CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 maggio 1972
Cassazione n. 33432/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 41 ììvIS [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 07/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettetsentiq le conclusioni del PG i k 2 PLC( (4 Q et n /)1 ctitée-~1-1,) (La—C tv\-C2A-' 3 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo, proposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (da ora DAP) avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza, in data 21 luglio 2023, ha accolto il reclamo del detenuto in regime differenziato, di cui all'art 41-bis Ord. pen., [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con il quale la Direzione dell'istituto di pena della Casa circondariale di L'Aquila ha rigettato la richiesta del predetto di acquistare un lettore di compact disk e compact disk musicali, nonché di detenerli nella propria camera di pernottamento in via permanente. 2. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che sia il DAP, sia una recente pronuncia, resa dalla Corte di cassazione (Sez. 1, 16/11/2023 n. 49722), hanno evidenziato che l'unico controllo tale da assicurare la necessaria tutela della sicurezza e scongiurare il pericolo di comunicazioni fraudolente del detenuto in regime di cui all'art 41-bis Ord. pen., risiede nell'apertura, esamee ascolto di tutto il materiale acquistato. 2.1.11 Tribunale, discostandosi da detta pronuncia di legittimità, ha ritenuto che si debba distinguere i meccanismi di controllo che vengono posti in essere per evitare manipolazioni del dispositivo elettronico e del contenuto del supporto informatico, dal controllo che viene operato sul contenuto originale. Il provvedimento censurato evidenzia che l'acquisto tramite l'impresa di mantenimento di beni offerti su libero mercato, potenzialmente acquistabili da chiunque e sigillati, scongiura il pericolo che i prodotti siano oggetto di manipolazione esterna. Il Tribunale fonda tale assunto su norme e regolamenti che consentono, attraverso le modalità indicate, l'acquisto di tutti i beni che dall'esterno possono fare ingresso in carcere, come l'acquisto di un medicinale o di prodotti alimentari di detenuti, o l'acquisto di libri. Anche per detto acquisto, la sentenza della Corte costituzionale n. 112 del 2017 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2 lett. a) e c) Ord. pen., nella parte in cui consente all'Amministrazione penitenziaria di vietare al detenuto in regime differenziato di ricevere dall'esterno, in particolare dai familiari o di inviare loro libri e riviste mediante l'ordinaria corrispondenza con pacchi separati. In questo caso, la Corte costituzionale ha evidenziato che non vi è una limitazione per i detenuti in regime speciale a ricevere e tenere con sé le pubblicazioni a loro scelta ma solo rispetto alle modalità attraverso le quali dette pubblicazioni possono essere acquistate, modalità che, invece, l'orientamento giurisprudenziale da ultimo espresso nella sentenza, Sez. 1, del 16 novembre 2022 citata ritiene non sufficienti ad evitare il pericolo di comunicazioni fraudolente. Si evidenzia che le operazioni messe in atto dalla Polizia penitenziaria rispetto ai lettori si risolvono nella sigillatura dei dispositivi tramite colla a caldo, nei controlli successivi volte a verificarne l'integrità, sicché sono tali da non incidere, in modo rilevante, sulle risorse dell'Amministrazione per la rapidità degli adempimenti; né possono considerarsi inesigibili e, infine, sarebbero modalità idonee ad evitare il pericolo di manipolazione interne da parte del detenuto. Quanto al pericolo relativo al controllo del contenuto originale, onde evitare che il detenuto, attraverso l'ascolto dell'audio, riceva notizie dall'esterno riferibili al clan di appartenenza, questo può essere scongiurato vietando l'acquisto dei cd musicali di autori di nicchia o a diffusione regionale, a bassa tiratura consentendo solo quelli di autori di fama internazionale e nazionale. 2.2.Passando ad esaminare la doglianza relativa al possesso del lettore musicale in via permanente, si deduce che nell'ordinanza oggetto di reclamo il controllo sull'integrità del dispositivo può essere effettuato in occasione delle tre perquisizioni settimanali, come avviene per gli altri dispositivi elettronici in disponibilità al detenuto o, comunque, in qualsiasi altro momento alla stregua di quanto affermato dalla Direzione, perché è limitato alla verifica della permanenza del sigillo apposto sulle aperture del dispositivo tramite colla a caldo. Si tratta di controllo a vista, dunque non è necessario il ritiro prolungato dell'oggetto e la limitazione appare afflittiva perché non sorretta da reali esigenze di sicurezza. Infine, viene considerata pretestuosa l'esigenza, rappresentata dal DAP, che giustifica la necessità del ritiro del lettore per il pericolo che, nelle ore notturne, il detenuto ne faccia un uso non consentito; si rileva che analoga disposizione non è prevista per gli altri dispositivi elettronici nella disponibilità del detenuto (telecomando e radio) pure potenzialmente oggetto di manipolazione. Inoltre, si rimarca che la vigilanza penitenziaria è garantita e assicurata ai massimi livelli anche in orario notturno per i detenuti in regime speciale. 3. Ricorre avverso l'ordinanza descritta, l'Amministrazione penitenziaria, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, articolando due motivi di ricorso, che vengono di seguito riassunti, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione dell'art. 35-bis, comma 3, 41- bis, comma 2-quater lett. f), 69, Ord. pen.Il provvedimento non ha considerato che il divieto di acquisto e possesso di un lettore di compact disk, nonché di supporti musicali, non incide sul diritto soggettivo del detenuto ad ascoltare musica, bensì sulle sue modalità di esercizio, che spetta all'Amministrazione penitenziaria regolamentare, senza poter ignorare le esigenze sottese al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. e alla normativa, anche secondaria, di riferimento, che è volta ad assicurare la assoluta impossibilità che i ristretti, assoggettati a tale regime, mantengano contatti con le organizzazioni di appartenenza. Si richiamano, in particolare, l'art. 40 d.P.R. n. 230 del 30 giugno 2000, la circolare del DAP del 2 ottobre 2017 n. 3676/6126, la circolare DAP del 2 ottobre 2017 n. 3676 avente ad oggetto l'intera organizzazione del circuito speciale previsto dall'art. 41-bis Ord. pen. e 14 -bis ord. cit. Si conclude nel senso che, con riferimento ai detenuti sottoposti al regime differenziato, è stato escluso dall'amministrazione che questo detenuto possa disporre di lettori di compact disk e supporti musicali richiamando giurisprudenza in termini da ultimo Sez. 1, n. 8411 del 25 febbraio 2022, Pagano. 3.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) e lett. a) cod. proc. pen., stante la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nonché l'eccesso di potere, dal momento che - in punto di previsione di fasce orarie, per l'utilizzo del lettore - il Tribunale di sorveglianza sarebbe andato oltre il vaglio consentito, in ordine alla possibile manifesta irragionevolezza dell'esercizio del potere discrezionale, specificamente conferito dalla legge all'Amministrazione. La limitazione dell'impiego del lettore a determinate fasce orarie, oltre ad essere una misura rispondente al principio di proporzionalità, non è meramente afflittiva, essendo essa funzionale ad evitare il pericolo che i detenuti possano approfittare, in maniera indebita, della minorata difesa dell'Amministrazione, nelle ore notturne, per impiegare impropriamente tali oggetti. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, R. Aniello, ha fatto pervenire requisitoria scritta, mediante la quale ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 provvedimento impugnato e quello reso dal Magistrato di sorveglianza in data 21 luglio 2023, devono essere annullati senza rinvio per le ragioni che seguono, sia per quanto concerne la statuizione relativa all'acquisto, sia per quanto concerne quella relativa al trattenimento del lettore di compact disk e dei supporti nella camera di pernottamento nelle ore serali e notturne.1.1Va premesso che, in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., è ritenuto legittimo, dalla giurisprudenza di legittimità, il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (tra le altre, Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero della giustizia, Rv. 283819 - 01; Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, Ferraro). [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza è, dunque, chiamato a verificare puntualmente che l'impiego, in assoluto non precluso dalla normativa vigente, non comporti inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, finalizzati a tutelare il rispetto delle precauzioni connesse al regime penitenziario differenziato. Centrale, infatti, proprio in ragione di detto regime, resta l'obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l'organizzazione di riferimento. In vista del raggiungimento dell'obiettivo, rileva la possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei dispositivi, al fine di evitare manomissioni, nonché la facilità e prontezza di accesso ai relativi contenuti digitali. Inoltre, si rileva che, accanto all'astratta praticabilità di siffatti interventi, va apprezzata la loro diretta incidenza sull'organizzazione dell'istituto penitenziario, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative. Va, dunque, sottolineato che il citato indirizzo giurisprudenziale segnala la necessità, prima di riconoscere al detenuto l'utilizzo di compact disk e relativi lettori, ad uso ricreativo, di verificare se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla Direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti, alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. Ciò premesso, il provvedimento impugnato, per un verso, non ha ad oggetto il diritto del detenuto di poter fruire di un lettore di compact disk o supporti, bensì le modalità di esercizio di tale diritto, nella parte in cui la decisione della 5 eÌ' magistratura di sorveglianza ha consentito la possibilità di detenere tali dispositivi in orario serale e notturno. L'Amministrazione penitenziaria, sul punto, con il ricorso, ha esclusivamente reiterato i medesimi argomenti già prospettati, in sede di reclamo, senza nulla addurre circa l'effettivo oggetto del presente procedimento, così rappresentando una censura che si appalesa aspecifica. 1.2. Il ricorso del DAP, comunque, è fondato anche nel resto. Questa Corte, invero, è chiamata a ribadire che il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ammette la tutela delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di "diritto", incise da condotte dell'Amministrazione violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria, e dal relativo regolamento, dalle quali "derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio". Presupposti essenziali di tale strumento sono dunque costituiti dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica attiva, non riducibile (o non riducibile ulteriormente) per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo di una condotta, imputabile all'Amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907, in motivazione). È, peraltro, evidente che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, all'ordinaria sfera dei diritti soggettivi della persona, anche quale diretta conseguenza dell'adozione di misure e provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione stessa, volti a disciplinare la vita degli istituti, a garantire l'ordine e la sicurezza interna e l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure e provvedimenti che, ove adottati nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarne l'ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 280532). A partire da tale constatazione, questa Corte, da tempo, evidenzia che il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, non va confuso con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, Attanasío, Rv. 258398). Invero, la sola negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell'Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549). Nel caso di specie, rileva il Collegio che i provvedimenti della magistratura di sorveglianza sono in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 49723 del 16/11/2022, Ministero della Giustizia in proc. Mulè, non massimata; Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Messina, non massimata) che ha evidenziato come l'acquisto tramite impresa di mantenimento non significhi che il materiale che fa ingresso in carcere sia stato controllato, al fine precipuo di escludere che il contenuto sia privo di rischi per la protezione del regime differenziato. Secondo il condivisibile orientamento espresso, dunque "unicamente l'apertura, l'esame e l'ascolto di tutto il materiale acquistato dal detenuto potrebbe assicurare, ove attentamente compiuto da diversi operatori di polizia penitenziaria dotati delle necessarie competenze, l'assenza dei paventati rischi per la sicurezza; si tratta, come già si è detto, di un'operazione a tal punto onerosa che potrebbe determinare l'ingiustificato sviamento delle risorse umane dell'amministrazione per soddisfare una opzione di gusto musicale del detenuto che esorbita dal diritto soggettivo, ove si consideri che la fruizione della musica è ampiamente assicurata da altri canali facilmente accessibili all'interno dell'istituto carcerario". [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all'orientamento indicato, condividendo l'assunto che soltanto adempimenti, nella sostanza indicati dall'Amministrazione come inesigibili, quali l'apertura, l'esame e l'ascolto del materiale acquistato dal detenuto possa assicurare la totale assenza di rischi per la sicurezza. Quanto alla soluzione di merito, individuata dai giudici di sorveglianza, la stessa eccede i limiti della giurisdizione e, peraltro, neppure è risolutiva del necessario vaglio sul contenuto specifico dei singoli supporti musicali. Non è, infatti, astrattamente possibile escludere che i supporti possano aver subito manomissioni contenutistiche in un momento antecedente, rispetto all'ingresso in Istituto. Del resto, la stessa operazione indicata dal Tribunale come non eccessivamente onerosa (apposizione di colla a caldo), è stata diversamente valutata dalla Direzione dell'Istituto di pena e, comunque, involge profili non direttamente incidenti su diritti del detenuto, sindacabili da parte dell'Autorità giudiziaria. 2.Deriva da quanto sin qui esposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, in quanto ha pronunciato in materia eccedente ì corretti confini della giurisdizione. Per gli stessi motivi deve essere annullata l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di L'