Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24169/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 01K5NAV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI. 01FAYDT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di COMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Ì )11,/(/-;j1FJ, pr-7/érl 5 1--f-FU(..-i,.//) 7 A [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del G.d.P. di Como del 15 luglio 2021, con la quale sono stati condannati alla pena di euro 15.000,00 ciascuno, in ordine ai seguenti reati: - Daudi: al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché dal 2 febbraio al 3 marzo 2017, senza giustificato motivo, si era trattenuto nel territorio dello Stato, in violazione del provvedimento del Questore di Milano del 25 gennaio 2017 (notificatogli in pari data), con il quale gli era stato ordinato di lasciare l'Italia entro sette giorni; - Majjad: al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., perché dal 7 aprile 2016 al 3 marzo 2017, senza giustificato motivo, si era trattenuto nel territorio dello Stato, in violazione del provvedimento del Questore di Milano del 16 febbraio 2015 (notificatogli in pari data), con il quale gli era stato ordinato di lasciare l'Italia entro sette giorni.

2. I ricorrenti lamentano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), 420 bis e ss. cod. proc. pen., 24 e 11 Cost. e 5 CEDU, poiché il giudice di merito avrebbe violato il diritto degli imputati detenuti a presenziare all'udienza.

In particolare, nei ricorsi si evidenzia che Daudi (il quale non aveva potuto partecipare all'udienza del 3 dicembre 2020, in quanto detenuto al carcere di Milano, [OSCURATO:PERSONA]) non era potuto comparire all'udienza di rinvio del 3 dicembre 2020, poiché internato presso il centro di permanenza per il rimpatrio di Gorizia; Majjad, invece, detenuto dapprima presso la Casa di reclusione di Como e successivamente presso il carcere di Monza, non era stato tradotto a nessuna delle udienze tenute. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono manifestamente infondati e come tali vanno dichiarati inammissibili.

L'impedimento dedotto dagli imputati non risulta sufficientemente documentato e di conseguenza i ricorsi non sono autosufficienti.

Non risulta agli atti un documento attestante la presenza di Daudi presso il centro di permanenza per il rimpatrio di Gorizia alla data del 3.12.2020.Dal certificato rilasciato dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] risulta che [OSCURATO:PERSONA] è uscito dal carcere senza farvi più rientro dal 9.9.2020, sicché alla data dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era libero.

Insufficiente è inoltre la documentazione allegata al ricorso volta a dimostrare lo stato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA] per tale udienza, stante il fatto che alla banca dati del predetto Dipartimento l'imputato risulta completamente sconosciuto, sicché non trova riscontro l'affermazione fatta dalla difesa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] circa lo stato di custodia cautelare nella Casa circondariale di Monza; in ogni caso, all'udienza successiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nulla veniva eccepito per giustificare la mancata presenza di entrambi gli imputati.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare per ciascuno in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 01K5NAV) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI. 01FAYDT) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di COMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Ì )11,/(/-;j1FJ, pr-7/érl 5 1--f-FU(..-i,.//) 7 A [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del G.d.P. di Como del 15 luglio 2021, con la quale sono stati condannati alla pena di euro 15.000,00 ciascuno, in ordine ai seguenti reati: - Daudi: al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché dal 2 febbraio al 3 marzo 2017, senza giustificato motivo, si era trattenuto nel territorio dello Stato, in violazione del provvedimento del Questore di Milano del 25 gennaio 2017 (notificatogli in pari data), con il quale gli era stato ordinato di lasciare l'Italia entro sette giorni; - Majjad: al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., perché dal 7 aprile 2016 al 3 marzo 2017, senza giustificato motivo, si era trattenuto nel territorio dello Stato, in violazione del provvedimento del Questore di Milano del 16 febbraio 2015 (notificatogli in pari data), con il quale gli era stato ordinato di lasciare l'Italia entro sette giorni. 2. I ricorrenti lamentano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), 420 bis e ss. cod. proc. pen., 24 e 11 Cost. e 5 CEDU, poiché il giudice di merito avrebbe violato il diritto degli imputati detenuti a presenziare all'udienza. In particolare, nei ricorsi si evidenzia che Daudi (il quale non aveva potuto partecipare all'udienza del 3 dicembre 2020, in quanto detenuto al carcere di Milano, [OSCURATO:PERSONA]) non era potuto comparire all'udienza di rinvio del 3 dicembre 2020, poiché internato presso il centro di permanenza per il rimpatrio di Gorizia; Majjad, invece, detenuto dapprima presso la Casa di reclusione di Como e successivamente presso il carcere di Monza, non era stato tradotto a nessuna delle udienze tenute. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati e come tali vanno dichiarati inammissibili. L'impedimento dedotto dagli imputati non risulta sufficientemente documentato e di conseguenza i ricorsi non sono autosufficienti. Non risulta agli atti un documento attestante la presenza di Daudi presso il centro di permanenza per il rimpatrio di Gorizia alla data del 3.12.2020.Dal certificato rilasciato dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] risulta che [OSCURATO:PERSONA] è uscito dal carcere senza farvi più rientro dal 9.9.2020, sicché alla data dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era libero. Insufficiente è inoltre la documentazione allegata al ricorso volta a dimostrare lo stato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA] per tale udienza, stante il fatto che alla banca dati del predetto Dipartimento l'imputato risulta completamente sconosciuto, sicché non trova riscontro l'affermazione fatta dalla difesa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] circa lo stato di custodia cautelare nella Casa circondariale di Monza; in ogni caso, all'udienza successiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nulla veniva eccepito per giustificare la mancata presenza di entrambi gli imputati. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare per ciascuno in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
Sentenza Cassazione n. 24169/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris