CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 aprile 2024
Cassazione n. 21209/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi delle parti civili ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva inviata il 30 aprile 2024 con cui si ribadiscono le ragioni del ricorso insistendo per l'accoglimento OSSERVA Rilevato che tutti i motivi dei ricorsi proposti dalla comune difesa risultano declinati in fatto e tesi a prospettare una valutazione e lettura alternativa delle risultanze processuali; che la Corte territoriale, con ragionamento ineccepibile e privo di illogicità e lacune, ha messo in evidenza le ragioni _a e te delle quali doveva escludersi, quantomeno in termini di certezza, -1/4A che i ricoFrenti tutti av ssero inteso calunniare le ricorrenti; che coerente risulta la parte della decisione che ha rilevato come la condotta dei denuncianti fosse funzionale a far emergere come nessun mandato si fosse inteso conferire ad altro legale dello Studio dell'avvocata Notarianni e che, pertanto, la revoca del mandato nei confronti di costei avesse fatto venir meno, inconsapevoli del mandato che si assumeva essere stato conferito anche ad altro legale dello stesso studio, ogni rapporto professionale con detto studio; che manifestamente infondata risulta la dedotta necessità di una "motivazione rafforzata" da parte del giudizio che è pervenuto ad esito assolutorio, tenuto conto che, alla luce della completa motivazione su ogni aspetto resa dalla Corte di appello, giurisprudenza di questa Corte non esige alcuna particolare e più penetrante motivazione se non quella ordinariamente richiesta; che in tal senso milita il diverso canone di giudizio che governa, rispettivamente, l'esito di assoluzione o di condanna, richiedendo solo il secondo di essi il differente parametro di giudizio del "al di là di ogni ragionevole dubbio"; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamentc delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm