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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 32992/2026

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ricorso proposto avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale laCorte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, haparzialmente accolto, limitatamente ai reati giudicati con le sentenze ai punti a)e g) dell’elenco che segue, la richiesta avanzata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con le sentenze di condannairrevocabili di seguito indicate:a) sentenza del Tribunale di Pisa del 16 febbraio 2021 per il delitto dicui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso a Pisail 7 novembre 2020;b) sentenza del Tribunale di Pisa del 12 luglio 2021 per il delitto di cuiall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso a Pisa il 12maggio 2021;c) sentenza del Tribunale di Pisa del 10 dicembre 2021 per il delitto dicui agli artt. 110, 633 e 639-bis cod. pen., commesso a Pisa il 5 maggio2021;d) sentenza del Tribunale di Pisa del 7 ottobre 2022 per il delitto di cuiagli artt. 648, secondo comma, e 337 cod. pen., commesso a Pisa il 22maggio 2020;e) sentenza della Corte di appello di Firenze del 19 ottobre 2023 perreati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del1990, commessi a Pisa l’11 novembre 2022;f) sentenza del Tribunale di Pisa del 16 dicembre 2022 per il delitto dicui agli artt. 110 e 337 cod. pen., commesso a Pisa il 23 novembre2022;g) sentenza della Corte di appello di Firenze del 23 maggio 2024 per ildelitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del1990, commesso a Pisa l’1 febbraio 2021;premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito dellaunicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa allavalutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede dilegittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01);preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochil'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementispecifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento allacontiguità cronologica degli addebiti, ovvero all'identità o analogia dei titoli direato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminosounitario quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate allasistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010,rilevato che il giudice dell'esecuzione ha rigettato parzialmente l'istanza,argomentando che per le condotte criminose giudicate con le sentenze ai puntib), c), d), e), f), era indimostrata l’unitarietà del disegno criminoso, in ragionedella distanza temporale, dell’eterogeneità dei beni giuridici offesi, dellaperpetrazione in concorso con soggetti diversi;considerato che il giudice dell’esecuzione ha ritenuto altresì indimostrata,alla stregua della certificazione prodotta, la ricorrenza di una condizione ditossicodipendenza coeva ai fatti, dando atto comunque che dalla disamina dellesentenze non emergeva una specifica incidenza di tale condizione sulle diverserisoluzioni criminose;osservato che, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica, ilricorrente insiste sull’omessa o inadeguata valutazione di taluni indicatori, qualil’omogeneità delle violazioni e l’identità del contesto territoriale, nonché deldocumentato stato di tossicodipendenza;considerato che il ricorrente non prospetta o allega elementi specifici econcreti, non valutati dal giudice di merito, a sostegno della dedotta ricorrenzadella medesimezza del disegno criminoso, anzi sollecita una non consentitarilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, preclusa algiudice di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, F., Rv.280601 – 01);constatato che, secondo principi consolidati, lo stato di tossicodipendenzadeve essere preso in esame, per apprezzare l’unicità del disegno criminoso,esclusivamente con riguardo a reati che siano ad esso collegati, sempre chericorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per lasussistenza della continuazione (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv.261490 – 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01), làdove il ricorrente indica genericamente la tossicodipendenza quale stimolo allaperpetrazione dei diversi reati, senza enucleare specifiche emergenze rivelatricidi una programmazione criminosa che superi la scelta di vita improntata alcrimine;ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso proposto avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale laCorte di appello di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, haparzialmente accolto, limitatamente ai reati giudicati con le sentenze ai punti a)e g) dell’elenco che segue, la richiesta avanzata da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con le sentenze di condannairrevocabili di seguito indicate:a) sentenza del Tribunale di Pisa del 16 febbraio 2021 per il delitto dicui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso a Pisail 7 novembre 2020;b) sentenza del Tribunale di Pisa del 12 luglio 2021 per il delitto di cuiall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso a Pisa il 12maggio 2021;c) sentenza del Tribunale di Pisa del 10 dicembre 2021 per il delitto dicui agli artt. 110, 633 e 639-bis cod. pen., commesso a Pisa il 5 maggio2021;d) sentenza del Tribunale di Pisa del 7 ottobre 2022 per il delitto di cuiagli artt. 648, secondo comma, e 337 cod. pen., commesso a Pisa il 22maggio 2020;e) sentenza della Corte di appello di Firenze del 19 ottobre 2023 perreati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del1990, commessi a Pisa l’11 novembre 2022;f) sentenza del Tribunale di Pisa del 16 dicembre 2022 per il delitto dicui agli artt. 110 e 337 cod. pen., commesso a Pisa il 23 novembre2022;g) sentenza della Corte di appello di Firenze del 23 maggio 2024 per ildelitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del1990, commesso a Pisa l’1 febbraio 2021;premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito dellaunicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa allavalutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede dilegittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01);preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochil'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementispecifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento allacontiguità cronologica degli addebiti, ovvero all'identità o analogia dei titoli direato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminosounitario quanto di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate allasistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010,rilevato che il giudice dell'esecuzione ha rigettato parzialmente l'istanza,argomentando che per le condotte criminose giudicate con le sentenze ai puntib), c), d), e), f), era indimostrata l’unitarietà del disegno criminoso, in ragionedella distanza temporale, dell’eterogeneità dei beni giuridici offesi, dellaperpetrazione in concorso con soggetti diversi;considerato che il giudice dell’esecuzione ha ritenuto altresì indimostrata,alla stregua della certificazione prodotta, la ricorrenza di una condizione ditossicodipendenza coeva ai fatti, dando atto comunque che dalla disamina dellesentenze non emergeva una specifica incidenza di tale condizione sulle diverserisoluzioni criminose;osservato che, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica, ilricorrente insiste sull’omessa o inadeguata valutazione di taluni indicatori, qualil’omogeneità delle violazioni e l’identità del contesto territoriale, nonché deldocumentato stato di tossicodipendenza;considerato che il ricorrente non prospetta o allega elementi specifici econcreti, non valutati dal giudice di merito, a sostegno della dedotta ricorrenzadella medesimezza del disegno criminoso, anzi sollecita una non consentitarilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, preclusa algiudice di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 4.11.2020, dep. 2021, F., Rv.280601 – 01);constatato che, secondo principi consolidati, lo stato di tossicodipendenzadeve essere preso in esame, per apprezzare l’unicità del disegno criminoso,esclusivamente con riguardo a reati che siano ad esso collegati, sempre chericorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per lasussistenza della continuazione (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv.261490 – 01; Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01), làdove il ricorrente indica genericamente la tossicodipendenza quale stimolo allaperpetrazione dei diversi reati, senza enucleare specifiche emergenze rivelatricidi una programmazione criminosa che superi la scelta di vita improntata alcrimine;ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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