CassazionesentenzaSezione UDecisione del 9 maggio 2023
Cassazione n. 24646/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8230-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], NESI ETTOREe [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore , MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; Ric. 2022 n. 08230 sez. SU -ud. 09-05-2023 -2- [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 17357/2018 del TRIBUNALE di ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo che la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, voglia dichiarare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, diretto ad ottenere la declaratoria della sussistenza della giurisdizione del Giudice ordinario Ric. 2022 n. 08230 sez. SU -ud. 09-05-2023 -3- «in relazione alle domande agitate dai ricorrenti nell’atto di citazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]» nonché della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo «in relazione alle questioni inerenti alla nullità e/o all’illegittimità delle concessioni demaniali marittime di cui sono titolari gli odierni ricorrenti» in relazione alla causa avente NRG 17357/2018, pendente dinanzi al Tribunale di Roma, promossa dagli attuali ricorrenti ed altri 19 soggetti nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia del Demanio, della Regione [OSCURATO:PERSONA] e del Comune di Ardea, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis: 1) accertare, previa ammissione di apposita CTU descrittiva, il diritto di proprietà in capo a parte attrice di tutti i manufatti oggi incidenti sull'area demaniale e sull'area di proprietà del Comune di Ardea, date in concessione agli odierni attori, manufatti sinteticamente indicati al § 5 e meglio descritti nella relazione dell'Ing. Curatolo …; 2) accertare la perdurante titolarità di tale diritto previa disapplicazione delle fonti interne contrarie alla sua conservazione per le ragioni illustrate al Capo II; 3) accertare, nel caso in cui cioè l'Ecc.mo Tribunale ritenesse ragionevole la novella del 2009 che ha soppresso il diritto di insistenza ex art. 37 cod. nav. anche con riferimento alle concessioni demaniali marittime ad uso abitativo, il diritto di parti attrici al serio ristoro per la perdita dei beni di cui al punto 1 che precede, nonché delle ulteriori utilità economiche che sono oggi correlate alla titolarità della concessione demaniale marittima, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di costituzionalità dell'art. 49 cod. nav. per le ragioni illustrate al Capo III; 4) accertare - anche previo espletamento di ap posita CTU - che il giusto indennizzo di cui al punto che precede è pari agli importi indicati alla colonna "[OSCURATO:PERSONA]" della tabella Ric. 2022 n. 08230 sez. SU -ud. 09-05-2023 -4- al § 178 ovvero è pari alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia; 5) condannare M.E.F.,Agenzia del Demanio e Comune di Ardea (nella misura in cui detto Comune sia titolare delle aree di sedime su cui insistono i manufatti di proprietà degli odierni attori) alla corresponsione a favore dei ridetti attori dell'equo indennizzo come sopra accertato, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al dì del soddisfo. Con vittoria di spese ed onorario»; in particolare gli attori, con l’atto introduttivo del giudizio, esposero che: a) ciascuno di essi era titolare di una concessione demanialeallo scopo espresso di «costruire» e «mantenere» un cottage, ad uso di residenza estiva, su aree demaniali marittime, situate sul lungomare di Ardea; b) i cottages insistenti sulla zona demaniale marittima data in concessione erano beni oggetto di proprietà superficiaria; c) le concessioni in parola erano state prorogate ex lege sino al dicembre 2017 a seguito delle novelle legislative che hanno soppresso la previgente norma di cui all’art. 37 cod. nav., che prevedeva il cd. diritto di insistenza, ossia «la preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alla nuove istanze»; d) sarebbe stata imminente l’estinzione di tale diritto di proprietà superficiaria con conseguente acquisizione allo Stato delle opere non amovibili costruite sulla zona demaniale; si costituirono il Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché l’Agenzia del Demanio, eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del G.O. per essere la controversia attribuita alla cognizione del G.A.; medesima eccezione propose, unitamente alle altre eccezioni e contestazioni sollevate, anche il Comune di Ardea, costituendosi, mentre la Regione [OSCURATO:PERSONA] rimase contumace nel giudizio di merito; il Ministero dell’Economia e delle Finanze, unitamente all’Agenzia del Demanio, e il Comune di Ardea hanno depositato distinti controricorsi Ric. 2022 n. 08230 sez. SU -ud. 09-05-2023 -5- mentre la Regione [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede; a seguito di integrazione del contraddittorio, disposta con ordinanza interlocutoria n. 36109/22 pubblicata il 9.12.2022, si sono costituititi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che hanno aderito alle conclusioni rassegnate nel ricorso per regolamento di giurisdizione proposto dal Valeri e dal Gottscher; non hanno svolto attività difensiva Carla P iersanti no nché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso e la declaratoria della giurisdizione esclusiva del [OSCURATO:PERSONA]; hanno depositato memorie i ricorrenti , il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio, nonché il Comune di Ardea; rilevatoaltresì che: la notifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dell'atto di integrazione del contraddittorio deve ritenersi perfezionata in data 18 gennaio 2023, come effettuata a mezzo pec presso il procuratore domiciliatario del primo grado senza che rilevi, a tale riguardo, l'intervenuto decesso della medesima comunicato successivamente a tale incombente con il deposito, in data 10.2.2023, del certificato di morte da parte del difensore degli attuali ricorrenti, giusta la regola dell’ultrattività del mandato (Cass. n. 15295 del 4/07/2014) ed essendo il regolamento preventivo di giurisdizione soggetto alle regole generali del giudizio di legittimità (Cass., ord., n. 20045 del 30/07/2018) , in cui non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo (Cass. n. 1757 del Ric. 2022 n. 08230 sez. SU -ud. 09-05-2023 -6- 29.01.2016); pertanto,non va disposto alcun ulteriore incombente al riguardo; alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 874/2010 - che , nel respingere l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del TAR [OSCURATO:PERSONA] n. 9272/2008, avrebbe confermato la pronuncia di primo grado con la quale era stata accertata nei confronti del predetto attuale ricorrente l’inesistenza del rapporto concessorio finalizzato alla conduzione di una abitazione privata a titolo personale dopo la scadenza nel 2001 delle c oncessioni demaniali marittime rilasciate dall’Autorità marittima, in difetto di formale rinnovo da parte del C omune di Ardea – l’ente appena indicato,anche in questa sede, ha formulato eccez ione di giudicato , al fine della declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse del Gottscher in relazione al proposto regolamento di giurisdizione; tale eccezione va dis attesa in questa sede limitatamente al ricorso all’esame, in quanto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile, per carenza di interesse ad agire, quando – diversamente dal caso all’esame – non sussista alcun elemento, di fatto o di diritto, che possa far dubitare della giurisdizione del giudice adito e nessuna delle parti ne contesti la corretta individuazione (v. sez. un., ord., n. 3557 del 10/02/2017 e ord. n. 27990 del 16/12/2013), spettando nel resto la cognizione al giudicedel merito; consideratoche: la giurisdizione va determinata in base al criterio del petitum sostanziale correlato alla concreta causa petendi e alla specifica posizione soggettiva dedotta in giudizio; nell’atto di citazione gli stessi attori hannoaffermato di essere titolari di un diritto di proprietà superfici aria sui manufatti oggi incidenti su area demaniale e su area di proprietà del Comune di Ardeae d i cui si discute in causaderivante da titoli concessori ( vedi paragraf i 4, 5, 33, Ric. 2022 n. 08230 sez. SU -ud. 09-05-2023 -7- 51e 149 dell'atto di citazione ) ed hanno chiesto l’accertamento della titolarità di tale diritto nonché l’accertamento del loro diritto a un serio ristoro conseguente alla perdita di tali beni allorché lo Stato li acquisirà ex art. 49 cod. nav., con la conseguenza che la pretesa azionata dagli attori, volta appunto al riconoscimento della titolarità del diritto reale dedotto in causa e ai conseguenti diritti, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario; risulta evidente, infatti, che, nella specie, non viene in rilievo l’esercizio di un potere amministrativo discrezionale ma la controversia inerisce ad un rapporto di diritto comune ed implica il coinvolgimento di posizioni riconducibili a diritti soggettivi; ritenutoche: debba, alla luce delle argomentazioni che precedono, dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande proposte dagli originari attori e che il predetto Giudice debba provved