CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32458/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che i ricorsi sono inammissibili, perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto volte a contrastare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (viene fatto un assorbente riferimento al difetto di elementi positivamente valorizzabili e ai plurimi precedenti, anche recenti, di Scialpi e al precedente di Pesare per i reati di cui agli artt. 337 e 378 cod. pen.), sviluppato con argomentazioni logiche che portano il relativo giudizio al riparo da rilievi prospettabili in sede di legittimità; considerato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3