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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22320/2026

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ppresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato;-ricorrente-controM.[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaToscana n. 1022/2022, depositata il 14 settembre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – La [OSCURATO:SOCIETA]. veniva sottoposta a verifica fiscale dallaDirezione provinciale di Massa-Carrara dell’Agenzia delle entrate;Numero registro generale 3290/2024Numero sezionale 4682/2026Numero di raccolta generale 22320/2026Data pubblicazione 29/06/2026all’esito dell’attività ispettiva veniva redatto un processo verbale diconstatazione in data 28 giugno 2018.

Recependo i rilievi delverbale, l’Ufficio notificava alla contribuente l’avviso diaccertamento n.

T8M03T200658-2018, relativo al periodod’imposta 2013, avente ad oggetto, tra l’altro, il recupero dell’IVAritenuta indetraibile in relazione a costi qualificati come conguaglioprezzo nell’ambito di un contratto di fornitura con l’impresaindividuale [OSCURATO:PERSONA], riqualificati dall’Amministrazionefinanziaria come finanziamento, con conseguente recupero dell’IVAindicata nelle fatture; l’atto conteneva altresì una ripresaconcernente maggiori ricavi non contabilizzati derivanti dalriaddebito di parte del conguaglio ad altra società (Ingegner GiulioAvverso il suddetto avviso di accertamento la contribuenteproponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diMassa-Carrara.L’Agenzia delle entrate si costituiva depositando atto dicontrodeduzioni.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Massa-Carrara, consentenza n. 123/2019, depositata il 18 novembre 2019, accoglievail ricorso della contribuente.2. – Avverso tale pronuncia proponeva appello l’Agenzia delleentrate.La contribuente si costituiva, contestando le censuredell’Ufficio.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, sezione 2,con sentenza n. 1022/2022, depositata il 14 settembre 2022,rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate.3. – Avverso la sentenza n. 1022/2022 l’Agenzia delle entratepropone ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.Numero registro generale 3290/2024Numero sezionale 4682/2026Numero di raccolta generale 22320/2026Data pubblicazione 29/06/2026La società si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entratededuce la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e, in viaconsequenziale e diretta, degli artt. 3, 19 e 54 d.P.R. n. 633 del1972 e dell’art. 1815 c.c., con riferimento al principio contabile OICn. 24, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Il motivomuove dalla ricostruzione, secondo cui l’Ufficio, in sede di verifica epoi con l’atto impositivo, avrebbe qualificato una parte dei costifatturati quale conguaglio prezzo come componente nonriconducibile a ordinari costi di acquisto di beni-merce, ma comeesborso correlato a lavori di preparazione e miglioria di un sitoestrattivo riferibile al fornitore; tale qualificazione avrebbe condottol’Amministrazione finanziaria a ritenere che la quota in questionesottendesse un distinto rapporto di natura monetaria, qualificabilecome finanziamento, che, in quanto ritenuto infruttifero, sarebbestato escluso dal campo di applicazione dell’IVA, con conseguenteindetraibilità dell’imposta indicata nelle fatture.

La censura investetre profili argomentativi attribuiti alla sentenza di appello.

In primoluogo, si assume che il giudice di merito avrebbe richiamato ilprincipio contabile OIC n. 24 (immobilizzazioni immateriali) senzachiarire, in modo puntuale, per quali ragioni i costi di conguaglioprezzo dovrebbero rientrare nel perimetro di tale principio; sisostiene che, alla luce della definizione di bene immateriale e dellecondizioni di rilevazione previste dal principio richiamato, l’apportodi migliorie a un bene produttivo non riconducibile alla sfera dellacontribuente non sarebbe inquadrabile tra immobilizzazioniimmateriali, con la conseguenza che il richiamo all’OIC n. 24, cosìNumero registro generale 3290/2024Numero sezionale 4682/2026Numero di raccolta generale 22320/2026Data pubblicazione 29/06/2026come operato, non supporterebbe la conclusione raggiunta insentenza.

In secondo luogo, la sentenza impugnata avrebbeaffermato la correttezza dell’assoggettamento ad IVA delleoperazioni di conguaglio prezzo e la legittimità della detrazionedell’imposta da parte della contribuente, reputando irrilevante, aifini IVA, l’imputazione dell’imponibile a conti patrimoniali o direddito; la censura assume che tale affermazione non sarebbesorretta da una spiegazione specifica delle ragioni per le quali, afronte della rappresentazione contabile della società, la detrazionedovrebbe ritenersi comunque legittima, pur trattandosi – secondola prospettazione erariale – di oneri riferibili all’incremento di valoredi un bene produttivo facente capo ad altro soggetto.

In terzoluogo, l’Agenzia delle entrate lamenta che la sentenza impugnataavrebbe disatteso la ricostruzione presuntiva dell’Ufficio senzaconsiderare, o comunque senza valorizzare, gli elementi indiziariindicati nel ricorso; il motivo richiama: il rapporto di strettacompenetrazione fra le compagini sociali, tutte riferibili almedesimo gruppo familiare (facente capo a [OSCURATO:PERSONA]; leanomalie contabili riscontrate fra cui la quotazione delle rimanenze(con arbitrari ed immotivati apprezzamenti/deprezzamenti dei beniinventariati), elemento che ha determinato la valutazione comeinattendibile dell’intero impianto contabile (elemento peraltro maispecificamente contestato dalla difesa di controparte); lacircostanza di un finanziamento erogato nell’esercizio 2012; ilmancato riaddebito a un cliente dei conguagli relativi alle quoteoggetto di capitalizzazione; si deduce, inoltre, che la sentenzaavrebbe attribuito rilievo all’asserita mancanza di prova circal’irregolare movimentazione di merce e l’assenza didocumentazione (bolle, fatture, pagamenti), profili che noncostituivano oggetto della contestazione, posto che l’Ufficio nonNumero registro generale 3290/2024Numero sezionale 4682/2026Numero di raccolta generale 22320/2026Data pubblicazione 29/06/2026avrebbe mai negato l’effettività delle operazioni di acquisto, ma lanatura (finanziaria, anziché commerciale) della quota di conguaglio.1.1. – Il motivo è fondato.L’operazione contestata dall’Agenzia delle entrate riguarda icosti sostenuti dalla società per l’acquisto di materiale dalla dittaAldo [OSCURATO:PERSONA], in particolare con riferimento al c.d.“conguaglio prezzo”, che la contribuente aveva contabilizzatoimputandolo tra gli oneri pluriennali e immobilizzazioni immateriali.L’Ufficio ha ritenuto che tale modalità di contabilizzazione non fossecorretta, sostenendo che il riaddebito di tali importi, eccedenti ilcosto di produzione del materiale, non trovasse giustificazioneeconomica nella compravendita, ma integrasse in realtà unrapporto di finanziamento; da ciò ha fatto derivare la qualificazionedelle somme come operazioni esenti da IVA, con conseguenteindetraibilità dell’imposta assolta sulle fatture.Il giudice di appello ha ritenuto non condivisibile talericostruzione.

In primo luogo ha evidenziato che i principi contabilipossono essere utilizzati come criterio interpretativo delle normecivilistiche sul bilancio e che, in tale prospettiva, il principiocontabile OIC 24 consente l’iscrizione tra le “immobilizzazioniimmateriali” dei costi sostenuti per la progettazione, la costruzionee la prova di materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizinuovi o migliorati così come i costi di “start-up” (…) sostenuti dauna società preesistente prima dell'inizio di (…) un nuovo processoproduttivo.

Applicando tale criterio, il Collegio ha qualificato il“conguaglio prezzo” come maggior costo del materiale,riconducibile all’incidenza dei lavori di preparazione della cava, cheavevano determinato un aumento del costo di produzione rispettoalla media.

In tale prospettiva, la capitalizzazione di tali costi non èstata considerata idonea a mutare la natura delle operazioni.

SuNumero registro generale 3290/2024Numero sezionale 4682/2026Numero di raccolta generale 22320/2026Data pubblicazione 29/06/2026questa base, è stato affermato che le operazioni mantengononatura commerciale e che, pertanto, sono correttamenteassoggettate ad IVA, con conseguente legittimità della detrazioneoperata dalla contribuente, indipendentemente dalla loroimputazione contabile tra costi di esercizio o immobilizzazioni.

Ilgiudice di secondo grado ha inoltre rilevato che la tesi dell’Ufficiosulla natura finanziaria delle operazioni non risulta supportata daelementi probatori dotati dei requisiti di gravità, precisione econcordanza, né da riscontri documentali relativi ad eventualianomalie nella movimentazione della merce o nei documenticommerciali.Le doglianze formulate dall'Agenzia delle entrate sono fondateIl principio contabile OIC n. 24 ha lo scopo di disciplinare icriteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle“immobilizzazioni immateriali”, nonché le informazioni dapresentare nella nota integrativa.

Il principio si applica alle societàche redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile.

Ledisposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione delprincipio sono riportate nel capitolo “le immobilizzazioni immaterialinella legislazione civilistica”.Il principio contabile OIC n. 24 non è in alcun modo pertinenterispetto alle operazioni contestate che riguardano i costi di acquistodel marmo, iscritti tra gli oneri pluriennali e stornati dal contoeconomico.

Non si tratta, infatti, di costi qualificabili come“immobilizzazioni immateriali”, nel cui novero sono ricompresi, adesempio, i diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delleopere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e altri diritti simili,il diritto di usufrutto su azioni, i costi di software, i costi permigliorie e spese incrementative su beni di terzi e i costi per iltrasferimento e per il riposizionamento di cespiti.Numero registro generale 3290/2024Numero sezionale 4682/2026Numero di raccolta generale 22320/2026Data pubblicazione 29/06/2026Con riferimento alla qualificazione delle operazioni di“conguaglio prezzo” e alla questione dell'assoggettamento a IVA,non risulta comprensibile l'affermazione secondo cuiindipendentemente dall’imputazione dell’imponibile ai contipatrimoniali (immobilizzazioni immateriali) o di reddito, il“conguaglio prezzo” corrispondeva comunque a un maggior costodel materiale dovuto all'incidenza dei “lavori di preparazione dellacava”, che hanno portato il costo di produzione al di sopra dellamedia.

Il punto decisivo è, dunque, la verifica concreta della causaeconomico-giuridica della quota fatturata come “conguaglioprezzo”, occorrendo stabilire se essa remuneri effettivamente unacessione di beni o una prestazione inerente al rapportocommerciale, ovvero se costituisca, secondo la prospettazionedell’Ufficio, il riflesso contabile di un distinto rapporto di naturafinanziaria.

Solo nel primo caso l’operazione resta assoggettabile aIVA con conseguente detraibilità dell’imposta; nel secondo, invece,viene meno il presupposto oggettivo della detrazione in relazionealla quota non riferibile a un’effettiva operazione imponibile.In realtà, la sentenza senza fornire una spiegazione, ignora deltutto gli elementi presuntivi dedotti dall'Ufficio e posti alla basedella ripresa riguardante la natura meramente finanziaria e noncommerciale delle operazioni (stretta compenetrazione tra leimprese coinvolte - [OSCURATO:SOCIETA]., ditta [OSCURATO:PERSONA] Vanelli e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - tuttericonducibili al medesimo gruppo familiare facente capo a GiorgioVanelli; anomalie nella contabilità sociale, con inattendibilitàdell’impianto contabile della [OSCURATO:SOCIETA]. per arbitrarie valutazionidelle rimanenze, non contestata dalla controparte; capitalizzazioneincomprensibile di costi relativi a beni-merce e a beni produttiviriferibili a soggetto diverso (ditta [OSCURATO:PERSONA] diNumero registro generale 3290/2024Numero sezionale 4682/2026Numero di raccolta generale 22320/2026Data pubblicazione 29/06/2026Giorgio Vanelli) rispetto a quello che effettua la capitalizzazione([OSCURATO:SOCIETA].); finanziamento di euro 950.000,00 da [OSCURATO:SOCIETA]. alladitta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio2012 in luogo della capitalizzazione; mancato riaddebito a IGF deiconguagli prezzo con omissione della registrazione dei relativimaggiori ricavi da parte di [OSCURATO:SOCIETA].).

Tale omissione assumerilievo con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., poiché, a frontedi una ricostruzione dell’Ufficio fondata su una pluralità dicircostanze indiziarie, il giudice di merito era tenuto a procedere auna valutazione non atomistica, ma complessiva, degli elementiallegati, verificandone la gravità, precisione e concordanza espiegando le ragioni dell’eventuale loro inidoneità a sorreggere laqualificazione finanziaria della quota di “conguaglio prezzo”.In tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizionediretta che all'IVA, la legge - rispettivamente art. 39, comma 1, deld.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 perquanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversidalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 -dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, ole false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anchesulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise econcordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe";pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversiasulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto avalutare, singolarmente e complessivamente, gli elementipresuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazionedei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non peril merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruitàlogica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento,ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione eNumero registro generale 3290/2024Numero sezionale 4682/2026Numero di raccolta generale 22320/2026Data pubblicazione 29/06/2026concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della provacontraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degliartt. 2727 e ss. e 2697, comma 2, c.c. (Cass. n. 10615/2024;Cass. n. 14237/2017).La questione dovrà essere riesaminata in sede di rinvio.2. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, perl'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributariacompetente, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese di legittimità.

P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 28 maggio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa dall'Avvocatura Generale delloStato;-ricorrente-controM.[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaToscana n. 1022/2022, depositata il 14 settembre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – La [OSCURATO:SOCIETA]. veniva sottoposta a verifica fiscale dallaDirezione provinciale di Massa-Carrara dell’Agenzia delle entrate;Numero registro generale 3290/2024Numero sezionale 4682/2026Numero di raccolta generale 22320/2026Data pubblicazione 29/06/2026all’esito dell’attività ispettiva veniva redatto un processo verbale diconstatazione in data 28 giugno 2018. Recependo i rilievi delverbale, l’Ufficio notificava alla contribuente l’avviso diaccertamento n. T8M03T200658-2018, relativo al periodod’imposta 2013, avente ad oggetto, tra l’altro, il recupero dell’IVAritenuta indetraibile in relazione a costi qualificati come conguaglioprezzo nell’ambito di un contratto di fornitura con l’impresaindividuale [OSCURATO:PERSONA], riqualificati dall’Amministrazionefinanziaria come finanziamento, con conseguente recupero dell’IVAindicata nelle fatture; l’atto conteneva altresì una ripresaconcernente maggiori ricavi non contabilizzati derivanti dalriaddebito di parte del conguaglio ad altra società (Ingegner GiulioAvverso il suddetto avviso di accertamento la contribuenteproponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diMassa-Carrara.L’Agenzia delle entrate si costituiva depositando atto dicontrodeduzioni.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Massa-Carrara, consentenza n. 123/2019, depositata il 18 novembre 2019, accoglievail ricorso della contribuente.2. – Avverso tale pronuncia proponeva appello l’Agenzia delleentrate.La contribuente si costituiva, contestando le censuredell’Ufficio.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, sezione 2,con sentenza n. 1022/2022, depositata il 14 settembre 2022,rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate.3. – Avverso la sentenza n. 1022/2022 l’Agenzia delle entratepropone ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.Numero registro generale 3290/2024Numero sezionale 4682/2026Numero di raccolta generale 22320/2026Data pubblicazione 29/06/2026La società si è costituita con controricorso.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entratededuce la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e, in viaconsequenziale e diretta, degli artt. 3, 19 e 54 d.P.R. n. 633 del1972 e dell’art. 1815 c.c., con riferimento al principio contabile OICn. 24, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il motivomuove dalla ricostruzione, secondo cui l’Ufficio, in sede di verifica epoi con l’atto impositivo, avrebbe qualificato una parte dei costifatturati quale conguaglio prezzo come componente nonriconducibile a ordinari costi di acquisto di beni-merce, ma comeesborso correlato a lavori di preparazione e miglioria di un sitoestrattivo riferibile al fornitore; tale qualificazione avrebbe condottol’Amministrazione finanziaria a ritenere che la quota in questionesottendesse un distinto rapporto di natura monetaria, qualificabilecome finanziamento, che, in quanto ritenuto infruttifero, sarebbestato escluso dal campo di applicazione dell’IVA, con conseguenteindetraibilità dell’imposta indicata nelle fatture. La censura investetre profili argomentativi attribuiti alla sentenza di appello. In primoluogo, si assume che il giudice di merito avrebbe richiamato ilprincipio contabile OIC n. 24 (immobilizzazioni immateriali) senzachiarire, in modo puntuale, per quali ragioni i costi di conguaglioprezzo dovrebbero rientrare nel perimetro di tale principio; sisostiene che, alla luce della definizione di bene immateriale e dellecondizioni di rilevazione previste dal principio richiamato, l’apportodi migliorie a un bene produttivo non riconducibile alla sfera dellacontribuente non sarebbe inquadrabile tra immobilizzazioniimmateriali, con la conseguenza che il richiamo all’OIC n. 24, cosìNumero registro generale 3290/2024Numero sezionale 4682/2026Numero di raccolta generale 22320/2026Data pubblicazione 29/06/2026come operato, non supporterebbe la conclusione raggiunta insentenza. In secondo luogo, la sentenza impugnata avrebbeaffermato la correttezza dell’assoggettamento ad IVA delleoperazioni di conguaglio prezzo e la legittimità della detrazionedell’imposta da parte della contribuente, reputando irrilevante, aifini IVA, l’imputazione dell’imponibile a conti patrimoniali o direddito; la censura assume che tale affermazione non sarebbesorretta da una spiegazione specifica delle ragioni per le quali, afronte della rappresentazione contabile della società, la detrazionedovrebbe ritenersi comunque legittima, pur trattandosi – secondola prospettazione erariale – di oneri riferibili all’incremento di valoredi un bene produttivo facente capo ad altro soggetto. In terzoluogo, l’Agenzia delle entrate lamenta che la sentenza impugnataavrebbe disatteso la ricostruzione presuntiva dell’Ufficio senzaconsiderare, o comunque senza valorizzare, gli elementi indiziariindicati nel ricorso; il motivo richiama: il rapporto di strettacompenetrazione fra le compagini sociali, tutte riferibili almedesimo gruppo familiare (facente capo a [OSCURATO:PERSONA]; leanomalie contabili riscontrate fra cui la quotazione delle rimanenze(con arbitrari ed immotivati apprezzamenti/deprezzamenti dei beniinventariati), elemento che ha determinato la valutazione comeinattendibile dell’intero impianto contabile (elemento peraltro maispecificamente contestato dalla difesa di controparte); lacircostanza di un finanziamento erogato nell’esercizio 2012; ilmancato riaddebito a un cliente dei conguagli relativi alle quoteoggetto di capitalizzazione; si deduce, inoltre, che la sentenzaavrebbe attribuito rilievo all’asserita mancanza di prova circal’irregolare movimentazione di merce e l’assenza didocumentazione (bolle, fatture, pagamenti), profili che noncostituivano oggetto della contestazione, posto che l’Ufficio nonNumero registro generale 3290/2024Numero sezionale 4682/2026Numero di raccolta generale 22320/2026Data pubblicazione 29/06/2026avrebbe mai negato l’effettività delle operazioni di acquisto, ma lanatura (finanziaria, anziché commerciale) della quota di conguaglio.1.1. – Il motivo è fondato.L’operazione contestata dall’Agenzia delle entrate riguarda icosti sostenuti dalla società per l’acquisto di materiale dalla dittaAldo [OSCURATO:PERSONA], in particolare con riferimento al c.d.“conguaglio prezzo”, che la contribuente aveva contabilizzatoimputandolo tra gli oneri pluriennali e immobilizzazioni immateriali.L’Ufficio ha ritenuto che tale modalità di contabilizzazione non fossecorretta, sostenendo che il riaddebito di tali importi, eccedenti ilcosto di produzione del materiale, non trovasse giustificazioneeconomica nella compravendita, ma integrasse in realtà unrapporto di finanziamento; da ciò ha fatto derivare la qualificazionedelle somme come operazioni esenti da IVA, con conseguenteindetraibilità dell’imposta assolta sulle fatture.Il giudice di appello ha ritenuto non condivisibile talericostruzione. In primo luogo ha evidenziato che i principi contabilipossono essere utilizzati come criterio interpretativo delle normecivilistiche sul bilancio e che, in tale prospettiva, il principiocontabile OIC 24 consente l’iscrizione tra le “immobilizzazioniimmateriali” dei costi sostenuti per la progettazione, la costruzionee la prova di materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizinuovi o migliorati così come i costi di “start-up” (…) sostenuti dauna società preesistente prima dell'inizio di (…) un nuovo processoproduttivo. Applicando tale criterio, il Collegio ha qualificato il“conguaglio prezzo” come maggior costo del materiale,riconducibile all’incidenza dei lavori di preparazione della cava, cheavevano determinato un aumento del costo di produzione rispettoalla media. In tale prospettiva, la capitalizzazione di tali costi non èstata considerata idonea a mutare la natura delle operazioni. SuNumero registro generale 3290/2024Numero sezionale 4682/2026Numero di raccolta generale 22320/2026Data pubblicazione 29/06/2026questa base, è stato affermato che le operazioni mantengononatura commerciale e che, pertanto, sono correttamenteassoggettate ad IVA, con conseguente legittimità della detrazioneoperata dalla contribuente, indipendentemente dalla loroimputazione contabile tra costi di esercizio o immobilizzazioni. Ilgiudice di secondo grado ha inoltre rilevato che la tesi dell’Ufficiosulla natura finanziaria delle operazioni non risulta supportata daelementi probatori dotati dei requisiti di gravità, precisione econcordanza, né da riscontri documentali relativi ad eventualianomalie nella movimentazione della merce o nei documenticommerciali.Le doglianze formulate dall'Agenzia delle entrate sono fondateIl principio contabile OIC n. 24 ha lo scopo di disciplinare icriteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle“immobilizzazioni immateriali”, nonché le informazioni dapresentare nella nota integrativa. Il principio si applica alle societàche redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Ledisposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione delprincipio sono riportate nel capitolo “le immobilizzazioni immaterialinella legislazione civilistica”.Il principio contabile OIC n. 24 non è in alcun modo pertinenterispetto alle operazioni contestate che riguardano i costi di acquistodel marmo, iscritti tra gli oneri pluriennali e stornati dal contoeconomico. Non si tratta, infatti, di costi qualificabili come“immobilizzazioni immateriali”, nel cui novero sono ricompresi, adesempio, i diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delleopere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e altri diritti simili,il diritto di usufrutto su azioni, i costi di software, i costi permigliorie e spese incrementative su beni di terzi e i costi per iltrasferimento e per il riposizionamento di cespiti.Numero registro generale 3290/2024Numero sezionale 4682/2026Numero di raccolta generale 22320/2026Data pubblicazione 29/06/2026Con riferimento alla qualificazione delle operazioni di“conguaglio prezzo” e alla questione dell'assoggettamento a IVA,non risulta comprensibile l'affermazione secondo cuiindipendentemente dall’imputazione dell’imponibile ai contipatrimoniali (immobilizzazioni immateriali) o di reddito, il“conguaglio prezzo” corrispondeva comunque a un maggior costodel materiale dovuto all'incidenza dei “lavori di preparazione dellacava”, che hanno portato il costo di produzione al di sopra dellamedia. Il punto decisivo è, dunque, la verifica concreta della causaeconomico-giuridica della quota fatturata come “conguaglioprezzo”, occorrendo stabilire se essa remuneri effettivamente unacessione di beni o una prestazione inerente al rapportocommerciale, ovvero se costituisca, secondo la prospettazionedell’Ufficio, il riflesso contabile di un distinto rapporto di naturafinanziaria. Solo nel primo caso l’operazione resta assoggettabile aIVA con conseguente detraibilità dell’imposta; nel secondo, invece,viene meno il presupposto oggettivo della detrazione in relazionealla quota non riferibile a un’effettiva operazione imponibile.In realtà, la sentenza senza fornire una spiegazione, ignora deltutto gli elementi presuntivi dedotti dall'Ufficio e posti alla basedella ripresa riguardante la natura meramente finanziaria e noncommerciale delle operazioni (stretta compenetrazione tra leimprese coinvolte - [OSCURATO:SOCIETA]., ditta [OSCURATO:PERSONA] Vanelli e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - tuttericonducibili al medesimo gruppo familiare facente capo a GiorgioVanelli; anomalie nella contabilità sociale, con inattendibilitàdell’impianto contabile della [OSCURATO:SOCIETA]. per arbitrarie valutazionidelle rimanenze, non contestata dalla controparte; capitalizzazioneincomprensibile di costi relativi a beni-merce e a beni produttiviriferibili a soggetto diverso (ditta [OSCURATO:PERSONA] diNumero registro generale 3290/2024Numero sezionale 4682/2026Numero di raccolta generale 22320/2026Data pubblicazione 29/06/2026Giorgio Vanelli) rispetto a quello che effettua la capitalizzazione([OSCURATO:SOCIETA].); finanziamento di euro 950.000,00 da [OSCURATO:SOCIETA]. alladitta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio2012 in luogo della capitalizzazione; mancato riaddebito a IGF deiconguagli prezzo con omissione della registrazione dei relativimaggiori ricavi da parte di [OSCURATO:SOCIETA].). Tale omissione assumerilievo con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., poiché, a frontedi una ricostruzione dell’Ufficio fondata su una pluralità dicircostanze indiziarie, il giudice di merito era tenuto a procedere auna valutazione non atomistica, ma complessiva, degli elementiallegati, verificandone la gravità, precisione e concordanza espiegando le ragioni dell’eventuale loro inidoneità a sorreggere laqualificazione finanziaria della quota di “conguaglio prezzo”.In tema di accertamento tributario relativo sia all'imposizionediretta che all'IVA, la legge - rispettivamente art. 39, comma 1, deld.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 perquanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversidalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 -dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, ole false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anchesulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise econcordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe";pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversiasulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto avalutare, singolarmente e complessivamente, gli elementipresuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazionedei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non peril merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruitàlogica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento,ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione eNumero registro generale 3290/2024Numero sezionale 4682/2026Numero di raccolta generale 22320/2026Data pubblicazione 29/06/2026concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della provacontraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degliartt. 2727 e ss. e 2697, comma 2, c.c. (Cass. n. 10615/2024;Cass. n. 14237/2017).La questione dovrà essere riesaminata in sede di rinvio.2. – La sentenza impugnata dev'essere perciò cassata e, perl'effetto, va disposto il rinvio alla Corte di giustizia tributariacompetente, in diversa composizione, anche per la liquidazionedelle spese di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 28 maggio 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 22320/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris