13/07/2026nonché degli artt. 2697 e 2699 cod. civ. e 414 cod. proc. civ.,lamentando l’illegittima inversione dell’onere della prova.3.1. Il motivo è fondato.La censura non investe, in realtà, il riparto dell’onere dellaprova, ma la qualità e l’attitudine dimostrativa del materialeutilizzato dalla Corte territoriale per la liquidazione deltrattamento. Nel giudizio avente ad oggetto prestazioniprevidenziali, la determinazione del quantum non può esserefondata su meri elaborati previsionali o su risultati ricavati dastrumenti informatici di simulazione, ove questi non siano assistitida valore certificativo né corroborati dall’acquisizione dei daticontributivi e reddituali rilevanti. Diversamente dai documentidall’ente, il simulatore disponibile sul sito della Cassa assolve unafunzione meramente informativa e orientativa e non vale, di persé solo, a comprovare in sede giudiziale l’ammontare del rateo.3.2. La sentenza impugnata ha invece attribuito rilievodecisivo, ai fini della liquidazione della pensione, all’esito di unasimulazione ricavata dal sito dell’ente, reputandolo sufficiente indifetto di contestazioni ritenute specifiche. Così statuendo, la Corted’appello ha fondato la decisione su un elemento privo diautonoma valenza probatoria, senza verificare la correttezza deiparametri di calcolo, la consistenza della base contributiva, leannualità utili e le singole componenti della prestazione. In unacontroversia nella quale erano ancora in discussione, prima ancoradel quantum, gli stessi presupposti dell’an debeatur, laquantificazione del trattamento richiedeva invece l’acquisizione didati previdenziali verificabili e, se necessario, il ricorso aconsulenza tecnica, non potendo essere surrogata dal mNeumreoro eresgiisttroo generale 11648/2022Numero sezionale 2630/2026di uno strumento predisposto a fini informativi.Numero di raccolta generale 23116/20263.3. Ne consegue che il capo di sentenza che ha determDiantaa ptuobb licazione 13/07/2026l’importo della pensione in euro 4.681,51 mensili deve esserecassato, affinché il giudice del rinvio proceda a nuovo esame delpunto sulla base di dati verificabili e attraverso gli accertamentitecnici necessari, ivi compresa, se del caso, una consulenzatecnica finalizzata alla corretta ricostruzione del quantum.4. Con il terzo motivo, la Cassa deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991,denunciando l’insussistenza del diritto al cumulo tra interessi erivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ.Anche tale censura è fondata.In materia di prestazioni dovute da enti gestori di forme diprevidenza obbligatoria opera il divieto di cumulo tra interessilegali e rivalutazione monetaria previsto dall’art. 16, comma 6,della l. n. 412 del 1991, sicché l’importo dovuto a titolo di interessideve essere portato in detrazione dalle somme eventualmentespettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria.Questa Corte ha chiarito che tale divieto trova applicazione conriguardo ai crediti previdenziali in senso proprio, mentre non siestende ai soli crediti di previdenza complementare corrisposti dasoggetti diversi dagli enti gestori di previdenza obbligatoria. In talsenso si collocano Cass. n. 25889 del 2008 e Cass., Sez. Un., n.16084 del 2021. Ne consegue che la sentenza impugnata, nelriconoscere cumulativamente interessi e rivalutazione monetariasui ratei eventualmente dovuti dalla [OSCURATO:PERSONA], si pone incontrasto con la disciplina legale.5. In definitiva, il primo motivo deve essere rigettato, mentreil secondo e il terzo, proposti in via subordinata, devono essereaccolti.Numero registro generale 11648/2022La sentenza impugnata va cassata in relazione ai mNoutmievroi sezionale 2630/2026Numero di raccolta generale 23116/2026accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversaData pubblicazione 13/07/2026composizione, affinché proceda a nuovo esame limitatamente alladeterminazione della misura della pensione eventualmentespettante e alla regolazione degli accessori, attenendosi ai principisopra enunciati, e provveda altresì sulle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondoe il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, indiversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 maggio2026.La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 11648/2022Numero sezionale 2630/2026Numero di raccolta generale 23116/2026Data pubblicazione 13/07/2026
Sentenza Cassazione n. 23116/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris