CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29249/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Dell'[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificata l'originaria imputazione, per avere detenuto, ai fini della cessione a terzi, sostanza stupefacente di tipo cocaina e di tipo marijuana. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, nel rideterminare la pena in misura non corrispondente al minimo edittale, ma in misura inferiore al medio edittale, fatto riferimento alla gravità dei fatti accertati (il ricorrente è stato colto in flagranza di cessione di sostanza stupefacente in una zona densamente frequentata ed attenzionata per i frequenti fenomeni criminali; la perquisizione personale con esito positivo, rinvenendosi due tipologie di sostanze stupefacenti già frazionate ed occultate; i riscontri sul telefono cellulare del ricorrente). Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrentf al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dic P.Q.M