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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19750/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4 ed 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di sei anni di reclusione e di 60.000,00 euro di multa all'esito di giudizio abbreviato, articolando due motivi di ricorso, deduce, con il primo, violazione di legge e vizio di motivazione, avuto riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla congruità della pena, nonché, con il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla disposta confisca; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, posto che la Corte d'appello ha giustificato correttamente sia la dosimetria sanzionatoria, sia la mancata concessione delle attenuanti generiche, in particolare valorizzando l'assenza di elementi favorevoli e l'irrilevanza dell'ammissione di responsabilità, a fronte dell'evidenza della prova (l'imputato è stato arrestato in flagranza di reato), e dalla particolare gravità del fatto, costituito dalla detenzione di ingenti quantitativi di stupefacente di elevata purezza (in particolare, 726,50 grammi di cocaina, il cui principio attivo era pari a 545,840 grammi, con possibilità di ricavare 3.638,93 dosi medie singole, e 128,6668 kg. di hashish, il cui principio attivo era pari a 37.000,643 grammi, con possibilità di ricavare 1.480.025,72 dosi medie singole), accompagnato dalla ingiustificata disponibilità di cospicue somme di denaro (17.250 euro di denaro contante e circa 21.000 euro depositati su un conto corrente bancario); Osservato che anche il secondo motivo espone doglianze non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, volte a prefigurare una rivalutazione e aiternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e risultano avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto il giudice di secondo grado ha in modo puntuale e congruo spiegato perché la documentazione prodotta dalla difesa non sia idonea a dimostrare la provenienza lecita del denaro confiscato (cfr. pagg. 6-9 della sentenza impugnata, nella quale si rappresenta, tra l'altro, anche che l'imputato era disoccupato da anni); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4 ed 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di sei anni di reclusione e di 60.000,00 euro di multa all'esito di giudizio abbreviato, articolando due motivi di ricorso, deduce, con il primo, violazione di legge e vizio di motivazione, avuto riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla congruità della pena, nonché, con il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla disposta confisca; Considerato che il primo motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, posto che la Corte d'appello ha giustificato correttamente sia la dosimetria sanzionatoria, sia la mancata concessione delle attenuanti generiche, in particolare valorizzando l'assenza di elementi favorevoli e l'irrilevanza dell'ammissione di responsabilità, a fronte dell'evidenza della prova (l'imputato è stato arrestato in flagranza di reato), e dalla particolare gravità del fatto, costituito dalla detenzione di ingenti quantitativi di stupefacente di elevata purezza (in particolare, 726,50 grammi di cocaina, il cui principio attivo era pari a 545,840 grammi, con possibilità di ricavare 3.638,93 dosi medie singole, e 128,6668 kg. di hashish, il cui principio attivo era pari a 37.000,643 grammi, con possibilità di ricavare 1.480.025,72 dosi medie singole), accompagnato dalla ingiustificata disponibilità di cospicue somme di denaro (17.250 euro di denaro contante e circa 21.000 euro depositati su un conto corrente bancario); Osservato che anche il secondo motivo espone doglianze non consentite in sede di legittimità, poiché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, volte a prefigurare una rivalutazione e aiternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e risultano avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto il giudice di secondo grado ha in modo puntuale e congruo spiegato perché la documentazione prodotta dalla difesa non sia idonea a dimostrare la provenienza lecita del denaro confiscato (cfr. pagg. 6-9 della sentenza impugnata, nella quale si rappresenta, tra l'altro, anche che l'imputato era disoccupato da anni); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 19750/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris