CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35211/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo veneto, in data 10.5.2022, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di rapina impropria e di porto ingiustificato di strumenti atti allo scasso e lo aveva condannato alla pena stimata complessivamente equa e di giustizia; ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione' di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 628 cod. pen. è formulato in termini non consentiti in quanto il ricorrente propone tale vizio con riguardo alla insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; in tal modo, tuttavia, lungi dal delineare un vizio di legittimità, finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ed in effetti, ai fini della deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale; rilevato che il secondo motivo del ricorso, con cui la difesa denunzia violazione di legge e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato e, in particolare, sul tentativo dell'imputato allontanarsi, è articolato in punto di "fatto", attraverso la contestazione della portata probatoria delle immagini visionate dagli operanti e sulla valenza delle dichiarazioni di costoro e, pertanto, argomentazioni tipicamente di merito non deducibili in questa sede; ritenuto che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato non considerando che già in passato questa Corte ha chiarito che deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 2, n. 7860 del 22.1.2019, Bombace); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,