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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34362/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04SY6F7 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 038AORE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 418-il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] dle ha concluso chiedendo c-vi ,Yn e, •t- /L1 C2 Ltstiztt il difensore ( 9 )73 (ry) i ì f t:S{ • /7C-7-1 t -(••:---1-1 , t / j -2 3 C f. i 7-/-2(-) () , [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 23 Febbraio 2021 la Corte d'appello di Trieste confermava la sentenza del tribunale che all'esito del giudizio abbreviato aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per concorso in rapina impropria pluriaggravata e [OSCURATO:PERSONA] per concorso in detta rapina, lesioni e concorso nella rapina di una pistola e conseguente porto della stessa.

Presentano ricorso entrambi gli imputati. [OSCURATO:PERSONA], con i primi tre motivi di ricorso contesta la valutazione delle prove, con il quinto motivo lamenta travisamento del fatto, con riguardo alla comunicazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottolineando come, diversamente dalla ricostruzione degli inquirenti il 12 gennaio 2019 alle 00:15 circa fra detti soggetti non vi fu alcuna conversazione o comunicazione.

Cori il quarto e il sesto motivo di ricorso lamenta violazione del principio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio.

In particolare, si sostiene la contraddittorietà e l'illogicità della sentenza con riguardo al contributo dell'imputato; con il settimo motivo si sostiene che nella condotta realizzata dal ricorrente non ricorrono i presupposti del concorso ex articolo

110. Con l'ottavo motivo di ricorso si lamenta vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del concorso anomalo.

Con il nono motivo contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod.pen e con il decimo motivo il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena, [OSCURATO:PERSONA] contesta la valutazione delle prove, la qualificazione giuridica dei fatti, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'entità della pena.

Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co 8 D.L. n. 137/2020.Il Procuratore generale concludeva per l'inammissibilità del ricorso e la difesa di [OSCURATO:PERSONA] presentava memoria con le quali insisteva nei motivi [OSCURATO:PERSONA] Con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve osservarsi che il ricorso per cassazione, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo tra l'altro irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (così Cass. N. 18315 del 2019 Rv. 276039 - 01, N. 18010 del 2018 Rv. 272885 - 01, N. 54681 del 2018 Rv. 274636 - 01, N. 31662 del 2018 Rv. 273177 - 01; Sezioni Unite: N. 8914 del 2018 Rv. 272010 - 01) Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché sottoscritto dall'imputato con autentica del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], che tra l'altro non risulta neppure cassazionista.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti di seguito indicati.

Il ricorrente è stato condannato per concorso in rapina impropria, materialmente commessa dai correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno ammesso di essere entrati nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] dove si sono impossessati di numerosi monili, all'uscita, vistosi scoperti dal vicino, [OSCURATO:PERSONA] che aveva sentito l'allarme proveniente dalla casa dei derubati ed era intervenuto armato, davano corso ad una colluttazione per assicurarsi l'impunità.I primi 7 motivi di ricorso che investono la responsabilità del ricorrente sono inammissibili perché il Myrto ha reiterato doglianze che si riflettono esclusivamente sui criteri di valutazione del materiale probatorio, puntualmente delibato dei giudici del gravame i quali hanno offerto - su tutti i punti della vicenda, ora nuovamente rievocati dal ricorrente - una motivazione del tutto esauriente, contestabile solo proponendo una non consentita lettura alternativa dei fatti.

I motivi in esame risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi in punto di ricostruzione del fatto e delle responsabilità, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dai giudici del gravame.

Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti ancora oggi messi in discussione.

In particolare, la Corte d'appello ha dato atto che è indubbio che la vettura del Myrto il giorno dei fatti si trovava a Trieste, la stessa è stata individuata con riferimento alla targa.

Così come è stato sottolineato che il suo accertato stato di salute, sclerosi multipla, non ha sicuramente avuto incidenza sui correi nell'utilizzazione dello stesso come autista considerato che il 18 Marzo 2019 e quindi in data successiva ai fatti per cui è processo è stato arrestato insieme ai coimputati per concorso in tentato furto aggravato in abitazione dalle forze di polizia di [OSCURATO:PERSONA].

Così come è stato affermato che dall'analisi delle videocamere emergeva senza ombra di dubbio che il giorno prima della rapina era stato acquistato dal ferramenta, sito in via Flavia, il piede di porco che era stato sequestrato dagli operanti e che coloro che avevano acquistato detto arnese erano sopraggiunti con la [OSCURATO:PERSONA] del Myrta la cui presenza era stata monitorata attraverso i dati dell'utenza cellulare a lui intestata (Cfr. pag. 22 sentenza impugnata).

E' stato altresì dato atto che attraverso le celle agganciate dalla sua utenza mobile è risultato provato che l'imputato era a Opicina alle 16:43, quindi è tornato in centro per muoversi nuovamente verso il Carso dopo avere ricevuto la chiamata whatsapp da parte del correo. in relazione a dette statuizioni il ricorrente ha svolto le censure indicate nei motivi in esame, all'evidenza tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte.

D'altra parte, ha finito per reiterare le stesse questioni di fatto già agitate in sede di appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità.

Il che rende i motivi in argomento inammissibili perché nella sostanza generici.

Deve aggiungersi che la previsione normativa della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato».

I primi sette motivi di ricorso sono pertanto inammissibili.

Fondati sono invece i motivi sub 7 e 8 che investono la qualificazione giuridica della sua partecipazione.

Secondo il giudice d'appello il ricorrente risponde del fatto diverso e più grave compiuto dai coimputati sul presupposto che non è sufficiente non volere un determinato evento se quest'ultimo appare come uno sviluppo logicamente prevedibile.

Ritengono i giudici di merito che nel momento in cui uno dei concorrenti si affida agli altri complici per la commissione materiale di una parte del reato, si trova in uno stato di soggezione perché la sua situazione processuale dipenderà anche dall'eventuale azione commesse dagli altri esecutori materiali allorché i fatti posti in essere costituiscono, come nel caso di specie, uno sviluppo logicamente prevedibile del progetto iniziale.

Nella sentenza impugnata si legge che era prevedibile l'uso della violenza tanto più che erano stati anche acquistati oggetti atti ad offendere (piede di porco).

Appariva pertanto altamente prevedibile che in caso di resistenza delle persone vittime del furto lo stesso potesse trasformarsi in rapina, come di fatto è avvenuto.

Alla luce di dette considerazioni i giudici d'appello hanno confermato la responsabilità del Myrto, a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., escludendo la responsabilità per concorso anomalo.

Sul punto deve rilevarsi che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la configurazione del concorso cd.

"anomalo" di cui all'art. 116, incontra due limiti negativi: a) l'accertamento che l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, che il reato più grave non sia stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata (C.„ Sez. 30.6.2016, n. 31889; C., Sez.

Il, 26.11.2015, n. 48330); b) l'accertamento della non atipicità dell'evento diverso, o più grave, rispetto a quello concordato, in modo che l'evento realizzato non sia conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all'azione criminosa, sì da interrompere il nesso di causalità (C., Sez.

VI, 12.2.2008).

In altri termini sussiste la responsabilità per concorso anomalo in ordine al reato più grave e diverso da quello voluto (art. 116 cod. pen.) qualora vi siano: la coscienza e volontà di concorrere con altri nella realizzazione di un reato, la realizzazione di un evento diverso, voluto e cagionato da altro compartecipe, e l'esistenza di un nesso causale e psicologico, tra la condotta del compartecipe che ha voluto solo il reato concordato e l'evento diverso, nel senso che quest'ultimo deve essere logico sviluppo di quello concordato, senza che, peraltro, l'agente abbia effettivamente previsto o accettato il rischio, in quanto in tal caso sussisterebbe il concorso di cui all'art. 110 cod. pen.

In tema di concorso di persone, per la sussistenza del concorso anomalo previsto dall'art. 116, oltre all'adesione psichica 5 /L/ dell'agente a un reato concorsuale meno grave e alla commissione, da parte di un altro compartecipe, di un reato diverso e più grave, è necessario anche un "nesso psicologico" in termini di prevedibilità tra la condotta dell'agente compartecipe e l'evento diverso e più grave in concreto verificatosi.

Tale ultimo requisito, peraltro, non è integrato dalla sola sussistenza di un rapporto di causalità materiale tra la condotta dell'agente e l'evento più grave, ma è necessario che sussista un rapporto di "causalità psichica", nel senso che il reato diverso e più grave commesso dal compartecipe possa astrattamente rappresentarsi alla psiche dell'agente come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, il tutto senza, comunque, che l'agente debba avere effettivamente previsto e accettato il rischio della sua commissione, giacché, in tal caso, sarebbe configurabile il concorso pieno ex art. 11C.

Precisa al riguardo la giurisprudenza che il concorso anomalo ex art. 116 ricorre soltanto nel caso in cui l'evento diverso e più grave sia rimasto nella sfera della mera prevedibilità, mentre ricorre il concorso pieno ex art. 110 allorché detto evento sia stato in concreto previsto e accettato come rischio, in assenza di esplicita dissociazione, considerando che in quest'ultima ipotesi la condotta del correo è connotata, sotto il profilo soggettivo, da dolo eventuale ed è inquadrabile nella responsabilità concorsuale ordinaria.

Nel caso in esame, i giudici di merito hanno ritenuto c:he il fatto, materialmente realizzato dal complice, costituisce logico e prevedibile sviluppo del furto programmato, poiché, elevata è la probabilità che chi esegua un furto all'interno di un'abitazione possa essere sorpreso dai residenti e, di conseguenza, è prevedibile da parte dei correi che quello di loro che venga sorpreso con la merce possa cercare di sottrarsi al controllo, ponendo in essere forme di violenza, idonee ai fini della integrazione del reato di rapina impropria.

E sulla scorta di tale motivazione hanno ritenuto integrato a carico del ricorrente, non il concorso anomalo, ma il concorso pieno ex art. 110 c.p.

La motivazione sul punto si appalesa illogica e contraria ai principi giurisprudenziali.

La sentenza deve pertanto essere annullata sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste.

I motivi sub 9 e 10 risultano assorbiti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste.

Dichiara inammissibile il ricorso d iHalluli Klajdi che condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11.5.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] VERGA Lucian

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04SY6F7 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 038AORE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 418-il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] dle ha concluso chiedendo c-vi ,Yn e, •t- /L1 C2 Ltstiztt il difensore ( 9 )73 (ry) i ì f t:S{ • /7C-7-1 t -(••:---1-1 , t / j -2 3 C f. i 7-/-2(-) () , [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 23 Febbraio 2021 la Corte d'appello di Trieste confermava la sentenza del tribunale che all'esito del giudizio abbreviato aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per concorso in rapina impropria pluriaggravata e [OSCURATO:PERSONA] per concorso in detta rapina, lesioni e concorso nella rapina di una pistola e conseguente porto della stessa. Presentano ricorso entrambi gli imputati. [OSCURATO:PERSONA], con i primi tre motivi di ricorso contesta la valutazione delle prove, con il quinto motivo lamenta travisamento del fatto, con riguardo alla comunicazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sottolineando come, diversamente dalla ricostruzione degli inquirenti il 12 gennaio 2019 alle 00:15 circa fra detti soggetti non vi fu alcuna conversazione o comunicazione. Cori il quarto e il sesto motivo di ricorso lamenta violazione del principio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio. In particolare, si sostiene la contraddittorietà e l'illogicità della sentenza con riguardo al contributo dell'imputato; con il settimo motivo si sostiene che nella condotta realizzata dal ricorrente non ricorrono i presupposti del concorso ex articolo 110. Con l'ottavo motivo di ricorso si lamenta vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del concorso anomalo. Con il nono motivo contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod.pen e con il decimo motivo il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena, [OSCURATO:PERSONA] contesta la valutazione delle prove, la qualificazione giuridica dei fatti, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'entità della pena. Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co 8 D.L. n. 137/2020.Il Procuratore generale concludeva per l'inammissibilità del ricorso e la difesa di [OSCURATO:PERSONA] presentava memoria con le quali insisteva nei motivi [OSCURATO:PERSONA] Con riguardo al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve osservarsi che il ricorso per cassazione, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo tra l'altro irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (così Cass. N. 18315 del 2019 Rv. 276039 - 01, N. 18010 del 2018 Rv. 272885 - 01, N. 54681 del 2018 Rv. 274636 - 01, N. 31662 del 2018 Rv. 273177 - 01; Sezioni Unite: N. 8914 del 2018 Rv. 272010 - 01) Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché sottoscritto dall'imputato con autentica del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], che tra l'altro non risulta neppure cassazionista. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei limiti di seguito indicati. Il ricorrente è stato condannato per concorso in rapina impropria, materialmente commessa dai correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno ammesso di essere entrati nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] dove si sono impossessati di numerosi monili, all'uscita, vistosi scoperti dal vicino, [OSCURATO:PERSONA] che aveva sentito l'allarme proveniente dalla casa dei derubati ed era intervenuto armato, davano corso ad una colluttazione per assicurarsi l'impunità.I primi 7 motivi di ricorso che investono la responsabilità del ricorrente sono inammissibili perché il Myrto ha reiterato doglianze che si riflettono esclusivamente sui criteri di valutazione del materiale probatorio, puntualmente delibato dei giudici del gravame i quali hanno offerto - su tutti i punti della vicenda, ora nuovamente rievocati dal ricorrente - una motivazione del tutto esauriente, contestabile solo proponendo una non consentita lettura alternativa dei fatti. I motivi in esame risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi in punto di ricostruzione del fatto e delle responsabilità, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dai giudici del gravame. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti ancora oggi messi in discussione. In particolare, la Corte d'appello ha dato atto che è indubbio che la vettura del Myrto il giorno dei fatti si trovava a Trieste, la stessa è stata individuata con riferimento alla targa. Così come è stato sottolineato che il suo accertato stato di salute, sclerosi multipla, non ha sicuramente avuto incidenza sui correi nell'utilizzazione dello stesso come autista considerato che il 18 Marzo 2019 e quindi in data successiva ai fatti per cui è processo è stato arrestato insieme ai coimputati per concorso in tentato furto aggravato in abitazione dalle forze di polizia di [OSCURATO:PERSONA]. Così come è stato affermato che dall'analisi delle videocamere emergeva senza ombra di dubbio che il giorno prima della rapina era stato acquistato dal ferramenta, sito in via Flavia, il piede di porco che era stato sequestrato dagli operanti e che coloro che avevano acquistato detto arnese erano sopraggiunti con la [OSCURATO:PERSONA] del Myrta la cui presenza era stata monitorata attraverso i dati dell'utenza cellulare a lui intestata (Cfr. pag. 22 sentenza impugnata). E' stato altresì dato atto che attraverso le celle agganciate dalla sua utenza mobile è risultato provato che l'imputato era a Opicina alle 16:43, quindi è tornato in centro per muoversi nuovamente verso il Carso dopo avere ricevuto la chiamata whatsapp da parte del correo. in relazione a dette statuizioni il ricorrente ha svolto le censure indicate nei motivi in esame, all'evidenza tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. D'altra parte, ha finito per reiterare le stesse questioni di fatto già agitate in sede di appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità. Il che rende i motivi in argomento inammissibili perché nella sostanza generici. Deve aggiungersi che la previsione normativa della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato». I primi sette motivi di ricorso sono pertanto inammissibili. Fondati sono invece i motivi sub 7 e 8 che investono la qualificazione giuridica della sua partecipazione. Secondo il giudice d'appello il ricorrente risponde del fatto diverso e più grave compiuto dai coimputati sul presupposto che non è sufficiente non volere un determinato evento se quest'ultimo appare come uno sviluppo logicamente prevedibile. Ritengono i giudici di merito che nel momento in cui uno dei concorrenti si affida agli altri complici per la commissione materiale di una parte del reato, si trova in uno stato di soggezione perché la sua situazione processuale dipenderà anche dall'eventuale azione commesse dagli altri esecutori materiali allorché i fatti posti in essere costituiscono, come nel caso di specie, uno sviluppo logicamente prevedibile del progetto iniziale. Nella sentenza impugnata si legge che era prevedibile l'uso della violenza tanto più che erano stati anche acquistati oggetti atti ad offendere (piede di porco). Appariva pertanto altamente prevedibile che in caso di resistenza delle persone vittime del furto lo stesso potesse trasformarsi in rapina, come di fatto è avvenuto. Alla luce di dette considerazioni i giudici d'appello hanno confermato la responsabilità del Myrto, a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., escludendo la responsabilità per concorso anomalo. Sul punto deve rilevarsi che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la configurazione del concorso cd. "anomalo" di cui all'art. 116, incontra due limiti negativi: a) l'accertamento che l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, che il reato più grave non sia stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata (C.„ Sez. 30.6.2016, n. 31889; C., Sez. Il, 26.11.2015, n. 48330); b) l'accertamento della non atipicità dell'evento diverso, o più grave, rispetto a quello concordato, in modo che l'evento realizzato non sia conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all'azione criminosa, sì da interrompere il nesso di causalità (C., Sez. VI, 12.2.2008). In altri termini sussiste la responsabilità per concorso anomalo in ordine al reato più grave e diverso da quello voluto (art. 116 cod. pen.) qualora vi siano: la coscienza e volontà di concorrere con altri nella realizzazione di un reato, la realizzazione di un evento diverso, voluto e cagionato da altro compartecipe, e l'esistenza di un nesso causale e psicologico, tra la condotta del compartecipe che ha voluto solo il reato concordato e l'evento diverso, nel senso che quest'ultimo deve essere logico sviluppo di quello concordato, senza che, peraltro, l'agente abbia effettivamente previsto o accettato il rischio, in quanto in tal caso sussisterebbe il concorso di cui all'art. 110 cod. pen. In tema di concorso di persone, per la sussistenza del concorso anomalo previsto dall'art. 116, oltre all'adesione psichica 5 /L/ dell'agente a un reato concorsuale meno grave e alla commissione, da parte di un altro compartecipe, di un reato diverso e più grave, è necessario anche un "nesso psicologico" in termini di prevedibilità tra la condotta dell'agente compartecipe e l'evento diverso e più grave in concreto verificatosi. Tale ultimo requisito, peraltro, non è integrato dalla sola sussistenza di un rapporto di causalità materiale tra la condotta dell'agente e l'evento più grave, ma è necessario che sussista un rapporto di "causalità psichica", nel senso che il reato diverso e più grave commesso dal compartecipe possa astrattamente rappresentarsi alla psiche dell'agente come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, il tutto senza, comunque, che l'agente debba avere effettivamente previsto e accettato il rischio della sua commissione, giacché, in tal caso, sarebbe configurabile il concorso pieno ex art. 11C. Precisa al riguardo la giurisprudenza che il concorso anomalo ex art. 116 ricorre soltanto nel caso in cui l'evento diverso e più grave sia rimasto nella sfera della mera prevedibilità, mentre ricorre il concorso pieno ex art. 110 allorché detto evento sia stato in concreto previsto e accettato come rischio, in assenza di esplicita dissociazione, considerando che in quest'ultima ipotesi la condotta del correo è connotata, sotto il profilo soggettivo, da dolo eventuale ed è inquadrabile nella responsabilità concorsuale ordinaria. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno ritenuto c:he il fatto, materialmente realizzato dal complice, costituisce logico e prevedibile sviluppo del furto programmato, poiché, elevata è la probabilità che chi esegua un furto all'interno di un'abitazione possa essere sorpreso dai residenti e, di conseguenza, è prevedibile da parte dei correi che quello di loro che venga sorpreso con la merce possa cercare di sottrarsi al controllo, ponendo in essere forme di violenza, idonee ai fini della integrazione del reato di rapina impropria. E sulla scorta di tale motivazione hanno ritenuto integrato a carico del ricorrente, non il concorso anomalo, ma il concorso pieno ex art. 110 c.p. La motivazione sul punto si appalesa illogica e contraria ai principi giurisprudenziali. La sentenza deve pertanto essere annullata sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste. I motivi sub 9 e 10 risultano assorbiti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste. Dichiara inammissibile il ricorso d iHalluli Klajdi che condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11.5.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] VERGA Lucian
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