CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00011/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. con riferimento ai reati per i quali egli ha ricevuto le seguenti condanne: 1) sentenza della Corte di appello di Bari in data 13 aprile 2018 resa nel c.d. procedimento 'Corona' (irrevocabile il 18 aprile 2019); 2) sentenza della Corte di appello di Bari in data 28 aprile 2016 resa nel c.d. procedimento 'Baccus' (iirrevocabile l' 11 maggio 2019). 1.1. In particolare il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che i reati di cui alle sopra indicate condanne st'Qno stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso ed ha rideterminato la pena complessiva in anni otto e mesi quattro di reclusione ed euro 1.400 di multa così determinata: pena base anni cinque di reclusione inflitta per il resto di estorsione di cui al capo y del c.d. processo 'Baccus' lasciando immutato l'aumento per la continuazione già determinato nell'ambito di tale procedimento in anni due di reclusione ed euro 200 di multa, aumentata di anni due e mesi due di reclusione per il reato di associazione di stampo mafioso nell'ambito del processo 'Corona' ed aumentata di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 700 di multa per l'estorsione aggravata dal metodo mafioso, per giungere ad anni dodici e mesi sei di reclusione ed euro 2.1000 di multa, ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato operata dal condannato in entrambi i giudizi. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con esso il ricorrente denuncia , ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione deitortt.81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nel determinare l'aumento della pena per la continuazione. In particolare, il ricorrente lamenta che l'aumento per la continuazione è stata determinato in misura quasi uguale a quella fissata in sede di cognizione e che la relativa motivazione risulta del tutto insufficiente in quanto in essa viene fatto un generico richiamo alla gravità dei reati commessi e greJla perdurante affiliazione alla associazione mafiosa.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Invero, al contrario di quanto dedotto dal ricorrente, il provvedimento impugnato ha motivato, in modo congruo e privo di vizi logici, rispetto alla determinazione degli aumenti di pena in continuazione per i due reati accertati con le sentenze sopra indicate, avendo richiamato a tal fine la gravità dei reati e la perdurante appartenenza del condannato al sodalizio mafioso. Al riguardo, deve ricordarsi che)in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1 - , Sentenza n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216 - 01). 2.1. La Corte territoriale, come sopra illustrato, ha spiegato le ragioni per le quali ha determinato l'aumento per i reati satellite nella misura indicata nel provvedimento impugnato dando rilievo alla particolare gravità dei fatti (associazione di stampo mafioso ed estorsione aggravata dal metodo mafioso) nonché alla persistente affiliazione del condannato al clan mafioso, adempiendo in tal modo al relativo obbligo di motivazione in modo adeguato e non contraddittorio. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P. Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 sett