CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22858/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 16/03/2021 del Tribunale di Milano, subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle somme dovute alla costituita parte civile a titolo di risarcimento dei danni, confermava la condanna della stessa Longo per i reati di cui agli artt. 110, 640 e 61, n. 7), cod. pen. (capo A dell'imputazione) e di cui agli artt. 110, 494 e 61, n. 2), cod. pen. (capo B dell'imputazione). Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 494 e 640 cod. pen. e dell'art. 530 cod. proc. pen. (primo motivo), dell'art. 61, n. 7), cod. pen. (secondo motivo), dell'art. 62-bis cod. pen. (terzo motivo) e dell'art. 165 cod. pen. (quarto motivo), non sono consentiti in sede di legittimità poiché non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, nonché perché sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di congrui argomenti giuridici: si vedano, in particolare, le pag. 8 e seguenti della sentenza impugnata in merito al più che corposo compendio probatorio a carico della ricorrente, fondato sulle puntuali dichiarazioni della persona offesa e sulle risultanze dibattimentali emerse dopo le indagini di polizia giudiziaria che hanno comprovato il suo ruolo a titolo concorsuale (grazie al suo contributo materiale per il tramite anche del suo C/C fungente da «conto-ponte») nella prolungata attività truffaldina e di sostituzione di persona, ai danni della parte offesa [OSCURATO:PERSONA]; si veda, ancora, la pag. 11 della sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio, essendo state correttamente negate le circostanze attenuanti generiche, anche alla luce dell'oggettiva gravità dei fatti e della negativa personalità dell'imputata, resasi responsabile di un'attività fraudolenta perpetrata per un lungo lasso temporale con deplorevole pervicacia ai danni di una persona fragile e con un danno di rilevante entità per un ammontare di ben C 69.342,15; da ultimo, si veda la pag. 12 della sentenza impugnata sulla negata esclusione (integrale) della subordinazione del beneficio della sospensione della pena al pagamento delle somme dovute alla costituita parte civile per supposta difficoltà economica della ricorrente, ove si consideri il profitto assolutamente non modesto tratto dal reato, che esclude ex se il dedotto stato di precarietà economica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il