CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 marzo 2020
Cassazione n. 26415/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16808-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 51/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 06/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 16808 sez. ML - ud. 13-04-2022 -2- I RILEVATO - che, con sentenza del 23 dicembre 2019, la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Como e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992 (trattandosi di soggetto invalido in misura non inferiore all'80%) con decorrenza dal maggio 2017; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non operare nella specie il differimento annuale della decorrenza della prestazione per l'applicazione delle c.d. finestre atteso che la disposizione di cui all'art. 12, d.l. n. 78/2010 conv. in I. n. 122/2011 non riguarda la posizione degli assicurati che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata al compimento dei sessanta anni (ma incide solo su coloro che conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in modo ordinario, secondo le previsioni di età dei vari ordinamenti, non trattandosi di norma di carattere generale, valida per tutti a prescindere dall'età pensionabile statuita, ossia anche per chi matura il diritto alla pensione con un'età normativamente prevista al di sotto dei livelli ordinari per i vari sistemi pensionistici). - che, per la cassazione di tale decisione ricorre l'[OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Rossini; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, d.l. n. 78/2010 conv. in I. n. 122/2011, lamenta l'erroneità dell'interpretazione che della norma predetta ha accolto la Corte territoriale dovendo al contrario leggersi la medesima come disposizione di carattere generale intesa a differire i termini per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica di qualsiasi tipo, salvo le deroghe espressamente previste con riguardo alle quali trova applicazione la disciplina preesistente; che il motivo merita accoglimento alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 29420/2018, Cass. n. 8735/2019 e Cass. 2382/2020) per il quale l'ambito di applicazione del regime delle finestre come regolato dal predetto art. 12 d.l. n. 78/2010 e così del differimento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia include non solo i soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni se uomini e a 60 per le lavoratrici del settore privato, secondo la lettura riduttiva accolta dal giudice del merito, ma anche, oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate dalla norma, tutti gli altri soggetti che negli altri casi maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti, ivi compresi coloro che, essendo invalidi in misura non inferiore all'80%, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, d.lgs. n. 502/1993; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà in conformità, pronunziando altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione. Così deciso in R