CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 44258/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( REP. DOMINICANA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato al pronuncia di condanna per i reati di cui agli artt. 628 c.p., 4 L. n. 110/1975 e 624, 625 c.p.), deducendo vizi della motivazione in ordine alla pena, determinata senza considerare gli elementi evidenziati nell'atto di appello. 2. Il ricorso è inammissibile. Invero, le censure proposte non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata e, quindi, sono inidonee ad inficiare le argomentazioni sul trattamento sanzionatorio dell'imputato. La Corte territoriale ha rimarcato che la confessione, resa dall'imputato a fronte di un contesto probatorio schiacciante, essendo gli imputati stati arrestati in flagranza di reato, non presentava una valenza tale da consentire di quantificare la pena nel minimo edittale. Peraltro, occorreva tener conto degli elementi negativi, quali la personalità degli imputati, gravati da plurimi precedenti penali, e la gravità della condotta, trattandosi di rapina avvenuta in orario di affluenza di clienti, percuotendo il direttore del supermercato e con armi. Questa Corte è ferma nel ritenere che non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come è avvenuto nel caso in esame, in cui la pena, inflitta al ricorrente, è stata valutata dalla Corte del merito come proporzionata alla gravità dei reati e determinata nel rispetto dei parametri di cui all'art. 133 c.p. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 29 ottobre 2021 H consigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA]/o [OSCURATO:PERSONA]Agostini D E Pb S I TATA C,ANC,F9 ,7