CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024
Cassazione n. 30793/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 151-9336/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., è del tutto aspecifico, giacché -nell'evidenziare correttamente che ai fini della valutazione della entità del danno patrimoniale provocato, in caso di più reati avvinti dalla continuazione, non bisogna aver riguardo al danno complessivamente cagionato, ma a quello provocato da ogni singola condotta decettiva (Sez. 2, n. 9351 del 8/02/2018, Rv. 272270 - 01)- non specifica (né lo aveva precisato con i motivi di gravame spesi nel merito) l'entità del danno patrimoniale provocato da ciascuna condotta di fraudolenta insolvenza, così non consentendo al giudice della impugnazione di valutare la fondatezza del rilievo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.