Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:219
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]104/02
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]
«Inadempimento di uno Stato — Regolamenti (CEE) nn. 2913/92 e 2454/93 — Transito comunitario esterno — Autorità doganali — Procedure dirette alla riscossione dei dazi d’entrata — Termini — Inosservanza — Risorse proprie delle Comunità — Messa a disposizione — Termine — Inosservanza — Interessi di mora — Stato membro interessato — Mancato pagamento»
Conclusioni dell’avvocato generale C. Stix-Hackl, presentate il 13 luglio 2004
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 aprile 2005.
Massime della sentenza
1.
Ricorso per inadempimento — Oggetto — Domanda diretta ad far ingiungere ad uno Stato membro di adottare determinati provvedimenti
— Irricevibilità
(Art. 226 CE)
2.
Libera circolazione delle merci — Transito comunitario — Transito comunitario esterno — Infrazioni o irregolarità — Obblighi
degli [OSCURATO:PERSONA] membri — Inosservanza dei termini fissati per le procedure dirette alla riscossione dei dazi d’entrata — Accertamento
e messa a disposizione tardiva delle risorse proprie — Inadempimento
[Regolamenti del Consiglio (CEE, Euratom), n. 1552/89, art. 2, e (CEE) n. 2913/92, artt. 218, n. 3, e 221, n. 1]
1. Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 226 CE ha lo scopo di constatare l’inadempimento da parte di uno Stato degli obblighi
comunitari ad esso incombenti. La constatazione di siffatto inadempimento, secondo la stessa formulazione dell’art. 228 CE,
impone allo Stato membro di cui trattasi di prendere i provvedimenti che comporta l’esecuzione della sentenza della Corte.
Per contro, quest’ultima non può ingiungere a tale Stato di adottare determinati provvedimenti.
Di conseguenza, nell’ambito di un ricorso per inadempimento, la Corte non può pronunciarsi su censure riguardanti conclusioni
dirette a farle ingiungere ad uno Stato membro di versare interessi di mora. Tali conclusioni devono essere dichiarate irricevibili.
(v. punti 49-51)
2. Nel caso delle obbligazioni doganali sorte a seguito di irregolarità commesse nell’ambito del regime di transito comunitario
esterno, risulta dalla formulazione stessa dell’art. 379, n. 2, terza fase, del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni
di applicazione del regolamento n. 2913/92, che introduce il codice doganale comunitario, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno l’obbligo
di avviare la procedura di riscossione a norma della detta disposizione alla scadenza del termine di tre mesi successivi all’invio,
da parte dell’ufficio di partenza, della notifica riguardante la mancata tempestiva presentazione della spedizione all’ufficio
di destinazione. Tale interpretazione si impone anche per garantire un’applicazione diligente e uniforme, da parte delle autorità
competenti, delle disposizioni in materia di riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale nell’interesse di una rapida
ed efficace messa a disposizione delle risorse proprie della Comunità.
La comunicazione tardiva dell’importo dell’obbligazione, nell’inosservanza degli artt. 221, n. 1, e 218, n. 3, del regolamento
n. 2913/92, comporta necessariamente un ritardo nell’accertamento del diritto delle Comunità sulle risorse proprie ai sensi
dell’art. 2 del regolamento n. 1552/89, recante applicazione della decisione 88/376, relativa al sistema delle risorse proprie
delle Comunità.
(v. punti 78, 89, 91, dispositivo 1)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
14 aprile 2005 (
*
)
«Inadempimento di uno Stato – Regolamenti (CEE) nn. 2913/92 e 2454/93 – Transito comunitario esterno – Autorità doganali – Procedure dirette alla riscossione dei dazi d’entrata – Termini – Inosservanza – Risorse proprie delle Comunità – Messa a disposizione – Termine – Inosservanza – Interessi di mora – Stato membro interessato – Mancato pagamento»
Nella causa C‑104/02,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 20 marzo 2002,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
, rappresentata dal sig. G. Wilms, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA]
, rappresentata dai sigg. W.‑D. Plessing e R. Stüwe, in qualità di agenti, assistiti dal sig. D. Sellner, Rechtsanwalt,
convenuta,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio
, rappresentato dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen e J.N. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra M.‑F. Contet, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell’udienza del 27 maggio 2004,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 luglio 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che:
– avendo messo troppo tardi a disposizione della Comunità le sue risorse proprie, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] è venuta
meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 49 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 21 aprile 1992, n. 1214,
recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario (GU L 132, pag. 1), o
dell’art. 379 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione
del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 che introduce il codice doganale comunitario (GU L 252, pag. 1; in prosieguo:
il «regolamento di applicazione»), in combinato disposto con l’art. 2, n. 1, del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio
29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie
delle Comunità (GU L 155, pag. 1);
– ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1552/89, per il periodo precedente al 31 maggio 2000, e dell’art. 11 del regolamento
(CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al
sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1), per il periodo successivo al 31 maggio 2000, la Repubblica
federale di [OSCURATO:PERSONA] è venuta a versare al bilancio comunitario gli interessi dovuti in caso di tardiva contabilizzazione.
Contesto normativo
Il diritto doganale comunitario
2 Nel periodo dal 1º gennaio 1993 al 31 dicembre 1996, cui si riferisce il presente ricorso, erano applicabili in successione
regimi diversi, pur se sostanzialmente identici.
3 Per quanto riguarda il regime del transito comunitario, durante l’anno 1993 erano applicabili il regolamento (CEE) del Consiglio
17 settembre 1990, n. 2726, relativo al transito comunitario (GU L 262, pag. 1), e il regolamento n. 1214/92, come modificato
dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 1992, n. 3712 (GU L 378, pag. 15; in prosieguo: il «regolamento n. 1214/92»).
4 Per quanto riguarda il regime dell’obbligazione doganale, durante l’anno 1993 erano applicabili il regolamento (CEE) del Consiglio
13 luglio 1987, n. 2144, riguardante l’obbligazione doganale (GU L 201, pag. 15), come modificato dal regolamento (CEE) del
Consiglio 21 dicembre 1988, n. 4108 (GU L 361, pag. 2; in prosieguo: il «regolamento n. 2144/87»), e il regolamento (CEE)
della [OSCURATO:PERSONA] 8 marzo 1989, n. 597, che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2144/87 (GU L 65,
pag. 11).
5 In materia di contabilizzazione e di riscossione dell’obbligazione doganale, durante l’anno 1993 era applicabile il regolamento (CEE)
del Consiglio 14 giugno 1989, n. 1854, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi
all’importazione o dei dazi all’esportazione risultanti da un’obbligazione doganale (GU L 186, pag. 1).
6 Il regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1;
in prosieguo: il «codice»), ha proceduto ad una codificazione della normativa applicabile nell’ambito del diritto doganale
comunitario. Il codice è stato oggetto di disposizioni contenute nel regolamento di applicazione. Questi testi sono vigenti
a partire dal 1º gennaio 1994.
7 Tenuto conto della fondamentale identità dei diversi regimi di diritto doganale successivamente vigenti nel corso del periodo
considerato dal presente ricorso per inadempimento, le parti si riferiscono nei loro argomenti dinanzi alla Corte principalmente
alle sole disposizioni vigenti a partire dal 1º gennaio 1994, vale a dire il codice e il regolamento d’applicazione. Per tale
ragione la tabella che segue procede ad una mera enumerazione delle disposizioni successivamente applicabili nel corso dei
periodi controversi. Per contro, i testi delle disposizioni del codice e del regolamento d’applicazione sono riportati di
seguito alla detta tabella.
Anno civile 1993
Anni civili 1994 e 1995
artt. 1 e 3, n. 2, lett. a), del regolamento n. 2726/90
art. 91, nn. 1, lett. a), e 2, lett. a), del codice
art. 11, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 2726/90
art. 96, n. 1, lett. a), del codice
art. 2, n. 1, lett. c), del regolamento n. 2144/87
art. 203 del codice
art. 2, n. 1, lett. d), del regolamento n. 2144/87
art. 204 del codice
art. 2, n. 1, del regolamento n. 1854/89
art. 217, n. 1, del codice
art. 3, n. 3, del regolamento n. 1854/89
art. 218, n. 3, del codice
art. 4 del regolamento n. 1854/89
art. 219 del codice
artt. 6, n. 1, e 7 del regolamento n. 1854/89
art. 221, nn. 1 e 3, del codice
art. 22, nn. 1 e 4, del regolamento n. 2726/90
art. 356, nn. 1 e 5, del regolamento d’applicazione
art. 34, n. 3, del regolamento n. 2726/90
art. 378 del regolamento d’applicazione
art. 49 del regolamento n. 1214/92
art. 379 del regolamento d’applicazione
art. 50 del regolamento n. 1214/92
art. 380 del regolamento d’applicazione
Il codice
8 Ai sensi dell’art. 91, nn. 1, lett. a), e 2, lett. a), del codice:
«1. Il regime di transito esterno consente la circolazione da una località all’altra del territorio doganale della Comunità:
a) di merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all’importazione e ad altre imposte, né alle misure
di politica commerciale;
(…)
2. La circolazione di cui al paragrafo 1 viene effettuata:
(...) in base al regime di transito comunitario esterno;
(…)».
9 Ai sensi dell’art. 96, n. 1, lett. a) e b), del codice:
«L’obbligato principale è il titolare del regime del transito comunitario esterno. Egli è tenuto a:
a) presentare in dogana le merci intatte all’ufficio doganale di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di
identificazione prese dalle autorità doganali;
b) rispettare le disposizioni relative al regime del transito comunitario».
10 L’art. 203 del codice è del seguente tenore:
«1. L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:
– alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione.
2. L’obbligazione doganale sorge all’atto della sottrazione della merce al controllo doganale.
3. I debitori sono:
– la persona che ha sottratto la merce al controllo doganale,
– le persone che hanno partecipato a tale sottrazione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che si trattava di una sottrazione
di merce al controllo doganale,
– le persone che hanno acquisito o detenuto tale merce e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando l’hanno
acquisita o ricevuta che si trattava di merce sottratta al controllo doganale
e,
– se del caso, la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea o l’utilizzazione
del regime doganale al quale la merce è stata vincolata».
11 Ai sensi dell’art. 204 del codice:
«1. L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:
a) all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dalla sua permanenza
in custodia temporanea oppure dall’utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata,
oppure
b) all’inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo di una merce a tale regime o per la concessione di un dazio
all’importazione ridotto o nullo a motivo dell’utilizzazione della merce a fini particolari,
in casi diversi da quelli di cui all’articolo 203 sempre che non si constati che tali inosservanze non hanno avuto in pratica
alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato.
2. L’obbligazione doganale sorge quando cessa di essere soddisfatto l’obbligo la cui inadempienza fa sorgere l’obbligazione doganale
oppure nel momento in cui la merce è stata vincolata al regime doganale considerato quando si constati, a posteriori, che
non era soddisfatta una delle condizioni stabilite per il vincolo della merce al regime o per la concessione di un dazio all’importazione
ridotto o nullo a motivo dell’utilizzazione della merce a fini particolari.
3. Il debitore è la persona tenuta, secondo il caso, ad adempiere agli obblighi che, per una merce soggetta a dazi all’importazione,
derivano dalla permanenza in custodia temporanea o dall’utilizzazione del regime doganale cui la merce è stata vincolata,
oppure a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo della merce a tale regime».
12 L’art. 215 del codice così dispone:
«1. L’obbligazione doganale sorge nel luogo in cui avvengono i fatti che la generano.
2. Quando è impossibile determinare il luogo di cui al paragrafo 1, si ritiene che l’obbligazione doganale sorga nel luogo in
cui l’autorità doganale constata che la merce si trova in una situazione che ha fatto sorgere tale obbligazione.
3. Allorché un regime doganale non è appurato per una merce, si ritiene che l’obbligazione doganale sia sorta:
– nel luogo in cui la merce è stata assoggettata a tale regime
o
– nel luogo in cui la merce entra nella Comunità nel regime in questione.
4. Tuttavia, quando gli elementi d’informazione di cui l’autorità doganale dispone le permettono di stabilire che l’obbligazione
doganale era già sorta quando la merce si trovava in un altro luogo, si ritiene che l’obbligazione doganale sia sorta nel
luogo in cui è possibile stabilire che essa si trovava nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire l’obbligazione
doganale».
13 L’art. 217, n. 1, del codice così dispone:
«Ogni importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale, in seguito denominato
“importo dei dazi”, deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa
iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione)».
14 Ai sensi dell’art. 218, n. 3, del codice:
«In caso di nascita di un’obbligazione doganale in condizioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, la contabilizzazione
dei dazi corrispondenti deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l’autorità doganale è in grado di:
a) calcolare l’importo dei dazi considerati,
e
b) determinare il debitore».
15 Secondo l’art. 219 del codice:
«1. I termini per la contabilizzazione di cui all’articolo 218 possono essere prorogati:
a) per motivi connessi con l’organizzazione amministrativa degli [OSCURATO:PERSONA] membri, in particolare in caso di contabilità centralizzata,
b) oppure in seguito a circostanze particolari che impediscono all’autorità doganale di rispettare detti termini.
I termini così prorogati non possono eccedere quattordici giorni.
2. I termini di cui al paragrafo 1 non si applicano in casi fortuiti o di forza maggiore».
16 Ai sensi dell’art. 221, nn. 1 e 3, del codice:
«1. L’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato.
(...)
3. La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale. Tuttavia,
qualora l’autorità doganale non abbia potuto determinare l’importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto perseguibile
a norma di legge, tale comunicazione avviene, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine
di cui sopra».
17 L’art. 236, n. 1, del codice così dispone:
«Si procede al rimborso dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione quando si constati che al momento del pagamento
il loro importo non era legalmente dovuto o che l’importo è stato contabilizzato contrariamente all’articolo 220, paragrafo 2.
Si procede allo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione quando si constati che al momento della contabilizzazione
il loro importo non era legalmente dovuto o che l’importo è stato contabilizzato contrariamente all’articolo 220, paragrafo 2.
Non vengono accordati né rimborso né sgravio qualora i fatti che hanno dato luogo al pagamento o alla contabilizzazione di
un importo che non era legalmente dovuto risultano da una frode dell’interessato».
Il regolamento d’applicazione
18 Ai sensi dell’art. 356, nn. 1 e 5, del regolamento d’applicazione:
«1. Le merci e il documento T1 devono essere presentati all’ufficio di destinazione.
(...)
5. Quando le merci vengono presentate all’ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine prescritto dall’ufficio di partenza
e qualora il mancato rispetto del termine sia dovuto a circostanze debitamente comprovate e accettate dall’ufficio di destinazione,
non imputabili al trasportatore o all’obbligato principale, si considera che quest’ultimo abbia rispettato il termine prescritto».
19 L’art. 378 del regolamento di applicazione così dispone:
«1. Fatto salvo l’articolo 215 del codice, quando una spedizione non sia stata presentata all’ufficio di destinazione e non sia
possibile stabilire il luogo dell’infrazione o dell’irregolarità, si considera che questa infrazione o irregolarità sia stata
commessa:
– nello Stato membro da cui dipende l’ufficio di partenza,
ovvero
– nello Stato membro da cui dipende l’ufficio di passaggio all’entrata nella Comunità a cui è stato consegnato un avviso di
passaggio,
a meno che, entro il termine stabilito dall’articolo 379, paragrafo 2, non venga apportata la prova, con soddisfazione dell’autorità
doganale, della regolarità dell’operazione di transito ovvero del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata commessa.
2. Se, in mancanza di siffatta prova, si continua a ritenere detta infrazione o irregolarità commessa nello Stato membro di partenza,
ovvero nello Stato membro di entrata di cui al primo comma, secondo trattino, i dazi e le altre imposizioni inerenti alle
merci in questione vengono riscossi da tale Stato membro conformemente alle disposizioni comunitarie o nazionali.
3. Se prima della scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla data di registrazione della dichiarazione T1 è possibile
determinare lo Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata commessa, tale Stato membro procede, conformemente
alle disposizioni comunitarie o nazionali, al recupero dei dazi e delle altre imposizioni (salvo gli importi già riscossi,
conformemente al secondo comma, a titolo di risorse proprie della Comunità) inerenti alle merci in questione. In tal caso,
non appena viene fornita la prova di tale recupero, i dazi e le altre imposizioni inizialmente riscossi (salvo quelli già
riscossi a titolo di risorse proprie della Comunità) sono rimborsati.
4. La garanzia in base alla quale l’operazione di transito è stata effettuata sarà liberata soltanto alla fine del suddetto termine
di tre anni o, eventualmente, dopo il pagamento dei dazi e delle altre imposizioni applicabili nello Stato membro in cui la
suddetta infrazione o irregolarità è stata effettivamente commessa.
[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le disposizioni necessarie per lottare contro qualsiasi infrazione o irregolarità e per sanzionarle
efficacemente».
20 L’art. 379 del regolamento d’applicazione è del seguente tenore:
«1. Quando una spedizione non sia stata presentata all’ufficio di destinazione e non possa accertarsi il luogo dell’infrazione
o dell’irregolarità, l’ufficio di partenza ne dà notificazione all’obbligato principale quanto prima e al più tardi entro
la fine dell’undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 deve indicare, in particolare, il termine entro il quale può essere fornita all’ufficio
di partenza la prova considerata sufficiente dall’autorità doganale, della regolarità dell’operazione di transito o del luogo
in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa. Il termine è di tre mesi dalla data della notificazione
di cui al paragrafo 1. Se alla scadenza di tale termine la prova di cui sopra non è fornita, lo Stato membro competente procede
alla riscossione dei dazi e delle altre imposizioni del caso. Qualora tale Stato membro non sia quello in cui si trova l’ufficio
di partenza, quest’ultimo informa senza ritardo lo Stato membro competente».
21 Il testo dell’art. 380 del regolamento d’applicazione è il seguente:
«La prova della regolarità dell’operazione di transito, ai sensi dell’articolo 378, paragrafo 1, è fornita, in particolare,
con soddisfazione dell’autorità doganale, mediante:
a) la presentazione di un documento autenticato dall’autorità doganale attestante che le merci di cui trattasi sono state presentate
all’ufficio di destinazione, ovvero, in caso di applicazione dell’articolo 406, ad un destinatario autorizzato; questo documento
deve contenere l’identificazione di tali merci;
oppure
b) la presentazione di un documento doganale di immissione in consumo rilasciato in un paese terzo, o della relativa copia o
fotocopia; detta copia o fotocopia deve essere certificata conforme o dall’organismo che ha vistato il documento originale
o dai servizi ufficiali del paese terzo interessato o dai servizi ufficiali di uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Tale documento deve
contenere l’identificazione delle merci di cui trattasi».
22 L’art. 859 del regolamento d’applicazione così dispone:
«Ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1 del codice si ritiene che non abbiano alcuna conseguenza sul corretto funzionamento
della custodia temporanea o del regime doganale considerato le seguenti inosservanze, sempreché:
– non costituiscano un tentativo di sottrarre la merce al controllo doganale,
– non rivelino una manifesta negligenza dell’interessato, e
– a posteriori siano espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la posizione della merce:
1) il superamento del termine entro il quale la merce deve aver ricevuto una delle destinazioni doganali previste nel quadro
della custodia temporanea o del regime doganale considerato, quando sarebbe stata concessa una proroga se fosse stata tempestivamente
richiesta;
2) nel caso di una merce vincolata al regime di transito, il superamento del termine stabilito per la sua presentazione all’ufficio
di destinazione, quando tale presentazione abbia avuto luogo in un secondo tempo;
3) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata al regime di deposito doganale, le manipolazioni effettuate
senza preventiva autorizzazione dell’autorità doganale, quando tali manipolazioni sarebbero state autorizzate se fossero state
richieste;
4) nel caso di una merce vincolata al regime dell’ammissione temporanea, l’utilizzazione della merce in condizioni diverse da
quelle previste nell’autorizzazione, quando tale utilizzazione sarebbe stata autorizzata, a fronte del medesimo regime, se
fosse stata richiesta;
5) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata ad un regime doganale, la sua rimozione non autorizzata quando
può essere presentata tal quale all’autorità doganale, su richiesta della medesima;
6) nel caso di una merce posta in custodia temporanea o vincolata ad un regime doganale, la sua uscita dal territorio doganale
della Comunità o la sua introduzione in zona franca o in deposito franco senza che vengano espletate le formalità necessarie;
7) nel caso di una merce che ha beneficiato di un trattamento tariffario favorevole a motivo della sua destinazione particolare,
la sua cessione, senza notifica all’autorità doganale, quando non abbia ancora ricevuto la destinazione prevista, sempre che:
a) nella contabilità materie tenuta dal cedente sia annotata tale cessione,
e
b) il cessionario sia titolare di un’autorizzazione per la merce in causa».
Il regime delle risorse proprie delle Comunità
23 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, lett. a) e b), della decisione del Consiglio 24 giugno 1988, 88/376/CEE, Euratom, relativa al
sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 185, pag. 24):
«Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio delle Comunità le entrate provenienti:
a) dai prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi ed altri dazi fissati o da fissare
da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi non membri nel quadro della politica agricola comune, nonché
contributi ed altri dazi previsti nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
b) dai dazi della tariffa doganale comune ed altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni della Comunità sugli
scambi con i paesi non membri e dazi doganali sui prodotti rientranti nel Trattato che istituisce la Comunità europea del
carbone e dell’acciaio».
24 Ai sensi dell’art. 2 del regolamento n 1552/89:
«1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, un diritto delle Comunità sulle risorse proprie di cui all’articolo 2,
paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione 88/376/CEE, Euratom è accertato non appena il servizio competente dello Stato
membro ha comunicato al soggetto passivo l’importo dovuto. Tale comunicazione viene effettuata non appena è nota l’identità
del soggetto passivo e non appena l’importo del diritto può essere calcolato dalle autorità amministrative competenti, in
ottemperanza a tutte le disposizioni comunitarie applicabili in materia.
2. Il paragrafo 1 si applica allorché la comunicazione deve essere rettificata».
25 L’art. 11 dello stesso regolamento così dispone:
«Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1 dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro
in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario
dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti
per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo».
Il procedimento precontenzioso
26 Con lettera 12 gennaio 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire alle autorità tedesche la relazione riguardante un controllo
delle risorse proprie tradizionali effettuato dai suoi servizi in [OSCURATO:PERSONA] tra il 6 e il 17 marzo 1995. In tale relazione,
con riferimento agli anni 1993 e 1994, la [OSCURATO:PERSONA] constatava taluni ritardi nell’ambito del regime del transito doganale
che, secondo la detta istituzione, avevano originato un ritardo nella messa a disposizione delle risorse proprie di cui trattasi.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tali ritardi risultavano dal mancato rispetto del termine di quattordici mesi previsto agli artt. 49
del regolamento n. 1214/92 e 379 del regolamento d’applicazione, in combinato disposto con l’art. 2, n. 1, del regolamento
n. 1552/89.
27 Rilevando che il ritardo nella messa a disposizione delle risorse proprie genera interessi di mora ai sensi dell’art. 11 del
regolamento n. 1552/89, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alle autorità tedesche, in particolare, di avviare immediatamente la procedura
di riscossione nelle direzioni regionali delle finanze per tutti i documenti T1 rilasciati da più di quattordici mesi e non
appurati, di verificare il ritardo nella messa a disposizione delle risorse proprie e di informarla al riguardo, nonché di
comunicarle un elenco contenente, per tutte le direzioni generali, i ritardi in materia di riscossione a posteriori relativa
alle procedure di transito non appurate dal 1º gennaio 1993.
28 Un secondo controllo, effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel mese di novembre 1997 riguardante gli anni 1995 e 1996, ha rilevato
altri casi di superamento del termine di quattordici mesi di cui all’art. 49 del regolamento n. 1214/92 e all’art. 379 del
regolamento d’applicazione.
29 La ragione addotta dalle autorità doganali tedesche per giustificare tale superamento, ovvero che esse tentavano anzitutto
di individuare il destinatario delle merci o lo spedizioniere ai fini del pagamento, è stata respinta dalla [OSCURATO:PERSONA] tenuto
conto della chiara formulazione dell’art. 49 del regolamento n. 1214/92 e dell’art. 379 del regolamento d’applicazione.
30 [OSCURATO:PERSONA] ha invitato le autorità tedesche ad avviare il procedimento di riscossione per tutti i documenti T1 rilasciati
negli ultimi quattordici mesi che non erano stati ancora appurati, ad informarla dei ritardi nella messa in atto della riscossione,
ad assicurare in futuro l’avvio entro il termine di quattordici mesi della procedura di riscossione per i documenti di transito
non appurati e a rispondere alla sua relazione di controllo precedente.
31 Nella lettera 28 aprile 1998 le autorità tedesche, pur non contestando il superamento del termine di quattordici mesi, sostenevano
di non essere tenute a riscuotere i dazi all’importazione entro il termine massimo di quattordici mesi dalla registrazione
del documento T1. A loro parere l’art. 379 del regolamento d’applicazione non comporta alcun termine di decadenza, ma unicamente
un termine indicativo. L’ufficio di partenza disporrebbe ancora di un lasso sufficiente di tempo tenuto conto del termine
di tre anni di cui all’art. 221, n. 3, del codice per procedere alla riscossione nei confronti del debitore. Di conseguenza,
non si può parlare di interessi di mora ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1552/89.
32 Con lettera 14 luglio 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito la sua domanda nei confronti delle autorità tedesche di fornirle, entro
il 1º settembre 1998, le informazioni richieste nella sua relazione di controllo del 1995 per poter calcolare gli interessi
di mora ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 1552/89.
33 Nella lettera 18 settembre 1998 le autorità tedesche hanno riproposto e confermato gli argomenti già addotti nella lettera
28 aprile 1998, riguardante la relazione di controllo del 1997. Le informazioni nuovamente richieste dagli ispettori della
[OSCURATO:PERSONA] nella detta relazione non sono state comunicate a questi ultimi.
34 Il 15 novembre 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alle autorità tedesche una lettera di diffida nella quale esponeva nuovamente
il proprio punto di vista, come sopra riportato, invitandole nel contempo a presentare le loro osservazioni su tale soggetto
entro il termine di due mesi.
35 Nella sua risposta in data 1º febbraio 2000, inviata per lettera il 24 febbraio successivo, il governo tedesco ha confermato
il proprio punto di vista secondo cui il termine di quattordici mesi è meramente indicativo cosicché la riscossione dei dazi
può ancora avvenire dopo la scadenza di tale termine qualora la procedura di ricerca sia durata più di undici mesi. Faceva
poi valere che, in numerosi casi, la procedura di indagine non può concludersi entro il termine di undici mesi, in quanto
lo scambio di informazioni tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri può necessitare di più tempo. Inoltre, ai sensi degli artt. 217 e 221 del
codice, sarebbe sempre accordato un termine complessivo di tre anni ai fini della riscossione dei dazi in mancanza delle informazioni
necessarie per il calcolo e la contabilizzazione dei dazi.
36 Nel suo parere motivato 19 luglio 2000, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, in particolare, che l’argomento della Repubblica federale
di [OSCURATO:PERSONA] non è compatibile con la chiara formulazione dell’art. 379 del regolamento di applicazione. Risulterebbe inoltre
dal senso e dalla finalità di tale disposizione che si imporrebbe una procedura accelerata per accertare rapidamente le irregolarità.
37 In una comunicazione datata 14 settembre 2000, inviata con lettera in pari data, il governo tedesco ha informato la [OSCURATO:PERSONA]
che si sarebbe tenuto a sua disposizione. [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto deciso di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
38 Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] mira in primo luogo a far dichiarare che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha violato
rispettivamente gli artt. 379, n. 2, del regolamento di applicazione, entrato in vigore il 1º gennaio 1994, e 49, n. 2, terza
frase, del regolamento n. 1214/92, in vigore nel corso dell’anno 1993, in combinato disposto con l’art. 2 del regolamento
n. 1552/89, non avendo proceduto a mettere a disposizione in tempo utile le risorse proprie nei casi di appuramento tardivo
di operazioni di transito comunitario esterno rilevati durante gli anni 1993‑1996.
39 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia imporre alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] di «versare al
bilancio comunitario gli interessi dovuti in caso di ritardo nella contabilizzazione» in applicazione dell’art. 11 del regolamento
n. 1552/89, per il periodo fino al 31 maggio 2000, e dell’art. 11 del regolamento n. 1150/2000, per il periodo successivo
al 31 maggio 2000.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
40 Il governo tedesco solleva dubbi circa la ricevibilità del ricorso considerato nel suo complesso. Il procedimento per inadempimento
sarebbe infatti teso a far cessare inadempimenti esistenti. La sussistenza di un inadempimento si valuterebbe esclusivamente
con riferimento alla questione se lo Stato membro si trovasse, al momento della scadenza del termine stabilito nel parere
motivato, in una situazione contraria al diritto comunitario. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non affermerebbe che la Repubblica federale
di [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il diritto comunitario alla data di scadenza del termine fissato dal parere motivato nel mese di settembre
2000. Sarebbe pacifico che, molto tempo prima di tale data, il governo tedesco avrebbe tratto profitto dalle osservazioni
degli agenti della [OSCURATO:PERSONA] incaricati del controllo per richiamare gli uffici doganali al rispetto ancora più rigoroso
dei termini previsti all’art. 379 del regolamento di applicazione, senza tuttavia rinunciare alla sua tesi, secondo cui tali
termini non costituirebbero, contrariamente all’opinione difesa dalla [OSCURATO:PERSONA], termini tassativi.
41 Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] considera il ricorso ricevibile. La violazione infatti permarrebbe in quanto gli interessi dovuti
per il pagamento tardivo di cui trattasi non sono stati versati al bilancio comunitario, cosicché, a suo parere, si tratta
chiaramente di un inadempimento in corso.
42 Il governo tedesco mette anche in dubbio la ricevibilità del ricorso nella parte in cui, nel secondo capo delle conclusioni,
la [OSCURATO:PERSONA] mira ad imporre alla convenuta di versare al bilancio comunitario gli interessi dovuti a causa della contabilizzazione
tardiva a suo credito. Dall’art. 228, n. 1, CE risulterebbe che, in un procedimento per inadempimento, la Corte deve limitarsi
alla mera constatazione di quest’ultimo e che è rimesso agli organi nazionali il compito di determinare le conseguenze che
essi devono trarre dalla detta constatazione, restando inteso che l’inadempimento deve immediatamente cessare. Dovrebbe quindi
essere dichiarato irricevibile il secondo capo delle conclusioni, poiché, mediante detta domanda, la [OSCURATO:PERSONA] farebbe unicamente
valere una richiesta di pagamento di interessi che asserisce dovuti.
43 [OSCURATO:PERSONA] controbatte che l’art. 11, del regolamento n. 1552/89 prevede un obbligo preciso e incondizionato di versare
interessi di mora. La Corte avrebbe già fatto riferimento a siffatto obbligo in altri ricorsi per inadempimento (sentenza
20 marzo 1986, causa 303/84, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1171, punto 19). Inoltre, l’art. 228 CE non impedirebbe alla
Corte di fare dichiarazioni utili per la cessazione di un inadempimento constatato. Infine, il potere discrezionale dello
Stato membro quanto al modo in cui mettere fine all’inadempimento sarebbe inesistente, poiché il versamento degli interessi
di mora di cui trattasi costituirebbe l’unica possibilità di dare esecuzione ad una sentenza che constata un inadempimento.
Giudizio della Corte
44 Per quanto riguarda il primo motivo di irricevibilità fatto valere, relativo alla circostanza che, alla scadenza del termine
fissato nel parere motivato, le autorità tedesche rispettavano i termini previsti all’art. 379 del regolamento di applicazione,
si deve osservare che, anche ammesso che ciò fosse vero, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] rifiuta di versare gli interessi
di mora reclamati dalla [OSCURATO:PERSONA] per il periodo considerato dal presente ricorso, vale a dire gli anni 1993‑1996, nel corso
del quale il superamento dei detti termini è stato constatato e ammesso dallo Stato membro di cui trattasi.
45 Orbene, come risulta da una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenza 16 maggio 1991, causa C‑96/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2461, punto 38), sussiste un nesso indissolubile tra l’obbligo di accertare le risorse proprie comunitarie,
quello di iscriverle sul conto della [OSCURATO:PERSONA] entro i termini impartiti e, infine, quello di versare interessi di mora.
46 Pertanto, nell’ipotesi in cui la censura della [OSCURATO:PERSONA] relativa al ritardo nella contabilizzazione dell’importo dell’obbligazione
doganale e dell’iscrizione delle risorse proprie corrispondenti sul conto della [OSCURATO:PERSONA] fosse fondata, non può escludersi
che alla scadenza del termine fissato nel parere motivato non siano state eliminate tutte le conseguenze dell’inadempimento,
in particolare il versamento di interessi di mora ai sensi del regolamento n. 1552/89. Di conseguenza sussiste un interesse
alla constatazione dell’eventuale inadempimento fatto valere.
47 Il primo motivo di irricevibilità deve essere pertanto respinto.
48 Per quanto riguarda il secondo motivo di irricevibilità, limitato al secondo capo delle conclusioni, si deve ricordare che,
in tale parte del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di condannare la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] a «versare al
bilancio comunitario gli interessi dovuti in caso di contabilizzazione tardiva» in applicazione dell’art. 11 del regolamento
n. 1552/89, per il periodo fino al 31 maggio 2000, e dell’art. 11 del regolamento n. 1150/2000, per il periodo successivo
al 31 maggio 2000.
49 È pacifico che il ricorso proposto ai sensi dell’art. 226 CE ha lo scopo di constatare l’inadempimento da parte di uno Stato
degli obblighi comunitari ad esso incombenti. La constatazione di siffatto inadempimento, secondo la stessa formulazione dell’art. 228 CE,
impone allo Stato membro di cui trattasi di prendere i provvedimenti che comporta l’esecuzione della sentenza della Corte.
Per contro, quest’ultima non può ingiungere a tale Stato di adottare determinati provvedimenti.
50 Di conseguenza, nell’ambito di un ricorso per inadempimento, la Corte non può pronunciarsi su censure riguardanti conclusioni
dirette, come nella fattispecie, a farle ingiungere ad uno Stato membro di versare interessi di mora.
51 Le conclusioni del presente ricorso, nella parte in cui hanno ad oggetto il versamento di interessi di mora ai sensi dell’art. 11
del regolamento n. 1552/89, devono pertanto essere dichiarate irricevibili e quindi la censura invocata a sostegno di tale
parte delle conclusioni, relativa alla violazione del detto articolo, deve essere dichiarata irricevibile.
52 In tali condizioni l’esame del presente ricorso sarà limitato alla valutazione della censura relativa al ritardo con cui la
Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, durante gli anni 1993‑1996, messo a disposizione risorse proprie, in violazione dell’art. 49
del regolamento n. 1214/92 o dell’art. 379 del regolamento n. 2454/93, in combinato disposto con l’art. 2, n. 1, del regolamento
n. 1552/89.
Nel merito
Argomenti delle parti
53 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che risulta dalla formulazione degli artt. 379 del regolamento di applicazione e 49 del regolamento
n. 1214/92, nonché dall’obiettivo perseguito dal legislatore comunitario, che tali disposizioni impongono alle autorità doganali
di garantire la riscossione a posteriori delle obbligazioni doganali quanto prima e al più tardi entro il termine di quattordici
mesi, qualora tali autorità conoscano l’identità del debitore e l’importo dei dazi dovuti che deve essergli comunicato (art. 2,
n. 1, del regolamento n. 1552/89).
54 L’art. 379 del regolamento di applicazione avrebbe lo scopo di indurre le autorità doganali ad agire il più rapidamente possibile
per prevenire effetti negativi sul bilancio comunitario. Il rischio di non poter accertare l’obbligazione doganale aumenterebbe
con il passare del tempo (debitore irreperibile o in fallimento). Così il termine di quattordici mesi, applicabile unicamente
a titolo eccezionale, costituirebbe un termine massimo che, laddove non fosse rispettato, comporterebbe un ritardo nella messa
a disposizione delle risorse proprie da parte dello Stato membro interessato.
55 L’inosservanza dei termini previsti all’art. 379 del regolamento di applicazione lederebbe gli interessi della Comunità e,
per di più, quelli degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri che, in caso di iscrizione tardiva di risorse proprie, dovrebbero sopperire alle
eventuali necessità di finanziamento del bilancio comunitario.
56 La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che né l’art. 379 del regolamento di applicazione né l’art. 49 del regolamento
n. 1214/92 impongono alle autorità un qualsivoglia termine massimo o termine di decadenza.
57 Già la formulazione dell’art. 379, n. 1, del regolamento di applicazione mostrerebbe che non è previsto alcun termine di decadenza.
Tale disposizione non riguarderebbe neppure l’interesse della Comunità ad una rapida riscossione dei dazi doganali, che sarebbe
disciplinata unicamente agli artt. 217 e seguenti del codice. Le norme di cui agli artt. 378 e seguenti del regolamento di
applicazione, che si basano sull’art. 215 CE, riguarderebbero una questione previa alla riscossione, ovvero l’accertamento
dei fatti su cui quest’ultima si basa, che talune circostanze possono ritardare.
58 Il governo tedesco osserva che, qualora l’indagine comporti un ritardo, le autorità doganali tedesche non possono rispettare
il termine di undici mesi, nella maggior parte dei casi a motivo di circostanze che non sono neppure imputabili a loro, ma
delle quali devono rispondere le amministrazioni doganali di altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
59 Neppure il n. 2 dell’art. 379 del regolamento di applicazione, al pari del n. 1 dello stesso articolo, imporrebbe alle autorità
doganali un termine massimo. Risulterebbe dalla formulazione della detta disposizione che il legislatore comunitario non esige
che le autorità abbiano già riscosso dazi e contributi alla scadenza o prima della scadenza di un termine di tre mesi.
60 Qualora elementi di prova fossero presentati poco prima della scadenza del detto termine di tre mesi, le autorità doganali
sarebbero tenute a verificarne l’efficacia probatoria. Inoltre, il dichiarante potrebbe presentare elementi di prova alternativi
ai sensi dell’art. 380 del regolamento di applicazione. Sarebbe solo a seguito di loro ricerche che le autorità doganali sarebbero
in grado di accertare, eventualmente, la sussistenza di un’obbligazione doganale e determinarne l’importo nonché l’identità
del soggetto passivo. Orbene, tali verifiche potrebbero, talvolta, essere molto lunghe.
61 Inoltre, nulla consentirebbe di concludere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti nei confronti della Comunità a procedere alla
riscossione e alla messa a disposizione delle risorse proprie, quando, nei confronti dei titolari di un’obbligazione doganale,
essi possono ancora procedere alla riscossione oltre un termine di quattordici mesi. Per le autorità doganali, solo il termine
di tre anni di cui all’art. 221, n. 3, del codice sarebbe tassativo.
62 Il governo tedesco sostiene inoltre che, anche se questi due termini fossero considerati tassativi, essi non potrebbero essere
sommati, in quanto riguardano destinatari diversi. L’art. 379, n. 1, del regolamento d’applicazione avrebbe infatti lo scopo
di indurre le autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri ad eseguire le procedure di ricerca il più presto possibile e ad una rapida cooperazione,
mentre il suo n. 2 indurrebbe l’obbligato principale a collaborare attivamente per chiarire la situazione, a pena di dover
versare dazi nello Stato membro in cui si trova l’ufficio di partenza. Orbene, a rigor di logica, potrebbero essere sommati
unicamente i termini massimi che si rivolgono agli stessi destinatari.
63 Per di più, ai termini previsti all’art. 379, nn. 1 e 2, del regolamento di applicazione si aggiungerebbe necessariamente
il termine entro cui le autorità doganali devono procedere ad indagini e verifiche relativamente ai mezzi di prova di cui
all’art. 380 dello stesso regolamento.
64 Infine, le disposizioni sulla contabilizzazione dell’importo dell’obbligazione doganale e la sua notifica sarebbero oggetto
degli artt. 217‑221 del codice. Fino a che non siano disponibili le indicazioni necessarie per il calcolo e la contabilizzazione
dei contributi, il legislatore comunitario concederebbe un termine di tre anni per procedere alla riscossione dei dazi.
65 Secondo il governo belga, interveniente a sostegno delle conclusioni del governo convenuto, la scadenza del quattordicesimo
mese non costituisce una data limite, né un termine di decadenza, ma piuttosto un termine ordinatorio che contrassegnerebbe
il punto di partenza della procedura di accertamento dell’obbligazione doganale da parte dello Stato membro.
66 Secondo questo stesso governo, l’accertamento dell’obbligazione doganale comporta che, ai sensi degli artt. 220 e seguenti
del codice, lo Stato membro dispone di un lasso di tempo sufficiente. Alla scadenza del quattordicesimo mese, l’ufficio di
partenza non disporrebbe di tutti i dati necessari per calcolare l’obbligazione doganale di cui trattasi.
Giudizio della Corte
67 Va anzitutto osservato che il governo tedesco non contesta gli accertamenti di fatto della [OSCURATO:PERSONA] riguardo alle obbligazioni
doganali sorte a seguito di irregolarità commesse nell’ambito del regime del transito comunitario esterno, obbligazioni che,
nel corso del periodo considerato dal presente ricorso, vale a dire gli anni 1993‑1996, non sono state oggetto di una procedura
di riscossione da parte delle autorità doganali tedesche entro il termine, di cui all’art. 218 del codice, di due giorni dalla
scadenza del termine di tre mesi menzionato all’art. 379, n. 2, terza frase, del regolamento di applicazione e delle corrispondenti
disposizioni precedentemente applicabili. Nondimeno, al contrario della [OSCURATO:PERSONA], tale governo considera che, avviando
la procedura di riscossione diversi mesi dopo la scadenza del detto termine di tre mesi, esso non è venuto meno agli obblighi
incombentigli in forza del diritto doganale comunitario.
68 Si deve in proposito osservare che, ai sensi dell’art. 379, n. 1, del regolamento di applicazione, quando una spedizione non
è stata presentata all’ufficio di destinazione e il luogo dell’infrazione o dell’irregolarità non può essere accertato, l’ufficio
di partenza ne dà notificazione all’obbligato principale quanto prima e al più tardi entro la fine dell’undicesimo mese successivo
alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario.
69 Pur se, nella sentenza 14 novembre 2002, causa C‑112/01, SPKR ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10655, punto 40), la Corte ha statuito che l’inosservanza
del termine di undici mesi non impedisce di per sé la riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale nei confronti dell’obbligato
principale, essa ha tuttavia rilevato, al punto 34 della stessa sentenza, che tale termine si rivolge soltanto alle autorità
amministrative ed il suo scopo è quello di garantire un’applicazione diligente e uniforme, da parte di tali autorità, delle
disposizioni in materia di riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale nell’interesse di una rapida messa a disposizione
delle risorse proprie della Comunità. Pertanto l’osservanza del termine di undici mesi, pur essendo ininfluente riguardo all’esigibilità
dell’obbligazione doganale, riveste nondimeno per gli [OSCURATO:PERSONA] membri un carattere tassativo riguardo ai loro obblighi comunitari
attinenti alla messa a disposizione delle risorse proprie della Comunità.
70 Inoltre, ai sensi dell’art. 379, n. 2, del regolamento di applicazione, la notifica di cui al n. 1 del detto articolo deve
indicare, in particolare, il termine entro il quale può essere fornita all’ufficio di partenza la prova, considerata sufficiente
dall’autorità doganale, della regolarità dell’operazione di transito o del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata
effettivamente commessa. Tale termine è di tre mesi dalla data della notificazione di cui al n. 1 del detto articolo. Se alla
scadenza di tale termine la detta prova non è fornita, lo Stato membro competente «procede alla riscossione» dei dazi e delle
altre imposizioni del caso.
71 Ai punti 24 e 25 della sentenza 20 gennaio 2005, causa C‑300/03, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑689), la Corte ha statuito
che dalla stessa formulazione degli artt. 378, n. 1, e 379, n. 2, del regolamento di applicazione deriva che la notifica,
da parte dell’ufficio di partenza, all’obbligato principale del termine entro il quale possono essere fornite le prove richieste
ha carattere obbligatorio e deve precedere la riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale. Tale termine mira a tutelare
gli interessi dell’obbligato principale concedendogli tre mesi per apportare, se del caso, la prova della regolarità dell’operazione
di transito o del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa. Pertanto, lo Stato membro da
cui dipende l’ufficio di partenza può procedere alla riscossione dei dazi all’importazione solo se ha indicato all’obbligato
principale che quest’ultimo disponeva di un termine di tre mesi per fornire le prove richieste e queste ultime non sono state
apportate entro tale termine.
72 Risulta dalle considerazioni che precedono che, nell’ipotesi in cui, come nel presente ricorso, le spedizioni controverse
non siano state presentate all’ufficio di destinazione e il luogo dell’infrazione o dell’irregolarità non possa essere determinato,
l’ufficio di partenza deve, nell’interesse di una rapida messa a disposizione delle risorse proprie della Comunità, darne
notifica all’obbligato principale quanto prima e al più tardi entro la fine dell’undicesimo mese successivo alla data di registrazione
della dichiarazione di transito comunitario. Tale notifica deve indicare all’interessato che esso dispone di un termine di
tre mesi entro il quale può essere fornita all’ufficio di partenza la prova, considerata sufficiente dall’autorità doganale,
della regolarità dell’operazione di transito o del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata effettivamente commessa.
Se alla scadenza di tale termine la detta prova non è fornita, lo Stato membro competente «procede alla riscossione» dei dazi.
73 È in questo contesto che l’art. 217, n. 1, del codice dispone che qualsiasi importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione
risultante da un’obbligazione doganale deve essere «calcolato» dall’autorità doganale non appena «disponga degli elementi
necessari» e «da questa iscritto nei registri contabili».
74 Ai sensi dell’art. 218, n. 3, del codice, la «contabilizzazione dei dazi corrispondenti» deve avvenire entro due giorni dalla
data in cui l’autorità doganale è «in grado di calcolare l’importo dei dazi considerati e determinare il debitore» dell’obbligazione
doganale. L’art. 219 del codice consente di prorogare tale termine fino ad un massimo di quattordici giorni per motivi connessi
con l’organizzazione amministrativa degli [OSCURATO:PERSONA] membri oppure in seguito a circostanze particolari che impediscono all’autorità
doganale di rispettare tali termini. Ai sensi dell’art. 221, n. 1, del codice, l’importo dei dazi deve essere «comunicato
al debitore non appena sia stato contabilizzato».
75 Nell’ambito del ricorso in esame la [OSCURATO:PERSONA] contesta sostanzialmente alle autorità doganali tedesche di non aver avviato
la procedura di riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale entro i due giorni successivi alla scadenza del termine
di tre mesi di cui all’art. 379, n. 2, del regolamento di applicazione. Essa contesta loro, più precisamente, di non aver
proceduto alla contabilizzazione dell’importo dei dazi corrispondenti, a norma dell’art. 218, n. 3, del codice, né alla comunicazione
dell’importo al debitore, in applicazione dell’art. 221, n. 1, dello stesso codice, atti ai quali si collegherebbe l’accertamento
delle risorse proprie ai sensi dell’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1552/89.
76 Secondo il governo tedesco, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono obbligati a procedere immediatamente alla riscossione dell’importo dell’obbligazione
doganale allo spirare dei tre mesi successivi alla scadenza del termine di undici mesi di cui all’art. 379, n. 1, del regolamento
di applicazione.
77 Tale tesi deve essere respinta.
78 Come sostiene giustamente la [OSCURATO:PERSONA], risulta dalla formulazione stessa dell’art. 379, n. 2, terza fase, del regolamento
di applicazione che gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno l’obbligo di avviare la procedura di riscossione a norma della detta disposizione
alla scadenza del termine di tre mesi in essa contenuto. Tale interpretazione si impone anche per garantire un’applicazione
diligente e uniforme, da parte delle autorità competenti, delle disposizioni in materia di riscossione dell’importo dell’obbligazione
doganale nell’interesse di una rapida ed efficace messa a disposizione delle risorse proprie della Comunità.
79 La detta interpretazione non è neppure incompatibile con l’art. 221, n. 3, del codice, che autorizza la comunicazione dell’importo
dei dazi da pagare durante il periodo di tre anni a decorrere dal momento in cui è sorta l’obbligazione doganale. Infatti
la detta disposizione mira in particolare a garantire la certezza del diritto in quanto prevede un termine massimo per la
comunicazione al debitore dell’importo dell’obbligazione doganale. Essa quindi non mette in discussione gli obblighi nei confronti
della Comunità altrimenti derivanti per le autorità doganali dalle disposizioni del codice e del regolamento di applicazione
al fine di garantire un’applicazione diligente e uniforme delle disposizioni in materia di riscossione dell’obbligazione doganale
nell’interesse di una rapida ed efficace messa a disposizione delle risorse proprie della Comunità.
80 Ai sensi degli artt. 217, n. 1, 218, n. 3, e 219 del codice, la contabilizzazione dell’importo corrispondente a obbligazioni
doganali analoghe a quelle considerate nel presente ricorso deve avvenire entro un termine di due giorni, che può essere prorogato
senza eccedere un totale di quattordici giorni. Inoltre, la comunicazione al debitore dell’importo corrispondente a tali obbligazioni
deve avvenire, ai sensi dell’art. 221, n. 1, del codice, non appena esso è stato contabilizzato. Tale termine comincia a decorrere
a partire dal giorno in cui le autorità doganali dispongono degli elementi necessari e pertanto sono in grado di calcolare
l’importo dei dazi e di determinare l’identità del debitore. Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal governo tedesco,
ciò avviene al più tardi alla scadenza del termine di tre mesi di cui all’art. 379, n. 2, del regolamento di applicazione.
81 Per quanto riguarda anzitutto l’accertamento della sussistenza di un’obbligazione doganale, si deve ricordare che, quando,
come nei casi oggetto del presente ricorso, le spedizioni sottoposte al regime del transito comunitario esterno non sono state
presentate all’ufficio di destinazione nel termine prescritto dall’ufficio di partenza, si presume che l’obbligazione doganale
sia sorta e che l’obbligato principale sia il debitore di quest’ultima. In un caso del genere, e quando il luogo dell’infrazione
o dell’irregolarità non possa essere accertato, l’ufficio di partenza deve, ai sensi dell’art. 379, n. 1, del regolamento
di applicazione, darne notifica all’obbligato principale prima della scadenza di un termine di undici mesi successivi alla
data della registrazione della dichiarazione di transito comunitario.
82 A norma dell’art. 379, n. 2, prima e seconda frase, tale notifica deve indicare il termine di tre mesi di cui dispone l’interessato
per provare la regolarità dell’operazione di transito. Come è stato rilevato al punto 71 della presente sentenza, le autorità
doganali competenti possono procedere alla riscossione dell’importo dell’obbligazione solo laddove esse abbiano indicato all’obbligato
principale che esso dispone di un termine di tre mesi per fornire la prova della regolarità dell’operazione di transito e
la detta prova non sia stata apportata non entro tale termine.
83 Orbene, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, nulla consente di concludere che la valutazione
delle prove presentate per dimostrare la regolarità dell’operazione, quali quelle enumerate in maniera non esaustiva all’art. 380
del regolamento di applicazione, anche ammesso che tali prove siano prodotte l’ultimo giorno del termine di tre mesi indicato
in precedenza, giustifichi una deroga alle disposizioni di cui agli artt. 218 e 219 del codice ai fini della contabilizzazione
dell’importo dei dazi e della comunicazione di questo al debitore a norma dell’art. 221, n. 1, del codice.
84 Per quanto riguarda poi l’individuazione del debitore dell’obbligazione doganale, si deve rilevare che, ai sensi dell’art. 379,
nn. 1 e 2, del regolamento di applicazione, alla scadenza del detto termine di tre mesi l’obbligato principale è considerato
soggetto passivo dell’obbligazione doganale e ciò indipendentemente dalla circostanza che possa essere cercata la responsabilità
di altre persone. Di conseguenza, al più tardi alla scadenza del detto termine di tre mesi, le autorità doganali sono manifestamente
in grado di individuare l’obbligato principale quale debitore dell’obbligazione doganale.
85 Inoltre, con riferimento alla determinazione dell’importo dei dazi, si deve rilevare che, come ha spiegato l’avvocato generale
ai paragrafi 57‑62 delle sue conclusioni, pur se non si può pretendere che l’ufficio di partenza calcoli sistematicamente
l’importo dei dazi corrispondenti all’obbligazione doganale all’importazione per ciascuna operazione di transito iniziata
fin dal deposito della dichiarazione di transito, momento a partire dal quale il detto ufficio dispone, in linea di principio,
dei dati necessari per il calcolo dei dazi di cui trattasi, nulla impedisce, in ogni caso, che siffatto calcolo sia effettuato
dal momento dell’indicazione all’obbligato principale del termine di tre mesi entro cui quest’ultimo può fornire la prova
della regolarità dell’operazione, ovvero al più tardi alla scadenza del termine di undici mesi di cui all’art. 379, n. 1,
del regolamento di applicazione.
86 Quanto infine alla determinazione delle autorità doganali competenti a procedere alla riscossione dell’importo dell’obbligazione
doganale, l’art. 378, nn. 1 e 2, del regolamento d’applicazione istituisce una presunzione di competenza a favore dello Stato
membro in cui si trova all’ufficio di partenza. Entro il termine di tre anni previsto all’art. 379, n. 2, dello stesso regolamento,
può essere fornita dall’obbligato principale la prova che l’infrazione è stata commessa in un altro Stato. Come ha giustamente
osservato la [OSCURATO:PERSONA], nulla consente di concludere che la valutazione dei documenti prodotti a tal fine, anche ammesso
che essi siano forniti l’ultimo giorno del termine di tre mesi, non possa avvenire rispettando il termine di due giorni successivi
allo spirare del termine di tre mesi, prorogato, in casi particolari debitamente giustificati, di dodici giorni supplementari
per un termine massimo di quattordici giorni.
87 Risulta da tutte le considerazioni precedenti che deve essere respinto l’argomento del governo tedesco secondo cui i termini
di undici e tre mesi sono termini unicamente indicativi e che la procedura di riscossione non deve essere imperativamente
avviata alla scadenza del termine di tre mesi giacché, alla scadenza di tale termine, le autorità doganali competenti sarebbero
nell’impossibilità materiale di dare inizio alla procedura di riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale.
88 Infine, la comunicazione dell’importo dell’obbligazione all’obbligato principale immediatamente dopo la scadenza del termine
di tre mesi non rappresenta un onere sproporzionato per quest’ultimo. Infatti, qualora risulti successivamente che l’operazione
di transito comunitario si è svolta regolarmente e nei termini fissati o che essa è terminata in ritardo senz’altra irregolarità,
l’obbligato principale può ottenere il rimborso delle somme versate, rimborso che, dopo l’adozione del codice, è espressamente
previsto all’art. 236, n. 1, di quest’ultimo, quando è accertato che, ai sensi dell’art. 204, n. 1, del codice, in combinato
disposto con l’art. 859 del regolamento di applicazione, l’inadempimento non ha avuto in pratica conseguenze per il corretto
funzionamento del regime doganale considerato.
89 Come risulta dalle considerazioni precedenti, la comunicazione tardiva dell’importo dei dazi corrispondenti, nell'inosservanza
degli artt. 221, n. 1, e 218, n. 3, del codice, comporta necessariamente un ritardo nell’accertamento dei diritti delle Comunità
sulle risorse proprie ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 1552/89. Infatti, secondo quest’ultima disposizione, tale diritto
è accertato «non appena» l’autorità competente dello Stato membro ha comunicato al soggetto passivo l’importo dovuto, comunicazione
che deve essere effettuata non appena è nota l’identità del soggetto passivo e non appena l’importo del diritto può essere
calcolato dalle autorità amministrative competenti, in ottemperanza a tutte le disposizioni comunitarie applicabili in materia,
nella fattispecie quelle del codice e del regolamento d’applicazione.
90 Di conseguenza, la prima censura deve essere considerata fondata con riferimento tanto alle disposizioni del codice e del
regolamento di applicazione quanto a quelle dei regolamenti, sostanzialmente identici, in precedenza vigenti durante il periodo
preso in considerazione dal presente ricorso.
91 Alla luce delle considerazioni che precedono si deve concludere che, mettendo troppo tardi a disposizione della Comunità le
sue risorse proprie, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti che derivano dagli
artt. 49 del regolamento n. 1214/92 e 379 del regolamento d’applicazione, in combinato disposto con l’art. 2, n. 1, del regolamento
n. 1552/89.
Sulle spese
92 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], rimasta essenzialmente soccombente,
dev’essere condannata alle spese. Ai sensi del n. 4 del detto articolo, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Mettendo troppo tardi a disposizione della Comunità le sue risorse proprie, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno
agli obblighi ad essa incombenti che derivano dagli artt. 49 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 21 aprile 1992, n. 1214,
recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario, e 379 del regolamento
della [OSCURATO:PERSONA] 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio
n. 2913/92 che introduce il codice doganale comunitario, in combinato disposto con l’art. 2, n. 1, del regolamento (CEE, Euratom)
del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle
risorse proprie delle Comunità.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
4)
[OSCURATO:PERSONA] del Belgio sopporterà le proprie spese.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.