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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 6 settembre 2025

Cassazione n. 24241/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 12 dicembre 2024, con cui la Corte di appello di Catania confermava la decisione impugnata, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2025, commesso a Siracusa il 7 febbraio 2017.

Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo dell'applicazione della recidiva, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Catania nel pieno rispetto delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01).

Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nell'immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], essendo incontroverse le violazioni delle prescrizioni impostegli con il decreto applicativo della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, emesso dal Tribunale di Siracusa il 5 settembre 2016.

Ritenuto che la Corte territoriale evidenziava correttamente che l'elevata pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] giustificava l'applicazione della recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, oggetto di contestazione, anche alla luce del precedente specifico del 22 agosto 2015, espressamente richiamato nella decisione censurata.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 12 dicembre 2024, con cui la Corte di appello di Catania confermava la decisione impugnata, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2025, commesso a Siracusa il 7 febbraio 2017. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in un'unica doglianza, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, sotto il profilo dell'applicazione della recidiva, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Catania nel pieno rispetto delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01). Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nell'immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], essendo incontroverse le violazioni delle prescrizioni impostegli con il decreto applicativo della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, emesso dal Tribunale di Siracusa il 5 settembre 2016. Ritenuto che la Corte territoriale evidenziava correttamente che l'elevata pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] giustificava l'applicazione della recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, oggetto di contestazione, anche alla luce del precedente specifico del 22 agosto 2015, espressamente richiamato nella decisione censurata. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Decreto Cassazione n. 24241/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris