CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46766/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477-482 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, è inammissibile perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Considerato che il secondo motivo, che contesta il diniego delle attenuanti generiche, è del tutto inconferente alla fattispecie in rassegna, dato che già il Tribunale aveva riconosciuto le attenuanti in parola, applicando una diminuzione della pena nella massima estensione consentita (da 6 mesi di reclusione a 4 mesi); Ritenuto che il terzo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 2) rispetto a una pena applicata in misura prossima al minimo edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così decis