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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 19828/2025

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o proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l ’ordinanza del 1 2 /12 / 2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal Consi g l iere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche, con l ’ordi nanza impugnata , il Giudice per l e indagini prelimi nari del Tribunale di Ge la , in funzione di Giudice dell ’ e se cu zione, ha rigettato la richiesta, ex art. 671 cod. proc. pen., proposta nell’interesse [OSCURATO:PERSONA] tra reati giudicati con due sentenze definitive, rese ai sensi dell ’ art. 444 cod. proc. pen. per reati dicui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Rilevato che i l motivo unico p ropost o d alla difesa, avv.

C .

Terranova (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.), è inammissibile perché devolve censure non consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze versate in fatto e, comunque, affetto da inammissibilità originaria.

Ritenuto, infatti,che entrambi i reati di cui all’istanza ha nno formato oggetto di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., sicché il riferimento normativo è alle disposizioni dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui il condannato deve concordare,con il pubblico ministero, l'entità della pena detentiva per poter chiedere l'applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., col limite che la pena concordata non superi il tetto massimo di pena patteggiabile; sicché,la richiesta di continuazione, presentata senza l'osservanza dello schema procedimentale delineato, è inammissibile, atteso che le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione non ammettono alternative (Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, Rv, 273138).

Rilevato, quindi, che per giudicatiai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., non è sufficiente dimostrare la sussistenza del medesimo disegno criminoso, secondo la previsione di cui all'art. 671 cod. proc. pen., ma è necessario, diversamente da quanto avvenuto nella specie, che l'applicazione della relativa disciplina sia oggetto di una concorde richiesta,dell'interessato e del pubblico ministero, che l'eventuale disaccordo del pubblico ministero sia ritenuto ingiustificato dal Giudice dell'esecuzione, che la pena complessiva stabilita non superi i limiti di cui all'art. 444 cod. proc. pen. e che tale pena riceva il riscontro di congruità da parte del Giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 1749 del 26/04/1993, Rv 194423; Sez. 1, n. 18233 del 2/04/2014, Rv. 259892).

Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende,determinata equitativamente.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l ’ordinanza del 1 2 /12 / 2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal Consi g l iere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche, con l ’ordi nanza impugnata , il Giudice per l e indagini prelimi nari del Tribunale di Ge la , in funzione di Giudice dell ’ e se cu zione, ha rigettato la richiesta, ex art. 671 cod. proc. pen., proposta nell’interesse [OSCURATO:PERSONA] tra reati giudicati con due sentenze definitive, rese ai sensi dell ’ art. 444 cod. proc. pen. per reati dicui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Rilevato che i l motivo unico p ropost o d alla difesa, avv. C . Terranova (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.), è inammissibile perché devolve censure non consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze versate in fatto e, comunque, affetto da inammissibilità originaria. Ritenuto, infatti,che entrambi i reati di cui all’istanza ha nno formato oggetto di sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., sicché il riferimento normativo è alle disposizioni dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui il condannato deve concordare,con il pubblico ministero, l'entità della pena detentiva per poter chiedere l'applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., col limite che la pena concordata non superi il tetto massimo di pena patteggiabile; sicché,la richiesta di continuazione, presentata senza l'osservanza dello schema procedimentale delineato, è inammissibile, atteso che le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione non ammettono alternative (Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, Rv, 273138). Rilevato, quindi, che per giudicatiai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., non è sufficiente dimostrare la sussistenza del medesimo disegno criminoso, secondo la previsione di cui all'art. 671 cod. proc. pen., ma è necessario, diversamente da quanto avvenuto nella specie, che l'applicazione della relativa disciplina sia oggetto di una concorde richiesta,dell'interessato e del pubblico ministero, che l'eventuale disaccordo del pubblico ministero sia ritenuto ingiustificato dal Giudice dell'esecuzione, che la pena complessiva stabilita non superi i limiti di cui all'art. 444 cod. proc. pen. e che tale pena riceva il riscontro di congruità da parte del Giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 1749 del 26/04/1993, Rv 194423; Sez. 1, n. 18233 del 2/04/2014, Rv. 259892). Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende,determinata equitativamente. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19828/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris