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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 23 aprile 2026

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:T:2026:640
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione, a cinque giudici) 7 ottobre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Classificazione delle merci – Nomenclatura combinata – Oggetto presentato smontato o non montato – Regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata – Componenti destinati a costituire, dopo il loro assemblaggio, biciclette elettriche – Presentazione dei componenti mediante spedizioni scaglionate – Classificazione come oggetto completo » Nella causa T‑529/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo hof van beroep Antwerpen (Corte d’Appello di Anversa, Belgio), con decisione del 26 giugno 2025, pervenuta in cancelleria il 18 luglio 2025, nel procedimento Procura europea, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] van de [OSCURATO:PERSONA] en Accijnzen (AAD&A) contro

[OSCURATO:PERSONA],

[OSCURATO:PERSONA] + [OSCURATO:PERSONA] NV,

ZG, con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] van de [OSCURATO:PERSONA] (AABBI) IL TRIBUNALE (Quinta Sezione, a cinque giudici), composto da M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, T. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), J. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA] e W. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: J. Martín y Pérez de Nanclares, cancelliere: L. Ramette, amministratore vista la trasmissione da parte della Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale al Tribunale il 1º agosto 2025, in applicazione dell’articolo 50 ter , terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, vista la materia di cui all’articolo 50 ter , primo comma, lettera d), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’assenza di questioni indipendenti di interpretazione ai sensi dell’articolo 50 ter , secondo comma, di detto Statuto, vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 23 aprile 2026, considerate le osservazioni presentate: – per la Procura europea, da J. [OSCURATO:PERSONA], L. [OSCURATO:PERSONA], T. Gut, M. Simonato e J. Vanderputten, in qualità di agenti; – per la [OSCURATO:PERSONA], da T. Dujardin e K. Francken, advocaten; – per la [OSCURATO:PERSONA] + [OSCURATO:PERSONA], da J. [OSCURATO:PERSONA], Y. Melin e

V. [OSCURATO:PERSONA], advocaten; – per ZG, da T. Dujardin e K. Francken, advocaten; – per il governo belga, da S. Baeyens, M. Jacobs e C. Pochet, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da A. Baeckelmans, A. Demeneix, F. Moro e W. Roels, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 giugno 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, in sostanza, sull’interpretazione della regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura doganale e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nelle versioni risultanti, in successione, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell’11 ottobre 2018 (GU 2018, L 273, pag. 1), dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019 (GU 2019, L 280, pag. 1), e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione, del 21 settembre 2020 (GU 2020, L 361, pag. 1) (in prosieguo: la «NC»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Procura europea e il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] van de [OSCURATO:PERSONA] en Accijnzen (AAD & A) [Stato belga, Servizio pubblico federale Finanze, Amministrazione generale delle dogane e delle accise (AGDA); in prosieguo: l’«amministrazione delle dogane»], da un lato, e due società di diritto belga, la [OSCURATO:PERSONA] + [OSCURATO:PERSONA] NV e la [OSCURATO:PERSONA] NV, nonché ZG, [ riservato ] ( 1 ), dall’altro, in merito a procedimenti penali e a crediti tributari vertenti su una serie di importazioni nell’Unione europea di componenti di biciclette elettriche.

Contesto normativo Diritto internazionale Il SA 3 [OSCURATO:PERSONA] armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto l’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituito dalla convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

Il SA è stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 (GU 1987, L 198, pag. 3), approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1). 4 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto 2, della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, ogni parte contraente si impegna ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci nonché a non modificare la portata di tali sezioni, capitoli, o sottovoci. 5 La regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione del SA prevede, nella sua prima parte, che qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprenda questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito e, nella seconda parte, che tale riferimento comprenda anche l’oggetto completo o finito, o da considerare come tale in forza delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.

Note esplicative del SA 6 Le note esplicative del SA sono elaborate in seno all’OMD in conformità con le disposizioni della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. 7 I punti V e VII delle note esplicative della regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione del SA precisano quanto segue: «V) la seconda parte della regola 2 a) classifica nella stessa voce dell’oggetto montato, l’oggetto completo o finito presentato smontato o non montato.

Le merci sono presentate in questo modo per lo più per ragioni attinenti alle esigenze o alla praticità dell’imballaggio, della manutenzione o del trasporto. (…) VII) Per l’applicazione di questa regola, è da considerare come oggetto presentato smontato o non montato quello i cui differenti elementi sono destinati ad essere assemblati sia con mezzi quali viti, bulloni, dadi sia con ribattini o con saldatura, purché si tratti soltanto di operazioni di montaggio.

A tal riguardo non si deve prendere in considerazione la complessità del metodo di montaggio.

Tuttavia i vari elementi non possono subire alcuna operazione di lavorazione tale da completarne la fabbricazione.

Gli elementi non montati di un oggetto, che sono in numero eccedente a quello richiesto per la costituzione di un oggetto completo seguono il loro regime proprio».

Disposizioni di diritto dell ’ Unione.

NC 8 Le diverse versioni della NC applicabili ai fatti di cui trattasi nel procedimento principale, che si sono svolti nel periodo compreso tra il 22 gennaio 2019 e il 27 aprile 2021 sono, per il 2019, quella risultante dal regolamento di esecuzione 2018/1602, per il 2020, quella risultante dal regolamento di esecuzione 2019/1776 e, per il 2021, quella risultante dal regolamento di esecuzione 2020/1577.

Il testo delle regole generali per l’interpretazione della NC e delle note complementari, citate ai punti 11 e 12 infra , nonché le voci e sottovoci doganali 8711, 8711 60, 8711 60 10 e 8714 della NC non differiscono a seconda di tali diverse versioni. 9 Le regole generali per l’interpretazione della NC, che si trovano nella parte prima, titolo I, sezione A, della NC, dispongono quanto segue: «La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito.

Detto riferimento comprende anche l’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato. (…)». 10 La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», contiene, in particolare, la sezione XVII, intitolata «Materiale da trasporto».

Il capitolo 87 di tale sezione, intitolato «Veicoli diversi da quelli ferroviari e tranviari a rotaia loro parti ed accessori», comprende segnatamente le seguenti voci e sottovoci: Codice NC Designazione delle merci (…) 8711 Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“sidecar”): (…) 8711 60 – azionati da motore elettrico per la propulsione; 8711 60 10 – – Biciclette, tricicli e quadricicli a pedalata assistita, dotati di motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 250 Watt (…) 8714 Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713; (…) 11 Ai termini della nota complementare 3 della sezione XVI della NC relativa alle «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi»: «A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) si applicano anche alle macchine presentate con invii scaglionati». 12 Ai sensi della nota complementare 2 della sezione XVII, della NC: «A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) per l’interpretazione della nomenclatura si applicano anche alle merci delle voci 8608, 8805, 8905 e 8907 presentate con invii scaglionati».

Note esplicative della NC 13 Per quanto riguarda la nota complementare 3 della sezione XVI della NC, le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (GU 2019, C 119, pag. 1) (in prosieguo: le «note esplicative della NC») enunciano quanto segue: «Le macchine smontate o non montate possono, a seconda delle esigenze commerciali o dei mezzi di trasporto, essere importate con più spedizioni nel tempo.

Per poter dichiarare i singoli elementi costitutivi della voce o sottovoce in cui rientra la macchina montata, il dichiarante in dogana deve, al più tardi, all’atto della prima spedizione, inoltrare apposita domanda scritta alla dogana (…).

La richiesta può essere accolta favorevolmente soltanto se si tratta dell’esecuzione di un contratto per la fornitura di una macchina che può essere considerata completa ai sensi della nomenclatura combinata.

L’importazione di tutti gli elementi costitutivi della macchina deve aver luogo per il tramite dello stesso ufficio entro il termine stabilito.

In speciali casi, nondimeno, le competenti autorità possono autorizzare l’importazione per il tramite di vari uffici.

Questo termine non può essere superato, salvo eventuale proroga da concedersi dalle competenti autorità a seguito di presentazione di apposita istanza motivata e corredata di documenti giustificativi.

All’atto di ciascuna importazione parziale deve essere presentato un elenco degli elementi che fanno parte della spedizione, con riferimento all’inventario generale di cui sopra.

Sulla dichiarazione in dogana relativa a ciascuna spedizione si devono riportare la denominazione della parte o delle parti di macchina che sono oggetto della spedizione parziale e la denominazione della macchina completa». 14 Per quanto riguarda la nota complementare 2 della sezione XVII della NC, le note esplicative della NC prevedono che «[l]a nota esplicativa alla nota complementare 3 della sezione XVI si applica mutatis mutandis ».

Procedimento principale e questione pregiudiziale 15 Il 19 gennaio 2019 sono entrati in vigore taluni regolamenti di esecuzione della Commissione europea che istituiscono un dazio antidumping definitivo e un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Cina.

Tali dazi si applicano alle biciclette elettriche, rientranti nella sottovoce 8711 60 10 della NC, ma non alle parti e agli accessori delle biciclette elettriche, che rientrano nella voce 8714 della NC. 16 Tra il 22 gennaio 2019 e il 27 aprile 2021, la [OSCURATO:PERSONA] + [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], ha presentato 27 dichiarazioni d’importazione per telai, forcelle, motori e altri componenti di biciclette elettriche (in prosieguo: i «componenti di cui trattasi») che quest’ultima società aveva acquistato da due società stabilite in Cina.

Tali dichiarazioni, tutte depositate presso lo stesso ufficio doganale, indicavano che i componenti di cui trattasi erano originari della Cina e che la [OSCURATO:PERSONA] ne era la destinataria.

I componenti di cui trattasi sono stati dichiarati come parti ed accessori di biciclette elettriche rientranti nella voce 8714 della NC. 17 A seguito di un controllo, l’amministrazione doganale, in un verbale del 9 agosto 2022, ha individuato, tra le 27 dichiarazioni d’importazione presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] + [OSCURATO:PERSONA], sei «gruppi» di dichiarazioni corrispondenti ciascuno ad un insieme di telai, forcelle, motori e altri componenti di biciclette elettriche che, considerati congiuntamente, consentivano di assemblare biciclette elettriche complete.

Secondo l’amministrazione doganale, il nesso tra le dichiarazioni di importazione appartenenti ad uno stesso gruppo risultava dal fatto che le fatture allegate a tali dichiarazioni recavano lo stesso numero di riferimento. 18 La Procura europea e l’amministrazione doganale hanno avviato, rispettivamente, un’azione penale e due azioni civili nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], di [ riservato ] ZG e della [OSCURATO:PERSONA] + [OSCURATO:PERSONA].

Essi ritengono che i medesimi abbiano illegittimamente dichiarato i componenti di cui trattasi come parti e accessori di biciclette elettriche, mentre avrebbero dovuto essere dichiarati come biciclette elettriche complete, eludendo in tal modo il pagamento della totalità dei dazi antidumping e compensativi e di una parte dei dazi all’importazione di cui erano debitori.

Gli importi evasi ammonterebbero a oltre EUR 2,9 milioni. 19 Con sentenza del 28 giugno 2024, il rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa, divisione di Anversa, Belgio), per quanto riguarda l’azione penale, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a una pena pecuniaria e ZG a una pena detentiva nonché a una pena pecuniaria.

Esso ha altresì disposto la confisca dei componenti di cui trattasi.

Per quanto riguarda le azioni civili, esso ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] e ZG in solido al pagamento del controvalore di detti componenti nonché al pagamento dei dazi antidumping e compensativi e dei dazi all’importazione evasi.

Il rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa, divisione di Anversa) ha considerato che i componenti di cui trattasi erano stati ordinati in Cina nella loro interezza come biciclette elettriche smontate e che erano stati successivamente venduti ai consumatori come biciclette elettriche complete, cosicché, conformemente alla regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC, tali componenti dovevano essere dichiarati come biciclette elettriche complete. 20 La Procura europea e l’amministrazione doganale, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] e ZG, dall’altro, hanno interposto appello avverso la sentenza del rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa, divisione di Anversa) dinanzi allo hof van beroep Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio), giudice del rinvio, per quanto riguarda sia l’azione penale sia le azioni civili. 21 In tale contesto, il giudice del rinvio constata, in primo luogo, che, nella sentenza del 27 aprile 2023, X e Inspecteur van de [OSCURATO:PERSONA] (C‑107/22, EU:C:2023:346), la Corte si riferisce, per quanto riguarda la regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC, ad elementi oggettivi che dimostrano o meno che le parti formano un insieme e comprendono tutti i componenti di un apparecchio.

Esso rileva, inoltre, che, secondo la Corte, non occorre interpretare tale norma nel senso che essa consentirebbe agli importatori di scegliere essi stessi, mediante una manipolazione relativamente semplice, la classificazione doganale più favorevole delle merci importate, considerandole come un insieme o separatamente. 22 Il giudice del rinvio constata, in secondo luogo, che, nella sentenza del 27 aprile 2023, X e Inspecteur van de [OSCURATO:PERSONA] (C‑107/22, EU:C:2023:346), la Corte ha precisato che, affinché taluni componenti siano considerati un oggetto presentato smontato o non montato, era necessario che essi fossero presentati contemporaneamente allo sdoganamento.

Orbene, nel procedimento principale, ad eccezione del primo gruppo di dichiarazioni, sono trascorsi da uno a diversi mesi tra la prima e l’ultima dichiarazione di importazione. 23 Il giudice del rinvio constata, in terzo luogo, che, in uno dei suoi pareri, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode sembra non fare riferimento a un’applicazione della regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC nel caso in cui le merci non siano state presentate lo stesso giorno. 24 In tali circostanze, lo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la regola generale 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della [NC] debba essere interpretata nel senso che componenti di una bicicletta elettrica che sono destinati, dopo l’immissione in libera pratica, ad essere assemblati in una bicicletta elettrica, che sono fatturati da due fornitori diversi, sono trasportati in containers separati e sono dichiarati dal medesimo denunciante, in nome e per conto del medesimo destinatario, scaglionati nel tempo, nel corso di un periodo che si estende su più mesi, presso lo stesso ufficio doganale per l’immissione in libera pratica (…) mediante dichiarazioni di immissione in libera pratica distinte, e che al momento dell’immissione in libera pratica sono di proprietà del destinatario, debbano essere considerati come biciclette elettriche presentate smontate o non montate, ai sensi della suddetta regola, e quindi rientrare in una medesima voce doganale, a condizione che da fattori oggettivi risulti che tali componenti costituiscono un insieme e comprendono tutti gli elementi essenziali di tali biciclette elettriche».

Sulla questione pregiudiziale 25 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede se la regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC debba essere interpretata nel senso che componenti di una bicicletta elettrica che sono destinati, dopo l’immissione in libera pratica, ad essere assemblati in una bicicletta elettrica, che sono fatturati da due fornitori diversi e trasportati in container separati, che sono dichiarati ai fini della loro immissione in libera pratica presso il medesimo ufficio doganale dal medesimo denunciante, in nome e per conto del medesimo destinatario, mediante dichiarazioni di immissione in libera pratica distinte scaglionate nel tempo, nel corso di un periodo che si estende su più mesi e che, al momento della loro immissione in libera pratica sono di proprietà del destinatario, debbano essere considerati biciclette elettriche presentate smontate o non montate, ai sensi di tale regola, e rientrino quindi in una medesima voce doganale, a condizione che da fattori oggettivi risulti che tali componenti costituiscono un insieme e comprendono tutti gli elementi essenziali di tali biciclette elettriche. 26 In via preliminare occorre ricordare che, quando il giudice dell’Unione è adito con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere esso stesso a tale classificazione.

Infatti, la qualificazione delle merci in questione ai fini della loro classificazione tariffaria è il risultato di un accertamento puramente materiale, che non spetta al giudice dell’Unione effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale (v. sentenza del 28 aprile 2022, PRODEX, C‑72/21, EU:C:2022:312, punto 27 e giurisprudenza citata). 27 Inoltre, la Corte ha dichiarato che le note esplicative della NC adottate dalla Commissione e, per quanto riguarda il SA, dall’OMD, contribuiscono notevolmente all’interpretazione della portata delle diverse voci tariffarie, ma non sono giuridicamente vincolanti.

Il tenore letterale di dette note deve, dunque, essere conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne la portata (v. sentenza del 10 marzo 2016, VAD e van Aert, C‑499/14, EU:C:2016:155, punti 33 e 34 e giurisprudenza citata). 28 Occorre ricordare che, conformemente alla regola 1 delle regole generali per l’interpretazione della NC, la classificazione delle merci è determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di tale nomenclatura.

Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce di detta nomenclatura e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (v. sentenza del 28 aprile 2022, PRODEX, C‑72/21, EU:C:2022:312, punto 28 e giurisprudenza citata). 29 La regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC, che corrisponde alla regola generale 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione del SA, dispone che «[q]ualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito [e] comprende anche l’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato». 30 Le caratteristiche e le proprietà oggettive dei prodotti devono poter essere verificate al momento dello sdoganamento.

Inoltre, la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempre che sia inerente a detto prodotto, e detta inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (v. sentenza del 27 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑208/06 e C‑209/06, EU:C:2007:553, punti 36 e 37 e giurisprudenza citata). 31 Nel caso di specie, occorre osservare che la questione pregiudiziale si basa sulla premessa secondo cui esistono elementi oggettivi sufficienti a dimostrare che i componenti di cui trattasi formano un insieme e sono destinati ad essere assemblati successivamente in biciclette elettriche complete.

Risulta infatti dalla decisione di rinvio che i componenti di cui trattasi sono stati acquistati dallo stesso destinatario presso lo stesso intermediario, che le dichiarazioni corrispondenti sono state depositate dallo stesso dichiarante presso lo stesso ufficio doganale, che i componenti di cui trattasi corrispondono ad un certo numero di biciclette elettriche complete, che i numeri di riferimento delle fatture consentono di identificare insiemi di componenti idonei a costituire un certo numero di biciclette elettriche, che il destinatario ha cessato di importare biciclette elettriche complete e che, nella fase della loro immissione in libera pratica, i componenti di cui trattasi gli appartenevano. 32 In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se la regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC debba essere applicata a componenti i cui elementi oggettivi dimostrino che formano un insieme e che sono destinati ad essere assemblati successivamente in biciclette elettriche complete, qualora tali componenti siano stati oggetto di dichiarazioni di immissione in libera pratica distinte scaglionate su un periodo che può durare fino a diversi mesi. 33 Per quanto riguarda l’eventuale requisito della presentazione simultanea nell’ambito dell’applicazione della regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC, occorre rilevare che il tenore letterale di tale regola non precisa i termini entro i quali i componenti di un oggetto completo devono essere presentati in dogana affinché possano essere considerati un insieme. 34 Peraltro, la nota complementare 3 della sezione XVI e la nota complementare 2 della sezione XVII della NC, menzionate ai precedenti punti 11 e 12, prevedono che le disposizioni della regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC sono applicabili a talune merci presentate con spedizioni scaglionate.

Sebbene tali note non riguardino i componenti di cui trattasi, se ne può dedurre che una presentazione simultanea delle merci non costituisce in tutti i casi una condizione indispensabile per l’applicazione della regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC. 35 Inoltre, dalle note esplicative della NC relative alla nota complementare 3 della sezione XVI della NC, di cui al precedente punto 13, lette in combinato disposto con la regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC, risulta che è possibile per un importatore dichiarare, sin dalla prima spedizione di una serie di spedizioni scaglionate nel tempo, le parti distinte di una macchina smontata o non assemblata nella voce o nella sottovoce in cui rientra la macchina completa, se ne presentano le caratteristiche essenziali.

Occorre ricordare al riguardo che l’obbligo del dichiarante di fornire informazioni esatte si estende altresì alla determinazione della sottovoce corretta al momento della classificazione doganale della merce (v. sentenza del 15 settembre 2011, DP grup, C‑138/10, EU:C:2011:587, punto 40 e giurisprudenza citata). 36 Dalle considerazioni che precedono risulta che la regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC deve essere applicata quando le parti distinte di un oggetto presentano le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo.

Tale condizione deve poter essere verificata sulla base di fattori oggettivi al momento dello sdoganamento, il che può verificarsi anche in assenza di presentazione simultanea delle parti distinte. 37 Tale interpretazione non è rimessa in discussione dalle sentenze dell’8 maggio 1974, Osram (183/73, EU:C:1974:50, punto 7), del 16 giugno 1994, [OSCURATO:PERSONA].

Eisbein (C‑35/93, EU:C:1994:252, punti 19 e 23), e del 27 aprile 2023, X e Inspecteur van de [OSCURATO:PERSONA] (C‑107/22, EU:C:2023:346, punto 24), nelle quali la Corte ha dichiarato, nell’ambito dell’interpretazione della seconda parte della regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune, contenute nell’allegato del regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune (GU 1968, L 172, pag. 1), nella versione risultante dal regolamento n. 1/73 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU 1973, L 1, pag. 1), o dell’interpretazione della seconda parte della regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC, che una presentazione simultanea degli elementi costitutivi di un oggetto ai fini del loro sdoganamento era richiesta affinché essi fossero considerati costituenti un oggetto presentato smontato o non montato. 38 Infatti, nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze menzionate al precedente punto 37, il fatto che i documenti costitutivi di un oggetto completo dovessero essere presentati simultaneamente ai fini dello sdoganamento non era oggetto delle domande di pronuncia pregiudiziale, cosicché la Corte non era chiamata ad interpretare la nozione di «presentazione simultanea» in tali sentenze. 39 Inoltre, nella sentenza del 27 aprile 2023, X e Inspecteur van de [OSCURATO:PERSONA] (C‑107/22, EU:C:2023:346, punti da 25 a 28), la Corte ha precisato le ragioni per le quali la regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC doveva essere interpretata nel senso che la circostanza che merci siano presentate in dogana in dichiarazioni separate non può, di per sé, ostare a che esse siano qualificate come oggetto smontato o non montato, se, al momento dello sdoganamento, risulta da altri fattori oggettivi che tali merci costituiscono un insieme e sono destinate ad essere successivamente assemblate in un unico oggetto. 40 La Corte indica a tal riguardo che un’interpretazione diversa della nozione di «oggetto smontato o non montato» consentirebbe, in pratica, agli importatori di scegliere essi stessi, mediante una manipolazione relativamente semplice, come la presentazione delle merci in dichiarazioni distinte, la classificazione tariffaria delle merci in questione, o come un insieme oppure separatamente, a loro più favorevole (v. sentenza del 27 aprile 2023, X e Inspecteur van de [OSCURATO:PERSONA], C‑107/22, EU:C:2023:346, punto 26 e giurisprudenza citata). 41 Come osservato dalla Commissione in udienza, si sono sviluppate modalità di importazione, consistenti ad esempio in spedizioni scaglionate, che evidenziano un rischio di manipolazione al momento della presentazione in dogana delle merci che consente agli importatori di scegliere la classificazione doganale di queste ultime. 42 Orbene, una possibilità del genere sarebbe contraria al principio secondo cui il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci deve essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive e pregiudicherebbe pertanto l’obiettivo della facilità dei controlli doganali nonché la certezza del diritto che deve presiedere alla classificazione doganale delle merci importate (v., per analogia, sentenza del 27 aprile 2023, X e Inspecteur van de [OSCURATO:PERSONA], C‑107/22, EU:C:2023:346, punto 27 e giurisprudenza citata). 43 Ne deriva che la circostanza che talune merci siano presentate in dogana in dichiarazioni separate scaglionate su più settimane o più mesi non può, di per sé, ostare a che tali merci siano qualificate come oggetti smontati o non montati, ai sensi della regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC, se, al momento dello sdoganamento, risulta da altri fattori oggettivi che tali merci costituiscono un insieme e sono destinate a essere successivamente assemblate in un unico oggetto, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 27 aprile 2023, X e Inspecteur van de [OSCURATO:PERSONA], C‑107/22, EU:C:2023:346, punto 28 e giurisprudenza citata). 44 Infatti, la circostanza che i componenti che costituiscono un oggetto completo siano oggetto di una presentazione in dogana simultanea non è una conditio sine qua non per constatare che esse formino un insieme e costituiscano, pertanto, un «oggetto (…) presentato smontato o non montato», ai sensi della regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC.

Si tratta soltanto di un indizio che consente di dedurre una siffatta constatazione, che deve essere valutata parallelamente alle altre circostanze pertinenti (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 27 aprile 2023, X e Inspecteur van de [OSCURATO:PERSONA], C‑107/22, EU:C:2023:346, punti 25 e 30 e giurisprudenza citata). 45 Di conseguenza la regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC deve essere interpretata nel senso che componenti di una bicicletta elettrica che sono destinati, dopo l’immissione in libera pratica, ad essere assemblati in una bicicletta elettrica, che sono fatturati da due fornitori diversi e trasportati in container separati, che sono dichiarati ai fini della loro immissione in libera pratica presso il medesimo ufficio doganale dal medesimo denunciante, in nome e per conto del medesimo destinatario, mediante dichiarazioni di immissione in libera pratica distinte scaglionate nel tempo, nel corso di un periodo che si estende su più mesi e che, al momento della loro immissione in libera pratica sono di proprietà del destinatario, devono essere considerati biciclette elettriche presentate smontate o non montate, ai sensi di tale regola, e rientrano quindi in una medesima voce doganale, a condizione che da fattori oggettivi risulti che tali componenti costituiscono un insieme e comprendono tutti gli elementi essenziali di tali biciclette elettriche.

Sulle spese 46 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni al Tribunale non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione, a cinque giudici), dichiara: La regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti, in successione, dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell’11 ottobre 2018, dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019, e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione, del 21 settembre 2020, deve essere interpretata nel senso che: componenti di una bicicletta elettrica che sono destinati, dopo l’immissione in libera pratica, ad essere assemblati in una bicicletta elettrica, che sono fatturati da due fornitori diversi e trasportati in container separati, che sono dichiarati ai fini della loro immissione in libera pratica presso il medesimo ufficio doganale dal medesimo denunciante, in nome e per conto del medesimo destinatario, mediante dichiarazioni di immissione in libera pratica distinte scaglionate nel tempo, nel corso di un periodo che si estende su più mesi e che, al momento della loro immissione in libera pratica sono di proprietà del destinatario, devono essere considerati biciclette elettriche presentate smontate o non montate, ai sensi di tale regola, e rientrano quindi in una medesima voce doganale, a condizione che da fattori oggettivi risulti che tali componenti costituiscono un insieme e comprendono tutti gli elementi essenziali di tali biciclette elettriche.

[OSCURATO:PERSONA]

[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 ottobre 2026. Firme * Lingua processuale: il neerlandese. 1 Dati riservati omessi.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione, a cinque giudici) 7 ottobre 2026 ( * ) « Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Classificazione delle merci – Nomenclatura combinata – Oggetto presentato smontato o non montato – Regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata – Componenti destinati a costituire, dopo il loro assemblaggio, biciclette elettriche – Presentazione dei componenti mediante spedizioni scaglionate – Classificazione come oggetto completo » Nella causa T‑529/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo hof van beroep Antwerpen (Corte d’Appello di Anversa, Belgio), con decisione del 26 giugno 2025, pervenuta in cancelleria il 18 luglio 2025, nel procedimento Procura europea, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] van de [OSCURATO:PERSONA] en Accijnzen (AAD&A) contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] + [OSCURATO:PERSONA] NV, ZG, con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] van de [OSCURATO:PERSONA] (AABBI) IL TRIBUNALE (Quinta Sezione, a cinque giudici), composto da M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, T. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), J. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA] e W. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: J. Martín y Pérez de Nanclares, cancelliere: L. Ramette, amministratore vista la trasmissione da parte della Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale al Tribunale il 1º agosto 2025, in applicazione dell’articolo 50 ter , terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, vista la materia di cui all’articolo 50 ter , primo comma, lettera d), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’assenza di questioni indipendenti di interpretazione ai sensi dell’articolo 50 ter , secondo comma, di detto Statuto, vista la fase scritta del procedimento, in seguito all’udienza del 23 aprile 2026, considerate le osservazioni presentate: –        per la Procura europea, da J. [OSCURATO:PERSONA], L. [OSCURATO:PERSONA], T. Gut, M. Simonato e J. Vanderputten, in qualità di agenti; –        per la [OSCURATO:PERSONA], da T. Dujardin e K. Francken, advocaten; –        per la [OSCURATO:PERSONA] + [OSCURATO:PERSONA], da J. [OSCURATO:PERSONA], Y. Melin e V. [OSCURATO:PERSONA], advocaten; –        per ZG, da T. Dujardin e K. Francken, advocaten; –        per il governo belga, da S. Baeyens, M. Jacobs e C. Pochet, in qualità di agenti; –        per la Commissione europea, da A. Baeckelmans, A. Demeneix, F. Moro e W. Roels, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 giugno 2026, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, in sostanza, sull’interpretazione della regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura doganale e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nelle versioni risultanti, in successione, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell’11 ottobre 2018 (GU 2018, L 273, pag. 1), dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019 (GU 2019, L 280, pag. 1), e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione, del 21 settembre 2020 (GU 2020, L 361, pag. 1) (in prosieguo: la «NC»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Procura europea e il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] van de [OSCURATO:PERSONA] en Accijnzen (AAD & A) [Stato belga, Servizio pubblico federale Finanze, Amministrazione generale delle dogane e delle accise (AGDA); in prosieguo: l’«amministrazione delle dogane»], da un lato, e due società di diritto belga, la [OSCURATO:PERSONA] + [OSCURATO:PERSONA] NV e la [OSCURATO:PERSONA] NV, nonché ZG, [ riservato ] ( 1 ), dall’altro, in merito a procedimenti penali e a crediti tributari vertenti su una serie di importazioni nell’Unione europea di componenti di biciclette elettriche. Contesto normativo Diritto internazionale Il SA 3 [OSCURATO:PERSONA] armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») è stato elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto l’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), istituito dalla convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Il SA è stato istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 (GU 1987, L 198, pag. 3), approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1). 4 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto 2, della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, ogni parte contraente si impegna ad applicare le regole generali per l’interpretazione del SA nonché tutte le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci nonché a non modificare la portata di tali sezioni, capitoli, o sottovoci. 5 La regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione del SA prevede, nella sua prima parte, che qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprenda questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito e, nella seconda parte, che tale riferimento comprenda anche l’oggetto completo o finito, o da considerare come tale in forza delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato. Note esplicative del SA 6 Le note esplicative del SA sono elaborate in seno all’OMD in conformità con le disposizioni della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. 7 I punti V e VII delle note esplicative della regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione del SA precisano quanto segue: «V) la seconda parte della regola 2 a) classifica nella stessa voce dell’oggetto montato, l’oggetto completo o finito presentato smontato o non montato. Le merci sono presentate in questo modo per lo più per ragioni attinenti alle esigenze o alla praticità dell’imballaggio, della manutenzione o del trasporto. (…) VII) Per l’applicazione di questa regola, è da considerare come oggetto presentato smontato o non montato quello i cui differenti elementi sono destinati ad essere assemblati sia con mezzi quali viti, bulloni, dadi sia con ribattini o con saldatura, purché si tratti soltanto di operazioni di montaggio. A tal riguardo non si deve prendere in considerazione la complessità del metodo di montaggio. Tuttavia i vari elementi non possono subire alcuna operazione di lavorazione tale da completarne la fabbricazione. Gli elementi non montati di un oggetto, che sono in numero eccedente a quello richiesto per la costituzione di un oggetto completo seguono il loro regime proprio». Disposizioni di diritto dell ’ Unione. NC 8 Le diverse versioni della NC applicabili ai fatti di cui trattasi nel procedimento principale, che si sono svolti nel periodo compreso tra il 22 gennaio 2019 e il 27 aprile 2021 sono, per il 2019, quella risultante dal regolamento di esecuzione 2018/1602, per il 2020, quella risultante dal regolamento di esecuzione 2019/1776 e, per il 2021, quella risultante dal regolamento di esecuzione 2020/1577. Il testo delle regole generali per l’interpretazione della NC e delle note complementari, citate ai punti 11 e 12 infra , nonché le voci e sottovoci doganali 8711, 8711 60, 8711 60 10 e 8714 della NC non differiscono a seconda di tali diverse versioni. 9 Le regole generali per l’interpretazione della NC, che si trovano nella parte prima, titolo I, sezione A, della NC, dispongono quanto segue: «La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole: 1.      I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note. 2.      a)      Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito. Detto riferimento comprende anche l’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato. (…)». 10 La seconda parte della NC, intitolata «Tabella dei dazi», contiene, in particolare, la sezione XVII, intitolata «Materiale da trasporto». Il capitolo 87 di tale sezione, intitolato «Veicoli diversi da quelli ferroviari e tranviari a rotaia loro parti ed accessori», comprende segnatamente le seguenti voci e sottovoci: Codice NC Designazione delle merci (…) 8711 Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“sidecar”): (…) 8711 60 – azionati da motore elettrico per la propulsione; 8711 60 10 – – Biciclette, tricicli e quadricicli a pedalata assistita, dotati di motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 250 Watt (…) 8714 Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713; (…) 11 Ai termini della nota complementare 3 della sezione XVI della NC relativa alle «Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi»: «A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) si applicano anche alle macchine presentate con invii scaglionati». 12 Ai sensi della nota complementare 2 della sezione XVII, della NC: «A richiesta del dichiarante in dogana e subordinatamente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, le disposizioni della regola generale 2 a) per l’interpretazione della nomenclatura si applicano anche alle merci delle voci 8608, 8805, 8905 e 8907 presentate con invii scaglionati». Note esplicative della NC 13 Per quanto riguarda la nota complementare 3 della sezione XVI della NC, le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (GU 2019, C 119, pag. 1) (in prosieguo: le «note esplicative della NC») enunciano quanto segue: «Le macchine smontate o non montate possono, a seconda delle esigenze commerciali o dei mezzi di trasporto, essere importate con più spedizioni nel tempo. Per poter dichiarare i singoli elementi costitutivi della voce o sottovoce in cui rientra la macchina montata, il dichiarante in dogana deve, al più tardi, all’atto della prima spedizione, inoltrare apposita domanda scritta alla dogana (…). La richiesta può essere accolta favorevolmente soltanto se si tratta dell’esecuzione di un contratto per la fornitura di una macchina che può essere considerata completa ai sensi della nomenclatura combinata. L’importazione di tutti gli elementi costitutivi della macchina deve aver luogo per il tramite dello stesso ufficio entro il termine stabilito. In speciali casi, nondimeno, le competenti autorità possono autorizzare l’importazione per il tramite di vari uffici. Questo termine non può essere superato, salvo eventuale proroga da concedersi dalle competenti autorità a seguito di presentazione di apposita istanza motivata e corredata di documenti giustificativi. All’atto di ciascuna importazione parziale deve essere presentato un elenco degli elementi che fanno parte della spedizione, con riferimento all’inventario generale di cui sopra. Sulla dichiarazione in dogana relativa a ciascuna spedizione si devono riportare la denominazione della parte o delle parti di macchina che sono oggetto della spedizione parziale e la denominazione della macchina completa». 14 Per quanto riguarda la nota complementare 2 della sezione XVII della NC, le note esplicative della NC prevedono che «[l]a nota esplicativa alla nota complementare 3 della sezione XVI si applica mutatis mutandis ». Procedimento principale e questione pregiudiziale 15 Il 19 gennaio 2019 sono entrati in vigore taluni regolamenti di esecuzione della Commissione europea che istituiscono un dazio antidumping definitivo e un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Cina. Tali dazi si applicano alle biciclette elettriche, rientranti nella sottovoce 8711 60 10 della NC, ma non alle parti e agli accessori delle biciclette elettriche, che rientrano nella voce 8714 della NC. 16 Tra il 22 gennaio 2019 e il 27 aprile 2021, la [OSCURATO:PERSONA] + [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], ha presentato 27 dichiarazioni d’importazione per telai, forcelle, motori e altri componenti di biciclette elettriche (in prosieguo: i «componenti di cui trattasi») che quest’ultima società aveva acquistato da due società stabilite in Cina. Tali dichiarazioni, tutte depositate presso lo stesso ufficio doganale, indicavano che i componenti di cui trattasi erano originari della Cina e che la [OSCURATO:PERSONA] ne era la destinataria. I componenti di cui trattasi sono stati dichiarati come parti ed accessori di biciclette elettriche rientranti nella voce 8714 della NC. 17 A seguito di un controllo, l’amministrazione doganale, in un verbale del 9 agosto 2022, ha individuato, tra le 27 dichiarazioni d’importazione presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] + [OSCURATO:PERSONA], sei «gruppi» di dichiarazioni corrispondenti ciascuno ad un insieme di telai, forcelle, motori e altri componenti di biciclette elettriche che, considerati congiuntamente, consentivano di assemblare biciclette elettriche complete. Secondo l’amministrazione doganale, il nesso tra le dichiarazioni di importazione appartenenti ad uno stesso gruppo risultava dal fatto che le fatture allegate a tali dichiarazioni recavano lo stesso numero di riferimento. 18 La Procura europea e l’amministrazione doganale hanno avviato, rispettivamente, un’azione penale e due azioni civili nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], di [ riservato ] ZG e della [OSCURATO:PERSONA] + [OSCURATO:PERSONA]. Essi ritengono che i medesimi abbiano illegittimamente dichiarato i componenti di cui trattasi come parti e accessori di biciclette elettriche, mentre avrebbero dovuto essere dichiarati come biciclette elettriche complete, eludendo in tal modo il pagamento della totalità dei dazi antidumping e compensativi e di una parte dei dazi all’importazione di cui erano debitori. Gli importi evasi ammonterebbero a oltre EUR 2,9 milioni. 19 Con sentenza del 28 giugno 2024, il rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa, divisione di Anversa, Belgio), per quanto riguarda l’azione penale, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a una pena pecuniaria e ZG a una pena detentiva nonché a una pena pecuniaria. Esso ha altresì disposto la confisca dei componenti di cui trattasi. Per quanto riguarda le azioni civili, esso ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] e ZG in solido al pagamento del controvalore di detti componenti nonché al pagamento dei dazi antidumping e compensativi e dei dazi all’importazione evasi. Il rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa, divisione di Anversa) ha considerato che i componenti di cui trattasi erano stati ordinati in Cina nella loro interezza come biciclette elettriche smontate e che erano stati successivamente venduti ai consumatori come biciclette elettriche complete, cosicché, conformemente alla regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC, tali componenti dovevano essere dichiarati come biciclette elettriche complete. 20 La Procura europea e l’amministrazione doganale, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] e ZG, dall’altro, hanno interposto appello avverso la sentenza del rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (Tribunale di primo grado di Anversa, divisione di Anversa) dinanzi allo hof van beroep Antwerpen (Corte d’appello di Anversa, Belgio), giudice del rinvio, per quanto riguarda sia l’azione penale sia le azioni civili. 21 In tale contesto, il giudice del rinvio constata, in primo luogo, che, nella sentenza del 27 aprile 2023, X e Inspecteur van de [OSCURATO:PERSONA] (C‑107/22, EU:C:2023:346), la Corte si riferisce, per quanto riguarda la regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC, ad elementi oggettivi che dimostrano o meno che le parti formano un insieme e comprendono tutti i componenti di un apparecchio. Esso rileva, inoltre, che, secondo la Corte, non occorre interpretare tale norma nel senso che essa consentirebbe agli importatori di scegliere essi stessi, mediante una manipolazione relativamente semplice, la classificazione doganale più favorevole delle merci importate, considerandole come un insieme o separatamente. 22 Il giudice del rinvio constata, in secondo luogo, che, nella sentenza del 27 aprile 2023, X e Inspecteur van de [OSCURATO:PERSONA] (C‑107/22, EU:C:2023:346), la Corte ha precisato che, affinché taluni componenti siano considerati un oggetto presentato smontato o non montato, era necessario che essi fossero presentati contemporaneamente allo sdoganamento. Orbene, nel procedimento principale, ad eccezione del primo gruppo di dichiarazioni, sono trascorsi da uno a diversi mesi tra la prima e l’ultima dichiarazione di importazione. 23 Il giudice del rinvio constata, in terzo luogo, che, in uno dei suoi pareri, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode sembra non fare riferimento a un’applicazione della regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC nel caso in cui le merci non siano state presentate lo stesso giorno. 24 In tali circostanze, lo hof van beroep te Antwerpen (Corte d’appello di Anversa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se la regola generale 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della [NC] debba essere interpretata nel senso che componenti di una bicicletta elettrica che sono destinati, dopo l’immissione in libera pratica, ad essere assemblati in una bicicletta elettrica, che sono fatturati da due fornitori diversi, sono trasportati in containers separati e sono dichiarati dal medesimo denunciante, in nome e per conto del medesimo destinatario, scaglionati nel tempo, nel corso di un periodo che si estende su più mesi, presso lo stesso ufficio doganale per l’immissione in libera pratica (…) mediante dichiarazioni di immissione in libera pratica distinte, e che al momento dell’immissione in libera pratica sono di proprietà del destinatario, debbano essere considerati come biciclette elettriche presentate smontate o non montate, ai sensi della suddetta regola, e quindi rientrare in una medesima voce doganale, a condizione che da fattori oggettivi risulti che tali componenti costituiscono un insieme e comprendono tutti gli elementi essenziali di tali biciclette elettriche». Sulla questione pregiudiziale 25 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede se la regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC debba essere interpretata nel senso che componenti di una bicicletta elettrica che sono destinati, dopo l’immissione in libera pratica, ad essere assemblati in una bicicletta elettrica, che sono fatturati da due fornitori diversi e trasportati in container separati, che sono dichiarati ai fini della loro immissione in libera pratica presso il medesimo ufficio doganale dal medesimo denunciante, in nome e per conto del medesimo destinatario, mediante dichiarazioni di immissione in libera pratica distinte scaglionate nel tempo, nel corso di un periodo che si estende su più mesi e che, al momento della loro immissione in libera pratica sono di proprietà del destinatario, debbano essere considerati biciclette elettriche presentate smontate o non montate, ai sensi di tale regola, e rientrino quindi in una medesima voce doganale, a condizione che da fattori oggettivi risulti che tali componenti costituiscono un insieme e comprendono tutti gli elementi essenziali di tali biciclette elettriche. 26 In via preliminare occorre ricordare che, quando il giudice dell’Unione è adito con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere esso stesso a tale classificazione. Infatti, la qualificazione delle merci in questione ai fini della loro classificazione tariffaria è il risultato di un accertamento puramente materiale, che non spetta al giudice dell’Unione effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale (v. sentenza del 28 aprile 2022, PRODEX, C‑72/21, EU:C:2022:312, punto 27 e giurisprudenza citata). 27 Inoltre, la Corte ha dichiarato che le note esplicative della NC adottate dalla Commissione e, per quanto riguarda il SA, dall’OMD, contribuiscono notevolmente all’interpretazione della portata delle diverse voci tariffarie, ma non sono giuridicamente vincolanti. Il tenore letterale di dette note deve, dunque, essere conforme alle disposizioni della NC e non può modificarne la portata (v. sentenza del 10 marzo 2016, VAD e van Aert, C‑499/14, EU:C:2016:155, punti 33 e 34 e giurisprudenza citata). 28 Occorre ricordare che, conformemente alla regola 1 delle regole generali per l’interpretazione della NC, la classificazione delle merci è determinata dal testo delle voci e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di tale nomenclatura. Per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce di detta nomenclatura e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (v. sentenza del 28 aprile 2022, PRODEX, C‑72/21, EU:C:2022:312, punto 28 e giurisprudenza citata). 29 La regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC, che corrisponde alla regola generale 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione del SA, dispone che «[q]ualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito [e] comprende anche l’oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato». 30 Le caratteristiche e le proprietà oggettive dei prodotti devono poter essere verificate al momento dello sdoganamento. Inoltre, la destinazione del prodotto può costituire un criterio oggettivo di classificazione sempre che sia inerente a detto prodotto, e detta inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (v. sentenza del 27 settembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑208/06 e C‑209/06, EU:C:2007:553, punti 36 e 37 e giurisprudenza citata). 31 Nel caso di specie, occorre osservare che la questione pregiudiziale si basa sulla premessa secondo cui esistono elementi oggettivi sufficienti a dimostrare che i componenti di cui trattasi formano un insieme e sono destinati ad essere assemblati successivamente in biciclette elettriche complete. Risulta infatti dalla decisione di rinvio che i componenti di cui trattasi sono stati acquistati dallo stesso destinatario presso lo stesso intermediario, che le dichiarazioni corrispondenti sono state depositate dallo stesso dichiarante presso lo stesso ufficio doganale, che i componenti di cui trattasi corrispondono ad un certo numero di biciclette elettriche complete, che i numeri di riferimento delle fatture consentono di identificare insiemi di componenti idonei a costituire un certo numero di biciclette elettriche, che il destinatario ha cessato di importare biciclette elettriche complete e che, nella fase della loro immissione in libera pratica, i componenti di cui trattasi gli appartenevano. 32 In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se la regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC debba essere applicata a componenti i cui elementi oggettivi dimostrino che formano un insieme e che sono destinati ad essere assemblati successivamente in biciclette elettriche complete, qualora tali componenti siano stati oggetto di dichiarazioni di immissione in libera pratica distinte scaglionate su un periodo che può durare fino a diversi mesi. 33 Per quanto riguarda l’eventuale requisito della presentazione simultanea nell’ambito dell’applicazione della regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC, occorre rilevare che il tenore letterale di tale regola non precisa i termini entro i quali i componenti di un oggetto completo devono essere presentati in dogana affinché possano essere considerati un insieme. 34 Peraltro, la nota complementare 3 della sezione XVI e la nota complementare 2 della sezione XVII della NC, menzionate ai precedenti punti 11 e 12, prevedono che le disposizioni della regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC sono applicabili a talune merci presentate con spedizioni scaglionate. Sebbene tali note non riguardino i componenti di cui trattasi, se ne può dedurre che una presentazione simultanea delle merci non costituisce in tutti i casi una condizione indispensabile per l’applicazione della regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC. 35 Inoltre, dalle note esplicative della NC relative alla nota complementare 3 della sezione XVI della NC, di cui al precedente punto 13, lette in combinato disposto con la regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC, risulta che è possibile per un importatore dichiarare, sin dalla prima spedizione di una serie di spedizioni scaglionate nel tempo, le parti distinte di una macchina smontata o non assemblata nella voce o nella sottovoce in cui rientra la macchina completa, se ne presentano le caratteristiche essenziali. Occorre ricordare al riguardo che l’obbligo del dichiarante di fornire informazioni esatte si estende altresì alla determinazione della sottovoce corretta al momento della classificazione doganale della merce (v. sentenza del 15 settembre 2011, DP grup, C‑138/10, EU:C:2011:587, punto 40 e giurisprudenza citata). 36 Dalle considerazioni che precedono risulta che la regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC deve essere applicata quando le parti distinte di un oggetto presentano le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo. Tale condizione deve poter essere verificata sulla base di fattori oggettivi al momento dello sdoganamento, il che può verificarsi anche in assenza di presentazione simultanea delle parti distinte. 37 Tale interpretazione non è rimessa in discussione dalle sentenze dell’8 maggio 1974, Osram (183/73, EU:C:1974:50, punto 7), del 16 giugno 1994, [OSCURATO:PERSONA]. Eisbein (C‑35/93, EU:C:1994:252, punti 19 e 23), e del 27 aprile 2023, X e Inspecteur van de [OSCURATO:PERSONA] (C‑107/22, EU:C:2023:346, punto 24), nelle quali la Corte ha dichiarato, nell’ambito dell’interpretazione della seconda parte della regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune, contenute nell’allegato del regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune (GU 1968, L 172, pag. 1), nella versione risultante dal regolamento n. 1/73 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 (GU 1973, L 1, pag. 1), o dell’interpretazione della seconda parte della regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC, che una presentazione simultanea degli elementi costitutivi di un oggetto ai fini del loro sdoganamento era richiesta affinché essi fossero considerati costituenti un oggetto presentato smontato o non montato. 38 Infatti, nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze menzionate al precedente punto 37, il fatto che i documenti costitutivi di un oggetto completo dovessero essere presentati simultaneamente ai fini dello sdoganamento non era oggetto delle domande di pronuncia pregiudiziale, cosicché la Corte non era chiamata ad interpretare la nozione di «presentazione simultanea» in tali sentenze. 39 Inoltre, nella sentenza del 27 aprile 2023, X e Inspecteur van de [OSCURATO:PERSONA] (C‑107/22, EU:C:2023:346, punti da 25 a 28), la Corte ha precisato le ragioni per le quali la regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC doveva essere interpretata nel senso che la circostanza che merci siano presentate in dogana in dichiarazioni separate non può, di per sé, ostare a che esse siano qualificate come oggetto smontato o non montato, se, al momento dello sdoganamento, risulta da altri fattori oggettivi che tali merci costituiscono un insieme e sono destinate ad essere successivamente assemblate in un unico oggetto. 40 La Corte indica a tal riguardo che un’interpretazione diversa della nozione di «oggetto smontato o non montato» consentirebbe, in pratica, agli importatori di scegliere essi stessi, mediante una manipolazione relativamente semplice, come la presentazione delle merci in dichiarazioni distinte, la classificazione tariffaria delle merci in questione, o come un insieme oppure separatamente, a loro più favorevole (v. sentenza del 27 aprile 2023, X e Inspecteur van de [OSCURATO:PERSONA], C‑107/22, EU:C:2023:346, punto 26 e giurisprudenza citata). 41 Come osservato dalla Commissione in udienza, si sono sviluppate modalità di importazione, consistenti ad esempio in spedizioni scaglionate, che evidenziano un rischio di manipolazione al momento della presentazione in dogana delle merci che consente agli importatori di scegliere la classificazione doganale di queste ultime. 42 Orbene, una possibilità del genere sarebbe contraria al principio secondo cui il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci deve essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive e pregiudicherebbe pertanto l’obiettivo della facilità dei controlli doganali nonché la certezza del diritto che deve presiedere alla classificazione doganale delle merci importate (v., per analogia, sentenza del 27 aprile 2023, X e Inspecteur van de [OSCURATO:PERSONA], C‑107/22, EU:C:2023:346, punto 27 e giurisprudenza citata). 43 Ne deriva che la circostanza che talune merci siano presentate in dogana in dichiarazioni separate scaglionate su più settimane o più mesi non può, di per sé, ostare a che tali merci siano qualificate come oggetti smontati o non montati, ai sensi della regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC, se, al momento dello sdoganamento, risulta da altri fattori oggettivi che tali merci costituiscono un insieme e sono destinate a essere successivamente assemblate in un unico oggetto, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 27 aprile 2023, X e Inspecteur van de [OSCURATO:PERSONA], C‑107/22, EU:C:2023:346, punto 28 e giurisprudenza citata). 44 Infatti, la circostanza che i componenti che costituiscono un oggetto completo siano oggetto di una presentazione in dogana simultanea non è una conditio sine qua non per constatare che esse formino un insieme e costituiscano, pertanto, un «oggetto (…) presentato smontato o non montato», ai sensi della regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC. Si tratta soltanto di un indizio che consente di dedurre una siffatta constatazione, che deve essere valutata parallelamente alle altre circostanze pertinenti (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 27 aprile 2023, X e Inspecteur van de [OSCURATO:PERSONA], C‑107/22, EU:C:2023:346, punti 25 e 30 e giurisprudenza citata). 45 Di conseguenza la regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della NC deve essere interpretata nel senso che componenti di una bicicletta elettrica che sono destinati, dopo l’immissione in libera pratica, ad essere assemblati in una bicicletta elettrica, che sono fatturati da due fornitori diversi e trasportati in container separati, che sono dichiarati ai fini della loro immissione in libera pratica presso il medesimo ufficio doganale dal medesimo denunciante, in nome e per conto del medesimo destinatario, mediante dichiarazioni di immissione in libera pratica distinte scaglionate nel tempo, nel corso di un periodo che si estende su più mesi e che, al momento della loro immissione in libera pratica sono di proprietà del destinatario, devono essere considerati biciclette elettriche presentate smontate o non montate, ai sensi di tale regola, e rientrano quindi in una medesima voce doganale, a condizione che da fattori oggettivi risulti che tali componenti costituiscono un insieme e comprendono tutti gli elementi essenziali di tali biciclette elettriche. Sulle spese 46 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni al Tribunale non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione, a cinque giudici), dichiara: La regola 2, lettera a), delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle sue versioni risultanti, in successione, dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1602 della Commissione, dell’11 ottobre 2018, dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019, e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione, del 21 settembre 2020, deve essere interpretata nel senso che: componenti di una bicicletta elettrica che sono destinati, dopo l’immissione in libera pratica, ad essere assemblati in una bicicletta elettrica, che sono fatturati da due fornitori diversi e trasportati in container separati, che sono dichiarati ai fini della loro immissione in libera pratica presso il medesimo ufficio doganale dal medesimo denunciante, in nome e per conto del medesimo destinatario, mediante dichiarazioni di immissione in libera pratica distinte scaglionate nel tempo, nel corso di un periodo che si estende su più mesi e che, al momento della loro immissione in libera pratica sono di proprietà del destinatario, devono essere considerati biciclette elettriche presentate smontate o non montate, ai sensi di tale regola, e rientrano quindi in una medesima voce doganale, a condizione che da fattori oggettivi risulti che tali componenti costituiscono un insieme e comprendono tutti gli elementi essenziali di tali biciclette elettriche. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 ottobre 2026. Firme * Lingua processuale: il neerlandese. 1 Dati riservati omessi.
Sentenza Corte di giustizia UE/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris