CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 04144/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1685/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , pec [OSCURATO:EMAIL] , e tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 99,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti - Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 1685/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 215/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], depositata il 10/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI; ritenutoche, con sentenza resa data 10/06/2021, la Corte d’appello di Lecce, sezionedistaccata di Taranto , ha confermato la decisione con la quale ilgiudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l. e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la condanna della Rai s.p.a. e diMonica Maggioni al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalle società attrici a seguito della pubblicazione sul sito Rainews24 (edito dallaRai s.p.a. e diretto dalla Maggioni) della notizia relativa all’arresto dei signori Mauro e [OSCURATO:PERSONA], titolari di una ditta operante nel settoredel commercio di giocattoli e del marchio “ mister toys ”, indagati dalla magistratura penale in relazione alla presunta commissione di reatidi natura fiscale; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come, al di là delle altre questioni di natura processuale e sostanziale dedotte in giudizio dalle parti, il giudice di primo grado avessecorrettamente rilevato la mancata dimostrazione, da parte delle società attrici, dell’effettivo ricorso di conseguenze dannose concretamentericollegabili al comportamento illecito ascritto alla Rai s.p.a.e a [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che, in ragione dei contenuti obiettivamente diffusi sul sito internet e sulla pagina Facebook di Rainews24contestati in questa sede, dovesse escludersi l’obiettiva e inequivocariconducibilità, delle vicende penali narrate, ai responsabili delle società attrici, avuto riguardo all’esclusivo riferimento, delle notiziepubblicate dalla Rai, ai soli fratelli Cataneo attivi nel territorio di Caserta, senza alcun riferimento o indicazione relativi ai fratelli Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 1685/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] alle relative attività imprenditoriali in Taranto (se non per la foto e taluni altri dati inessenziali), con la conseguente esclusione di ogni possibile confondibilità delle attività imprenditoriali dei Cataneo con quelle dei Miccoli , confondibilità, peraltro, la cui eventuale riconducibilità ai convenuti sarebbe stata indimostrabile, attesa l’indiscernibilitàdi tale causa efficiente rispetto alla responsabilità della stessaF.lli Miccoli s.r.l. per avere quest’ultima fatto uso, nella propria insegnae nel proprio dominio Internet, del marchio “ [OSCURATO:PERSONA] ” di cuii fratelli Cataneo erano incontestatamente risultati i titolari; sottoaltro profilo, la corte territoriale ha evidenziato come la stessa riduzionedelle visite del sito Internet e delle vendite delle società attrici fossestata dedotta senza alcun adeguato sostegno probatorio, idoneo a consentire il riscontro della relativa riconducibilità causale alla diffusionedelle notizie contestate ad opera delle parti originariamente convenute; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA].r.l. propongono ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione; laRai Radiotelevisione s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] resistono con un comunecontroricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la rilevabilità d’ufficio della questione concernente la titolarità, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., del dominio Internet e della stessa azienda asseritamente danneggiata dai convenuti (con il seguenterilievo del relativo difetto di legittimazione attiva): questione Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 1685/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri che, non decisa dal primo giudice, non è stata mai fatta valere dalle contropartiin sede di appello, ai sensi dell’art. 346 c.p.c.; con il secondo motivo, le ricorrenti si dolgono della nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art.111,co. 6, Cost. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territorialeposto a fondamento della propria decisione una motivazione illogica,segnatamente nella parte in cui ha escluso la configurabilità dell’illecitocivile delle controparti in ragione della mancanza, nel caso di specie, del dolo tipico del reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p.c., in contrasto con quanto espressamente previsto dall’art. 2043 c.c.là dove sanziona l’illiceità civile di qualunque fatto ingiustamente dannoso, tanto se commesso dolosamente quanto se compiuto colposamente; conil terzo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente esclusola configurabilità dell’illecito civile ascritto alle controparti per assenzadel dolo tipico del reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p., attesa la piana configurabilità dell’illecito civile anche in caso di condottacolposa del danneggiante ai sensi dell’art. 2043 c.c.; conil quarto motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c.,anche in relazione agli artt. 6, 7, 8 e 9, 2563 ss. e 2569 ss. e 12 ss.c.p.i. (codice della proprietà industriale), nonché dell’art. 115 c.p.c. edell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere, da unlato, erroneamente affermato l’insussistenza della legittimazione e dell’interessead agire in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in contrasto con gli elementi istruttori acquisiti al giudizio e, dall’altro, per avere erroneamente disconosciuto il carattere distintivo del dominio Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 1685/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri www.mistertoysmegastore.com, negando illegittimamente la conseguente tutela risarcitoria in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a cui lo stessodomain name risulta riconducibile; tuttie quattro i motivi, in quanto riferiti a questioni concernenti l’ an della responsabilità delle parti originariamente convenute nella causazione del fatto dannoso dedotto in giudizio, devono ritenersi assorbiti dal successivo riscontro dell’inammissibilità del quinto e del sesto motivo (concernenti l’accertamento negativo del quantum debeatur)sulla base delle argomentazioni di seguito esposte; conil quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione o falsa applicazione degli artt. 6, 7, 8 e 9 c.c., nonché degliartt. 2563 ss. e 2569 ss. c.c. e 12 ss. c.p.i. (in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto nonprovati i danni oggetti della domanda risarcitoria originariamente propostadelle odierne società ricorrenti, in contrasto con i principi che presiedono alla tutela del nome e dei segni distintivi dell’impresa ai sensidelle norme espressamente richiamate in ricorso; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come le società odierne ricorrenti cont e st i no la valutazione operata da entrambi i giudici di merito circa l’effettiva insufficienzadegli elementi di prova acquisiti ai fini della dimostrazione diconseguenze dannose in ipotesi dalle stesse sofferte , con riguardo alpregiudizio al nome e ai segni distintivi dalle stesse utilizzati ; sulpunto, la corte territoriale ha sottolineato come la consistenza obiettiva dei contenuti della pubblicazione diffusa dagli originari convenutinon fosse valsa a determinare alcuna confusione lesiva delle ragioni delle società odierni ricorrenti, avuto riguardo alla specificazione dell’inequivoca riferibilità delle notizie propalate da Rainews24 ai soli fratelli Cataneo, e all’altrettanto obiettiva ed Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 1685/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri inequivoca identificazione, nel casertano, del luogo dell’attività sottopostaa indagine penale, senza alcuna possibilità di confusione con lesocietà odierne ricorrenti, attive nel tarantino ; daqui l’accertata esclusione di alcuna conseguenza concretamente lesivariscontrabile a carico delle odierne società ricorrenti; e tanto, al di là della mancata dimostrazione, da parte di queste ultime, della sussistenza effettiva dei presupposti di fatto idonei a legittimare la rivendicatatutelabilità giuridica dei segni distintivi richiamati in ricorso ; ciòposto, osserva il Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame, le ricorrent i – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione,da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – si siano limitati ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile,in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis , Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010,Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del le ricorrenti,l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendo propriamente le stesse nella prospettazione diuna diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dalgiudice a quo ; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dalle odiern e ricorrent i deve piuttosto individuarsi nella negata Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 1685/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ; con il sesto motivo, le società ricorrenti censurano la sentenza impugnataper violazione dell’art. 132 n. 4 e dell’art. 111, co. 6, Cost. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettatouna motivazione contraddittoria a fondamento della decisione assunta,sostenendo, da un lato, l’assenza di alcuna confusione tra la ditta delle odierni ricorrenti e quella dei Cataneo e, successivamente, sostenutola tesi contraria della confusione tra tali ditte in relazione al puntoconcernente l’insussistenza del danno e del nesso eziologico tra ilfatto illecito ascritto alle controparti e l’evento dannoso denunciato; ilmotivo è inammissibile;Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 1685/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservail Collegio come le società odierne ricorrenti non abbiano còltocon esattezza la ratio della decisione impugnata ; al riguardo, v a rrà considerare come la corte territoriale abbia affermato,in modo inequivocabile, che le notizie diffuse da Rainews24 in relazione al caso di specie non ebbero a determinare alcuna confusione tra la ditta delle odierne società ricorrenti e quella dei Cataneo; fermatale (decisiva) premessa, il giudice a quo ha inoltre aggiunto (esclusivamente ad colorandum ) c ome , pur quando volesse ammettersi, in via meramente astratta ed ipotetica , l’avvenuta verificazionedi una simile confusione, del tutto impossibile si sarebbe rivelata l’operazione vòlta all’identificazione della causa di tale eventuale confusione ; se cioè dovuta alla diffusione della notizia incriminata da parte di Rainews24 , ovvero, al contrario, all’uso, da parte delle società odierne ricorrenti, di segni distintivi che erano risultatidi titolarità della ditta dei Cataneo ; devedunque escludersi alcuna contraddittorietà nel ragionamento elaborato dal giudice d’appello, avendo quest’ultimo avuto cura di procedereall’esposizione dell’unica ratio decidendi prescelta (l’assenza di alcuna confusione), a sua volta confortata ( ad colorandum ) attraverso la controprova logica del ragionamento per assurdo, destinatoa concludersi nel senso per cui l’eventuale riconducibilità di unasimile (ipotetica) confusione al fatto illecito dei convenuti sarebbe stata, in ogni caso, non dimostrabile, in ragione dell’irriducibile indiscernibilità delle relative cause efficienti (il fatto illecito dei convenuti o , al contrario, l’uso, da parte delle ricorrenti, dei segni distintivirisultati di titolarità della ditta dei Cataneo);Adunanzadel 19 dicembre 2023 - R.G. n. 1685/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sullabase di tali premesse, rilevata l’inammissibilità del quinto e del sesto motivo (assorbiti i restanti), dev’essere dato atto dell’inammissibilitàdel ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte delle società ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a normadel comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrent i al rimborso,in favore delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarienella misura