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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 47270/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Potenza del 18 novembre 2022, che ha confermato la decisione del G.I.P. del Tribunale di Potenza del 10 settembre 2021, con la ou&e, all'esito di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 1 e giorni 15 di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 112 comma 1 e 159 comma 2 lett. b) del O. gs. n. 81 del 2008, reato accertato in [OSCURATO:PERSONA] il 19 ottobre 2017.

Osservato che il primo motivo di doglianza, con il quale è stata censurata, sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è inammissibile perché non adeguatamente specifico, dovendosi considerare che, seè vero che la motivazione della Corte territoriale sul punto è molto sintetica, tuttavia è altrettanto vero che, a sua volta, l'atto di appello era palesemente generico rispetto alla contestazione della responsabilità, essendosi limitata la difesa a evidenziare che il giudizio di coloevoiezza era stato fondato sulla "sola documentazione cartacea", per cui deve ritenersi pertinente la risposta della sentenza impugnata (pag. 1), secondo cui si era proceduto con rito abbreviato, dunque a prova contratta, nell'ambito del quale la difesa dell'imputato aveva persino rinunciato all'esame di quest'ultimo cui aveva inizialmente condizionato la scelta del rito, per cui non era stato acquisito alcun serio elemento discriminatorio suscettibile di essere esaminato, a ciò gemendosi solo aggiungere che la disamina delle prove documentali operata dal G.I.P. si era rivelata esauriente e razionale, non essendo stata criticata nell'atto di appello, con il necessario livelc di specificità, la valenza dimostrativa degli atti utilizzati dal primo giudice, con particolare riguardo ai verbali concernenti le visite ispettive compiute dall'ASP di Potenza nell'ottobre 2017.

Rilevate che anche il secondo motivo di censura, riferito alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è parimenti inammissibile, non potendo ritenersi né assente né manifestamente illogica ia pur sintetica motivazione della sentenza impugnata, che ha richiamato, in senso ostativo„ "le pe.caiiarl modalità esecutive del reato contestato descritte nel paradigma della contestazione" (pag. 2), integrandosi tale argomentazione con quella della prima sentenza, nella quale il diniego della causa di non punibilità invocata dalla difesa era stato giustificato, in termini ancor più specifici,. in ragione del pericolo derivato per ia salute del lavoratore [OSCURATO:PERSONA], non potendosi sottacere in tal senso che la condotta illecita è consistita proprio nel mancato rispetto, presso a sede operativa dell'impresa edile "[OSCURATO:PERSONA]", delle norme di sicurezza riguardanti la predisp.',casizione delle opere provvisionali (trabattelli e ponteggi metallici) utilizzate dal predetto lavoratore per l'esecuzione dei lavori di consolidamento dei pilastri e delle travi della struttura.

Ritenuto che anche il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo sul punto i giudici di merito (pag. 3 della sentenza di primo grado e pag. 2 della decisione impugnata) rimarcato, in maniera non iilegittima, i'assenza, a fronte dell'oggettivo disvalore del fatto, di elementi suscettibili di positiva considerazione, non potendosi considerare tali né la condizione di incensurato di ErricLez, che pure è stata vaiorizzata ai fini del riconoscimento della sospensione condizionale delia pena, né il fatto che egli si sia dichiarato subito disponibile a sanare le irregolarità accertate, posto che, come risulta dalla pronuncia di primo grado, all'esito del sopralluogo del 25 ottobre 2017„ è stato verificato il mancato adempimento delle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

Considerato pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla deciaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. prod. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore dera Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dicniara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Potenza del 18 novembre 2022, che ha confermato la decisione del G.I.P. del Tribunale di Potenza del 10 settembre 2021, con la ou&e, all'esito di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 1 e giorni 15 di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 112 comma 1 e 159 comma 2 lett. b) del O. gs. n. 81 del 2008, reato accertato in [OSCURATO:PERSONA] il 19 ottobre 2017. Osservato che il primo motivo di doglianza, con il quale è stata censurata, sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è inammissibile perché non adeguatamente specifico, dovendosi considerare che, seè vero che la motivazione della Corte territoriale sul punto è molto sintetica, tuttavia è altrettanto vero che, a sua volta, l'atto di appello era palesemente generico rispetto alla contestazione della responsabilità, essendosi limitata la difesa a evidenziare che il giudizio di coloevoiezza era stato fondato sulla "sola documentazione cartacea", per cui deve ritenersi pertinente la risposta della sentenza impugnata (pag. 1), secondo cui si era proceduto con rito abbreviato, dunque a prova contratta, nell'ambito del quale la difesa dell'imputato aveva persino rinunciato all'esame di quest'ultimo cui aveva inizialmente condizionato la scelta del rito, per cui non era stato acquisito alcun serio elemento discriminatorio suscettibile di essere esaminato, a ciò gemendosi solo aggiungere che la disamina delle prove documentali operata dal G.I.P. si era rivelata esauriente e razionale, non essendo stata criticata nell'atto di appello, con il necessario livelc di specificità, la valenza dimostrativa degli atti utilizzati dal primo giudice, con particolare riguardo ai verbali concernenti le visite ispettive compiute dall'ASP di Potenza nell'ottobre 2017. Rilevate che anche il secondo motivo di censura, riferito alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è parimenti inammissibile, non potendo ritenersi né assente né manifestamente illogica ia pur sintetica motivazione della sentenza impugnata, che ha richiamato, in senso ostativo„ "le pe.caiiarl modalità esecutive del reato contestato descritte nel paradigma della contestazione" (pag. 2), integrandosi tale argomentazione con quella della prima sentenza, nella quale il diniego della causa di non punibilità invocata dalla difesa era stato giustificato, in termini ancor più specifici,. in ragione del pericolo derivato per ia salute del lavoratore [OSCURATO:PERSONA], non potendosi sottacere in tal senso che la condotta illecita è consistita proprio nel mancato rispetto, presso a sede operativa dell'impresa edile "[OSCURATO:PERSONA]", delle norme di sicurezza riguardanti la predisp.',casizione delle opere provvisionali (trabattelli e ponteggi metallici) utilizzate dal predetto lavoratore per l'esecuzione dei lavori di consolidamento dei pilastri e delle travi della struttura. Ritenuto che anche il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo sul punto i giudici di merito (pag. 3 della sentenza di primo grado e pag. 2 della decisione impugnata) rimarcato, in maniera non iilegittima, i'assenza, a fronte dell'oggettivo disvalore del fatto, di elementi suscettibili di positiva considerazione, non potendosi considerare tali né la condizione di incensurato di ErricLez, che pure è stata vaiorizzata ai fini del riconoscimento della sospensione condizionale delia pena, né il fatto che egli si sia dichiarato subito disponibile a sanare le irregolarità accertate, posto che, come risulta dalla pronuncia di primo grado, all'esito del sopralluogo del 25 ottobre 2017„ è stato verificato il mancato adempimento delle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi. Considerato pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla deciaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. prod. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore dera Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dicniara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
Decreto Cassazione n. 47270/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris