CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 dicembre 2024
Cassazione n. 34911/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7845/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.217/2024 depositata il 14/02/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e considerato che non consta l’accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 1 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che si deve provvedere sulle spese, le quali possono liquidarsi come in dispositivo, previa compensazione della metà, in ragione della desistenza dal giudizio della ricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese alla parte resistente che, previa compensazione della metà liquida in euro 5.000,00. Così deciso in Roma,il 23/12/2024. [OSCURATO:PERSONA]