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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 1982

Cassazione n. 40974/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 2.3.2022 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di ricettazione, furto, in un caso tentato, e furto in abitazione, aggravati, a lui ascritti ai capi A, C, D, F, H, I, K, L, nonché delle condotte di cui ai capi E e G diversamente qualificate rispettivamente nei delitti di cui agli artt. 369 c.p. e 55 comma 5 d.lags. n. 231/2007 oggi art. 493 ter cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia oltre che al risarcimento dei danno in favore della parte civile costituita. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato, enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge e vizi di motivazione.

Elencati, in riferimento a ciascuna delle fattispecie per le quali vi è stata condanna (con esclusione del solo reato di cui al capo E per il quale non vi è contestazione in ricorso), i motivi di appello di seguito indicati: - quanto allo scippo della borsetta ai danni di [OSCURATO:PERSONA] si assume che non vi è certezza in ordine alla identificazione dell'autore del fatto nell'Angileri, non riconosciuto dalla persona offesa, né identificabile attraverso le immagini delle telecamere presenti sul posto e condannato unicamente per il tipo di indumenti rinvenuti presso la sua abitazione; - quanto alla ricettazione delle sedie di cui al capo C va rimarcato che egli se ne impossessò perché le ritenne abbandonate e le vendette per pochi spiccioli al mercato dell'usato; - quanto alla ricettazione di motociclo di cui al capo D si rileva che in realtà l'imputato ricevette la moto in prestito dal compagno della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che quando fu chiamata dai Carabinieri, forse per sgravarsi da responsabilità per un affidamento incauto del motociclo al proprio compagno (che poi lo prestò al ricorrente), ebbe a denunciarne il furto; - quanto al furto delle carte di credito di cui al capo F, la sentenza impugnata trae illegittimamente la prova di esso dall'utilizzo indebito della carta di credito sottratta a seguito del furto medesimo contestato al capo E (rectius capo G) ed asseritamente attribuito all'Angileri; - quanto al reato di cui al capo G, di indebito utilizzo di carta di credito, non può dirsi provato tale utilizzo perché l'orario indicato dalla telecamera che immortalava l'Angileri non corrisponde a quello dello scontrino del pos poi utilizzato per il tentativo di acquisto con la carta oggetto di furto in danno di [OSCURATO:PERSONA].

I giudici si limitano ad affermare che l'orario registrato dalla telecamera non fosse corretto;- quanto al furto di cui al capo H si evidenzia che dal video in atti non è possibile individuare i tratti somatici degli autori del furto e che il solo fatto che l'imputato possedesse degli abiti — di tipo comune - compatibili con quelli indossati da uno dei due autori del furto non può da solo costituire prova della responsabilità del ricorrente.

La sentenza impugnata valorizza inoltre le deposizioni dei testi di polizia giudiziaria che riferiscono di poter individuare dai filmati l'imputato e il cognato Parisi solo perché erano già noti alle forze dell'ordine e più volte denunciati per reati contro il patrimonio; - nessuna prova vi è che l'imputato abbia commesso il furto contestato al capo

I. Dal video in atti non è possibile individuare i tratti somatici degli autori di tale reato.

Il passaggio della [OSCURATO:PERSONA] di colore verde - in uso all'imputato - pochi istanti prima del furto in direzione via dei Normanni è fatto che da solo non può costituire prova della responsabilità dell'imputato, per la semplice ragione che proprio in via dei Normanni era sita l'abitazione dell'imputato; nè è dirimente che dopo il furto la Multipla ebbe a transitare nuovamente per uscire da via dei Normanni. - né vi è prova della commissione del furto di cui al capo K da parte dell'imputato; dal video in atti non è possibile individuare i tratti somatici degli autori del furto; anzi nel caso di specie è finanche impossibile verificare che dopo il passaggio della [OSCURATO:PERSONA] di proprietà della madre dell'imputato il conducente della stessa si fosse diretto verso la via Curatolo ove avvenne il furto.

Anche in tal caso la sentenza valorizza la deposizione del test di P.G. che / LI asserì di riconoscere l'imputato dalle medesime immagini sol perché ne avrebbe riconosciuto e movenze; - quanto al fulto di cui al capo L anche in tal caso il video mostra il passaggio della [OSCURATO:PERSONA] pochi istanti prima del tentativo di furto ma ciò in difetto di altri elementi non può costituire prova della responsabilità dell'imputato; peraltro difetta pure il presupposto del tentativo di furto posto che i due giovani nel filmato avrebbero tentato di forzare una porta blindata con un cacciavite procurando un graffio al serramento nella zona vicina alla serratura; tentativo poi non proseguito a causa dell'azionarsi dell'allarme; rileva ancora che il cacciavite rinvenuto all'interno della vettura dell'imputato per dimensioni è arnese diverso da quello che è visibile nel filmato in atti in cui si vedono due soggetti armeggiare con un cacciavite, o qualcosa di simile, di ridotte dimensioni e non certo di 30 cm; si conclude che la sentenza di appello al fine di spiegare i motivi del rigetto del gravame si è appiattita acriticamente sulla motivazione resa dal primo giudice senza entrare mai nel merito delle specifiche doglianze sollevate nell'appello e sopra elencate.

Indi si insta per l'annullamento della sentenza impugnata per l'apparenza della motivazione e vizio di motivazione.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile peccando di assoluta aspecificità.

Ed invero, a differenza di quanto assume il ricorso, la sentenza impugnata ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la pronuncia di primo grado passando in rassegna tutte le fattispecie e i rispettive elementi di prova ritenuti idonei a suffragare - per gravità, precisione e concordanza - la responsabilità penale dell'imputato; sicché le censure articolate in ricorso oltre che essere meramente reiterativi di doglianze già svolte alle quali la corte di appello ha già dato risposte esaurienti sono anche manifestamente infondate non sussistendo affatto i vizi di legge e motivazione denunciati.

Il ricorso nel riproporre le medesime questioni poste al collegio di merito con l'appello - rispetto alle quali, si ribadisce, la Corte d'appello ha offerto completa ed adeguata motivazione — appare, pertanto, piuttosto finalizzato a sollecitare un nuovo giudizio di merito che è tuttavia precluso nella presente sede di legittimità.

Così, con riferimento al capo a), la Corte d'appello ha indicato una serie di elementi probatori che, in modo concludente e condivisibile, permettono di ravvisare la responsabilità dell'imputato, rilevando, tra l'altro, che l'allusione di parte appellante ad un abbigliamento comune della persona ripresa nelle immagini era da ritenersi fallace perché si tratta di una combinazione particolare di abiti, poi rinvenuti presso l'abitazione dell'imputato, non ascrivibile al merso caso, che ben può rappresentare un elemento dì riscontro alla correttezza dell'identificazione dell'imputato (unitamente al riconoscimento fotografico sia pure in termini di somiglianza svolto nell'immediatezza del fatto dalla persona offesa e al riconoscimento dei verbalizzanti, in termini di certezza, a cui era noto l'imputato) Ed ancora, in relazione alla ricettazione di cui al capo C ha osservato la Corte di appello come fosse certo che a vendere delle sedie sottratte alla persona offesa fosse stato l'Angileri, avendo il rivenditore Gandolfo, che ben conosceva l'imputato, chiaramente affermato di averle acquistate dal predetto.

Ha inoltre, la sentenza impugnata, anche ampiamente confutato la versione difensiva offrendo plurimi elementi di segno contrario, anche di tipo logico, che la smentiscono, rispetto ai quali non vi è, peraltro, specifica controdeduzione in ricorso.

Quanto alla ricettazione del motociclo di cui al capo D, è solo il caso di evidenziare che la complessiva vicenda descritta nella sentenza impugnata, con relativi particolari afferenti il comportamento assunto dall'imputato allorquando venne fermato dai verbalizzanti (cfr. pagg. 6 e 7 della pronuncia della corte di appello), è ben più ampia ed articolata, laddove il ricorso si è limitato ad estrapolare solo alcuni aspetti di essa senza operare in definitiva un effettivo confronto con la motivazione resa dal giudice di secondo grado.

Anche rispetto ai reati di cui ai capi F e G la sentenza impugnata - anche in tal caso a differenza di quanto si assume in ricorso - ha già fornito ampia risposta ai rilievi difensivi (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata), osservando, tra l'altro, come il motivo proposto in appello fosse proprio più che manifestamente infondato inammissibile per genericità - già in quella sede - mancando un suo doveroso confronto con la motivazione della sentenza di primo grado, che, coerentemente del resto al tenore del capo d'imputazione, aveva fatto riferimento non alle vicende dell'esercizio commerciale dì [OSCURATO:PERSONA], rivenditore di formaggi di Calatafimi, bensì a quelle dell'esercizio di [OSCURATO:PERSONA], tabaccaio dì Marsala (nel quale effettivamente la carta di credito in questione fu esibita); e questi ebbe a riferire di ben conoscere personalmente Angileri e di esserselo visto comparire dinanzi (nella data corrispondente a quella dei furto patito dal denunciante) con una carta di credito tra le mani recante impresso proprio il nome di [OSCURATO:PERSONA] (ossia del denunciante); ha inoltre evidenziato la sentenza impugnata come, peraltro, rispetto all'attendibilità dei Licari nulla avesse obbiettato l'appello.

Quanto poi agli episodi delittuosi di cui ai capi H, I , K ha osservato la Corte di appello come si sia trattato di vicende di furto che, al netto di peculiarità marginali, risultassero accomunate dalla presenza sui luoghi di impianti di videosorveglianza privati che avevano ritratto sia gli autori del furto sia il loro abbigliamento specifico, sia nel secondo e nel terzo caso, anche l'autovettura usata per giungere sui luoghi o per transitare da essi (nell'un caso una Multipla verde con portapacchi - simile a quella in uso all'imputato - nell'altro una Panda rossa del genere furgonato simile a quella intestata alla madre dell'imputato).

Pertanto, gli episodi in rassegna - argomenta ulteriormente la Corte di appello - sono accomunati anche dal dato costituito dall'avere il personale di P.G. operante acquisito e visionato le riprese e gli impianti di sorveglianza riconoscendo con certezza negli autori del furto sia [OSCURATO:PERSONA] sia tale [OSCURATO:PERSONA], cognato dello stesso, entrambi assai noti alle forze dell'ordine per via degli innumerevoli trascorsi giudiziari.

Inoltre, nel primo e nel secondo caso sono stati rinvenuti e sequestrati, a seguito di perquisizione a carico dei suddetti, capi dì abbigliamento identici a quelli indossati dagli autori dei furti; infine, per il secondo e il terzo episodio è stata accertata la disponibilità da parte dell'imputato e del Parisi sia di una Multipla verde con portapacchi, intestata al padre dell'imputato, sia di una Panda furgonata intestata alla madre.

Gli episodi delittuosi inquadrati dai suddetti capi di imputazione - si aggiunge nella sentenza impugnata - sono poi accomunati anche dal fatto che per tutti l'atto di appello - come del resto il ricorso in scrutinio - assume l'insufficienza degli elementi d'accusa sul duplice identico presupposto che dalle varie registrazioni acquisite non sarebbe possibile individuare i tratti somatici degli autori dei furti e che i capi di abbigliamento censiti e sequestrati dalla polizia giudiziaria, &guanto comuni, sarebbero privi di efficacia dimostrativa individualizzante; laddove evidenzia la Corte territoriale - entrambi i rilievi sono infondati essendo certamente ammissibile e consentito alla P.G. esprimere - per di più come nella specie in termini di certezza - un riconoscimento sul materiale grafico costituito non da semplici foto ma da video con ritrazione di movimenti, fondato sulla profonda e pregressa conoscenza dell'individuo da riconoscere, in relazione alla corporatura e alle movenze.

Peraltro, il riconoscimento si è coniugato col rinvenimento di capi di abbigliamento la cui sovrapponibilità con quelli indossati dagli autori dei furti non è contestata neppure dall'atto di appello e che, pur certamente non di tipologia rara, risultano comunque nella rispettiva combinazione estremamente individualizzanti (cosi ad es. per giubbino bordeaux, camicia scura con toppe ai gomiti, pantaloni beige, cappellino grigio con visiera, scarpe da tennis tipo adidas).

Infine, per il secondo e il terzo episodio, neppure l'atto di appello - si precisa nella sentenza impugnata - accenna a contestare che le due autovetture rimaste ritratte nelle video riprese concomitanti ai furti fossero nella stabile disponibilità dell'imputato in quanto rispettivamente intestate al padre e alla madre (il che evidentemente ulteriormente corrobora il quadro d'accusa).

Quanto, infine, al tentato furto di cui al capo L, la Corte di appello dopo aver premesso che le considerazioni in precedenza svolte fossero estensibili anche a tale vicenda, si è lungamente intrattenuta - nonostante il consueto grado di dettaglio che caratterizza la pronuncia di primo grado anche al riguardo - sulle plurime ragioni per le quali i soggetti immortalati dalle videocamere dovessero identificarsi negli autori del tentativo di furto e uno di essi nell'imputato [OSCURATO:PERSONA], e l'altro sempre nel cognato Parisi (i quali erano stati anche rinvenuti, senza necessità di faticose ricerche proprio qualche centinaio di metri di distanza dalla sede della Emme 2 ai cui danni era stato perpetrato il tentativo di furto, mentre stavano ancora a bordo della Multipla verde, per di più indossando indumenti assolutamente sovrapponibili a quelli indossati da gli autori del tentativo di furto).

Quanto alle ulteriori censure sollevate al riguardo, in particolare a quella che mira a mettere in dubbio l'integrazione stessa del tentativo di furto, esse, involgendo esse aspetti tutti versati in fatto, non sono verificabili nella presente sede; in ogni caso del tutto generica è la doglianza che contesta la sussistenza del reato alludendo genericamnete ali' "insufficienza dell'attrezzo usato".

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

Nulla per le spese di parte civile, non risultando esplicitate le ragioni poste a sostegno delle richieste conclusive rassegnate genericamente nella memoria in atti (cfr. Sez.

U del 14.7.2022, Sacchettino, dep. il 12.1.2023, n. 877/2023, che in motivazione ha affermato che in relazione al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile e risarcitoria fornendo un utile contributo alla decisione).

P.Q.ht Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 2.3.2022 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di ricettazione, furto, in un caso tentato, e furto in abitazione, aggravati, a lui ascritti ai capi A, C, D, F, H, I, K, L, nonché delle condotte di cui ai capi E e G diversamente qualificate rispettivamente nei delitti di cui agli artt. 369 c.p. e 55 comma 5 d.lags. n. 231/2007 oggi art. 493 ter cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia oltre che al risarcimento dei danno in favore della parte civile costituita. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato, enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge e vizi di motivazione. Elencati, in riferimento a ciascuna delle fattispecie per le quali vi è stata condanna (con esclusione del solo reato di cui al capo E per il quale non vi è contestazione in ricorso), i motivi di appello di seguito indicati: - quanto allo scippo della borsetta ai danni di [OSCURATO:PERSONA] si assume che non vi è certezza in ordine alla identificazione dell'autore del fatto nell'Angileri, non riconosciuto dalla persona offesa, né identificabile attraverso le immagini delle telecamere presenti sul posto e condannato unicamente per il tipo di indumenti rinvenuti presso la sua abitazione; - quanto alla ricettazione delle sedie di cui al capo C va rimarcato che egli se ne impossessò perché le ritenne abbandonate e le vendette per pochi spiccioli al mercato dell'usato; - quanto alla ricettazione di motociclo di cui al capo D si rileva che in realtà l'imputato ricevette la moto in prestito dal compagno della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che quando fu chiamata dai Carabinieri, forse per sgravarsi da responsabilità per un affidamento incauto del motociclo al proprio compagno (che poi lo prestò al ricorrente), ebbe a denunciarne il furto; - quanto al furto delle carte di credito di cui al capo F, la sentenza impugnata trae illegittimamente la prova di esso dall'utilizzo indebito della carta di credito sottratta a seguito del furto medesimo contestato al capo E (rectius capo G) ed asseritamente attribuito all'Angileri; - quanto al reato di cui al capo G, di indebito utilizzo di carta di credito, non può dirsi provato tale utilizzo perché l'orario indicato dalla telecamera che immortalava l'Angileri non corrisponde a quello dello scontrino del pos poi utilizzato per il tentativo di acquisto con la carta oggetto di furto in danno di [OSCURATO:PERSONA]. I giudici si limitano ad affermare che l'orario registrato dalla telecamera non fosse corretto;- quanto al furto di cui al capo H si evidenzia che dal video in atti non è possibile individuare i tratti somatici degli autori del furto e che il solo fatto che l'imputato possedesse degli abiti — di tipo comune - compatibili con quelli indossati da uno dei due autori del furto non può da solo costituire prova della responsabilità del ricorrente. La sentenza impugnata valorizza inoltre le deposizioni dei testi di polizia giudiziaria che riferiscono di poter individuare dai filmati l'imputato e il cognato Parisi solo perché erano già noti alle forze dell'ordine e più volte denunciati per reati contro il patrimonio; - nessuna prova vi è che l'imputato abbia commesso il furto contestato al capo I. Dal video in atti non è possibile individuare i tratti somatici degli autori di tale reato. Il passaggio della [OSCURATO:PERSONA] di colore verde - in uso all'imputato - pochi istanti prima del furto in direzione via dei Normanni è fatto che da solo non può costituire prova della responsabilità dell'imputato, per la semplice ragione che proprio in via dei Normanni era sita l'abitazione dell'imputato; nè è dirimente che dopo il furto la Multipla ebbe a transitare nuovamente per uscire da via dei Normanni. - né vi è prova della commissione del furto di cui al capo K da parte dell'imputato; dal video in atti non è possibile individuare i tratti somatici degli autori del furto; anzi nel caso di specie è finanche impossibile verificare che dopo il passaggio della [OSCURATO:PERSONA] di proprietà della madre dell'imputato il conducente della stessa si fosse diretto verso la via Curatolo ove avvenne il furto. Anche in tal caso la sentenza valorizza la deposizione del test di P.G. che / LI asserì di riconoscere l'imputato dalle medesime immagini sol perché ne avrebbe riconosciuto e movenze; - quanto al fulto di cui al capo L anche in tal caso il video mostra il passaggio della [OSCURATO:PERSONA] pochi istanti prima del tentativo di furto ma ciò in difetto di altri elementi non può costituire prova della responsabilità dell'imputato; peraltro difetta pure il presupposto del tentativo di furto posto che i due giovani nel filmato avrebbero tentato di forzare una porta blindata con un cacciavite procurando un graffio al serramento nella zona vicina alla serratura; tentativo poi non proseguito a causa dell'azionarsi dell'allarme; rileva ancora che il cacciavite rinvenuto all'interno della vettura dell'imputato per dimensioni è arnese diverso da quello che è visibile nel filmato in atti in cui si vedono due soggetti armeggiare con un cacciavite, o qualcosa di simile, di ridotte dimensioni e non certo di 30 cm; si conclude che la sentenza di appello al fine di spiegare i motivi del rigetto del gravame si è appiattita acriticamente sulla motivazione resa dal primo giudice senza entrare mai nel merito delle specifiche doglianze sollevate nell'appello e sopra elencate. Indi si insta per l'annullamento della sentenza impugnata per l'apparenza della motivazione e vizio di motivazione. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile peccando di assoluta aspecificità. Ed invero, a differenza di quanto assume il ricorso, la sentenza impugnata ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la pronuncia di primo grado passando in rassegna tutte le fattispecie e i rispettive elementi di prova ritenuti idonei a suffragare - per gravità, precisione e concordanza - la responsabilità penale dell'imputato; sicché le censure articolate in ricorso oltre che essere meramente reiterativi di doglianze già svolte alle quali la corte di appello ha già dato risposte esaurienti sono anche manifestamente infondate non sussistendo affatto i vizi di legge e motivazione denunciati. Il ricorso nel riproporre le medesime questioni poste al collegio di merito con l'appello - rispetto alle quali, si ribadisce, la Corte d'appello ha offerto completa ed adeguata motivazione — appare, pertanto, piuttosto finalizzato a sollecitare un nuovo giudizio di merito che è tuttavia precluso nella presente sede di legittimità. Così, con riferimento al capo a), la Corte d'appello ha indicato una serie di elementi probatori che, in modo concludente e condivisibile, permettono di ravvisare la responsabilità dell'imputato, rilevando, tra l'altro, che l'allusione di parte appellante ad un abbigliamento comune della persona ripresa nelle immagini era da ritenersi fallace perché si tratta di una combinazione particolare di abiti, poi rinvenuti presso l'abitazione dell'imputato, non ascrivibile al merso caso, che ben può rappresentare un elemento dì riscontro alla correttezza dell'identificazione dell'imputato (unitamente al riconoscimento fotografico sia pure in termini di somiglianza svolto nell'immediatezza del fatto dalla persona offesa e al riconoscimento dei verbalizzanti, in termini di certezza, a cui era noto l'imputato) Ed ancora, in relazione alla ricettazione di cui al capo C ha osservato la Corte di appello come fosse certo che a vendere delle sedie sottratte alla persona offesa fosse stato l'Angileri, avendo il rivenditore Gandolfo, che ben conosceva l'imputato, chiaramente affermato di averle acquistate dal predetto. Ha inoltre, la sentenza impugnata, anche ampiamente confutato la versione difensiva offrendo plurimi elementi di segno contrario, anche di tipo logico, che la smentiscono, rispetto ai quali non vi è, peraltro, specifica controdeduzione in ricorso. Quanto alla ricettazione del motociclo di cui al capo D, è solo il caso di evidenziare che la complessiva vicenda descritta nella sentenza impugnata, con relativi particolari afferenti il comportamento assunto dall'imputato allorquando venne fermato dai verbalizzanti (cfr. pagg. 6 e 7 della pronuncia della corte di appello), è ben più ampia ed articolata, laddove il ricorso si è limitato ad estrapolare solo alcuni aspetti di essa senza operare in definitiva un effettivo confronto con la motivazione resa dal giudice di secondo grado. Anche rispetto ai reati di cui ai capi F e G la sentenza impugnata - anche in tal caso a differenza di quanto si assume in ricorso - ha già fornito ampia risposta ai rilievi difensivi (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata), osservando, tra l'altro, come il motivo proposto in appello fosse proprio più che manifestamente infondato inammissibile per genericità - già in quella sede - mancando un suo doveroso confronto con la motivazione della sentenza di primo grado, che, coerentemente del resto al tenore del capo d'imputazione, aveva fatto riferimento non alle vicende dell'esercizio commerciale dì [OSCURATO:PERSONA], rivenditore di formaggi di Calatafimi, bensì a quelle dell'esercizio di [OSCURATO:PERSONA], tabaccaio dì Marsala (nel quale effettivamente la carta di credito in questione fu esibita); e questi ebbe a riferire di ben conoscere personalmente Angileri e di esserselo visto comparire dinanzi (nella data corrispondente a quella dei furto patito dal denunciante) con una carta di credito tra le mani recante impresso proprio il nome di [OSCURATO:PERSONA] (ossia del denunciante); ha inoltre evidenziato la sentenza impugnata come, peraltro, rispetto all'attendibilità dei Licari nulla avesse obbiettato l'appello. Quanto poi agli episodi delittuosi di cui ai capi H, I , K ha osservato la Corte di appello come si sia trattato di vicende di furto che, al netto di peculiarità marginali, risultassero accomunate dalla presenza sui luoghi di impianti di videosorveglianza privati che avevano ritratto sia gli autori del furto sia il loro abbigliamento specifico, sia nel secondo e nel terzo caso, anche l'autovettura usata per giungere sui luoghi o per transitare da essi (nell'un caso una Multipla verde con portapacchi - simile a quella in uso all'imputato - nell'altro una Panda rossa del genere furgonato simile a quella intestata alla madre dell'imputato). Pertanto, gli episodi in rassegna - argomenta ulteriormente la Corte di appello - sono accomunati anche dal dato costituito dall'avere il personale di P.G. operante acquisito e visionato le riprese e gli impianti di sorveglianza riconoscendo con certezza negli autori del furto sia [OSCURATO:PERSONA] sia tale [OSCURATO:PERSONA], cognato dello stesso, entrambi assai noti alle forze dell'ordine per via degli innumerevoli trascorsi giudiziari. Inoltre, nel primo e nel secondo caso sono stati rinvenuti e sequestrati, a seguito di perquisizione a carico dei suddetti, capi dì abbigliamento identici a quelli indossati dagli autori dei furti; infine, per il secondo e il terzo episodio è stata accertata la disponibilità da parte dell'imputato e del Parisi sia di una Multipla verde con portapacchi, intestata al padre dell'imputato, sia di una Panda furgonata intestata alla madre. Gli episodi delittuosi inquadrati dai suddetti capi di imputazione - si aggiunge nella sentenza impugnata - sono poi accomunati anche dal fatto che per tutti l'atto di appello - come del resto il ricorso in scrutinio - assume l'insufficienza degli elementi d'accusa sul duplice identico presupposto che dalle varie registrazioni acquisite non sarebbe possibile individuare i tratti somatici degli autori dei furti e che i capi di abbigliamento censiti e sequestrati dalla polizia giudiziaria, &guanto comuni, sarebbero privi di efficacia dimostrativa individualizzante; laddove evidenzia la Corte territoriale - entrambi i rilievi sono infondati essendo certamente ammissibile e consentito alla P.G. esprimere - per di più come nella specie in termini di certezza - un riconoscimento sul materiale grafico costituito non da semplici foto ma da video con ritrazione di movimenti, fondato sulla profonda e pregressa conoscenza dell'individuo da riconoscere, in relazione alla corporatura e alle movenze. Peraltro, il riconoscimento si è coniugato col rinvenimento di capi di abbigliamento la cui sovrapponibilità con quelli indossati dagli autori dei furti non è contestata neppure dall'atto di appello e che, pur certamente non di tipologia rara, risultano comunque nella rispettiva combinazione estremamente individualizzanti (cosi ad es. per giubbino bordeaux, camicia scura con toppe ai gomiti, pantaloni beige, cappellino grigio con visiera, scarpe da tennis tipo adidas). Infine, per il secondo e il terzo episodio, neppure l'atto di appello - si precisa nella sentenza impugnata - accenna a contestare che le due autovetture rimaste ritratte nelle video riprese concomitanti ai furti fossero nella stabile disponibilità dell'imputato in quanto rispettivamente intestate al padre e alla madre (il che evidentemente ulteriormente corrobora il quadro d'accusa). Quanto, infine, al tentato furto di cui al capo L, la Corte di appello dopo aver premesso che le considerazioni in precedenza svolte fossero estensibili anche a tale vicenda, si è lungamente intrattenuta - nonostante il consueto grado di dettaglio che caratterizza la pronuncia di primo grado anche al riguardo - sulle plurime ragioni per le quali i soggetti immortalati dalle videocamere dovessero identificarsi negli autori del tentativo di furto e uno di essi nell'imputato [OSCURATO:PERSONA], e l'altro sempre nel cognato Parisi (i quali erano stati anche rinvenuti, senza necessità di faticose ricerche proprio qualche centinaio di metri di distanza dalla sede della Emme 2 ai cui danni era stato perpetrato il tentativo di furto, mentre stavano ancora a bordo della Multipla verde, per di più indossando indumenti assolutamente sovrapponibili a quelli indossati da gli autori del tentativo di furto). Quanto alle ulteriori censure sollevate al riguardo, in particolare a quella che mira a mettere in dubbio l'integrazione stessa del tentativo di furto, esse, involgendo esse aspetti tutti versati in fatto, non sono verificabili nella presente sede; in ogni caso del tutto generica è la doglianza che contesta la sussistenza del reato alludendo genericamnete ali' "insufficienza dell'attrezzo usato". 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Nulla per le spese di parte civile, non risultando esplicitate le ragioni poste a sostegno delle richieste conclusive rassegnate genericamente nella memoria in atti (cfr. Sez. U del 14.7.2022, Sacchettino, dep. il 12.1.2023, n. 877/2023, che in motivazione ha affermato che in relazione al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile e risarcitoria fornendo un utile contributo alla decisione). P.Q.ht Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag
Sentenza Cassazione n. 40974/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris