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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 49938/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 17 febbraio 2022 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del tribunale che il 3 giugno 2019 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], Cannata e Luigi e [OSCURATO:PERSONA] per concorso nei reati di tentata estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche del reato di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA] e tentata violenza privata in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Con un unico atto di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono:

2.1. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto che sarebbe stato più corretto qualificare come esercizio arbitrario delle proprie ragioni considerato che gli imputati avevano agito nella convinzione che il proprio proposito fosse giusto.

Viene altresì evidenziato come la considerazione espressa dalla Corte territoriale, secondo la quale il Calandra avrebbe assecondato le richieste per mera soggezione non esclude l'elemento soggettivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Lamentano che la sentenza fornisce una motivazione contraddittoria oltre che apparente con riguardo alla richiesta riqualificazione giuridica dei fatti;

2.2. vizio della motivazione per travisamento della prova.

Evidenziano che alcuni testi escussi in dibattimento hanno escluso la loro presenza nell'ufficio del padre il giorno 11/03/2015.

Nonostante ciò, il provvedimento impugnato nega valore alle dichiarazioni della teste Graffagnini anche in ragione della circostanza che la teste non aveva un ricordo particolarmente preciso della vicenda.

Rilevano che dalla lettura della sentenza impugnata emerge la contraddizione del ragionamento argomentativo seguito dalla corte perché il cattivo ricordo della donna era legato alla presenza o meno di altre persone e non anche alla presenza quel giorno degli odierni imputati;

2.3. Mancanza di motivazioni in ordine alla qualificazione dei fatti come lesioni e non come percosse;

2.4. vizio della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e all'entità della pena.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato autonomo ricorso con tre motivi analoghi a quelli dei coimputati.

4. I ricorsi che sono del tutto sovrapponibili sono palesemente inammissibili, in quanto i ricorrenti con riguardo ai motivi sub. 1) e 2)- che investono il giudizio di responsabilità e la qualificazione del fatto come concorso in tentata estorsione - si sono limitati a reiterare doglianze che si riflettono esclusivamente sui criteri di valutazione del materiale probatorio, puntualmente delibato dei giudici d'appello che hanno offerto - su tutti i punti della vicenda, ora nuovamente rievocati - una motivazione del tutto esauriente, contestabile solo proponendo una non consentita lettura alternativa dei fatti, per di più articolate in forza di argomentazioni nella sostanza aspecifiche.

I motivi risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l'enunciato impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale.

Statuizioni, sviluppate sulla base di un completo corredo argomentativo, proprio sui punti -qualificazione giuridica dei fatti come concorso in tentata estorsione e non come concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (pagg. 12-13), valutazione della deposizione Graffagnini (pagg. 10-11) in relazione ai quali i ricorrenti hanno svolto le rispettive censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte.

D'altra parte, i ricorrenti hanno finito per reiterare le stesse questioni di fatto già agitate in sede di appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità.

Il che rende i motivi inammissibili anche perché nella sostanza generici.

4.1. Il terzo motivo è inammissibile perché investe valutazione di merito e non è stato devoluto in appello.

4.2. La motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di diniego delle attenuanti generiche e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte di doglianze, ancora una volta aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso.

5. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili e ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende

6. L'assenza di un apporto al processo nella conclusione delle parti civili, che si sono limitate a chiedere la conferma della sentenza, ne impedisce la liquidazione. (così Cass: n. 36805 del 2015 rv. 264906 - 01, n. 38227 del 2018 rv. 273802 - 01, n. 7425 del 2016 rv. 265974 - 01, n. 44280 del 2016 rv. 268139 - 01, n. 30743 del 2019 rv. 277152 - 01, n. 6052 del 2016 rv. 266021 - 01, n. 31983 del 2019 rv. 277155 - 01, n. 12784 del 2020 rv. 278834 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Roma 21/09/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. Motivi della decisione 1. Con sentenza in data 17 febbraio 2022 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del tribunale che il 3 giugno 2019 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], Cannata e Luigi e [OSCURATO:PERSONA] per concorso nei reati di tentata estorsione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche del reato di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA] e tentata violenza privata in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con un unico atto di ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono: 2.1. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto che sarebbe stato più corretto qualificare come esercizio arbitrario delle proprie ragioni considerato che gli imputati avevano agito nella convinzione che il proprio proposito fosse giusto. Viene altresì evidenziato come la considerazione espressa dalla Corte territoriale, secondo la quale il Calandra avrebbe assecondato le richieste per mera soggezione non esclude l'elemento soggettivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Lamentano che la sentenza fornisce una motivazione contraddittoria oltre che apparente con riguardo alla richiesta riqualificazione giuridica dei fatti; 2.2. vizio della motivazione per travisamento della prova. Evidenziano che alcuni testi escussi in dibattimento hanno escluso la loro presenza nell'ufficio del padre il giorno 11/03/2015. Nonostante ciò, il provvedimento impugnato nega valore alle dichiarazioni della teste Graffagnini anche in ragione della circostanza che la teste non aveva un ricordo particolarmente preciso della vicenda. Rilevano che dalla lettura della sentenza impugnata emerge la contraddizione del ragionamento argomentativo seguito dalla corte perché il cattivo ricordo della donna era legato alla presenza o meno di altre persone e non anche alla presenza quel giorno degli odierni imputati; 2.3. Mancanza di motivazioni in ordine alla qualificazione dei fatti come lesioni e non come percosse; 2.4. vizio della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e all'entità della pena. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato autonomo ricorso con tre motivi analoghi a quelli dei coimputati. 4. I ricorsi che sono del tutto sovrapponibili sono palesemente inammissibili, in quanto i ricorrenti con riguardo ai motivi sub. 1) e 2)- che investono il giudizio di responsabilità e la qualificazione del fatto come concorso in tentata estorsione - si sono limitati a reiterare doglianze che si riflettono esclusivamente sui criteri di valutazione del materiale probatorio, puntualmente delibato dei giudici d'appello che hanno offerto - su tutti i punti della vicenda, ora nuovamente rievocati - una motivazione del tutto esauriente, contestabile solo proponendo una non consentita lettura alternativa dei fatti, per di più articolate in forza di argomentazioni nella sostanza aspecifiche. I motivi risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l'enunciato impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, sviluppate sulla base di un completo corredo argomentativo, proprio sui punti -qualificazione giuridica dei fatti come concorso in tentata estorsione e non come concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (pagg. 12-13), valutazione della deposizione Graffagnini (pagg. 10-11) in relazione ai quali i ricorrenti hanno svolto le rispettive censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. D'altra parte, i ricorrenti hanno finito per reiterare le stesse questioni di fatto già agitate in sede di appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità. Il che rende i motivi inammissibili anche perché nella sostanza generici. 4.1. Il terzo motivo è inammissibile perché investe valutazione di merito e non è stato devoluto in appello. 4.2. La motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di diniego delle attenuanti generiche e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte di doglianze, ancora una volta aspecifiche, dedotte sul punto in sede di ricorso. 5. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili e ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende 6. L'assenza di un apporto al processo nella conclusione delle parti civili, che si sono limitate a chiedere la conferma della sentenza, ne impedisce la liquidazione. (così Cass: n. 36805 del 2015 rv. 264906 - 01, n. 38227 del 2018 rv. 273802 - 01, n. 7425 del 2016 rv. 265974 - 01, n. 44280 del 2016 rv. 268139 - 01, n. 30743 del 2019 rv. 277152 - 01, n. 6052 del 2016 rv. 266021 - 01, n. 31983 del 2019 rv. 277155 - 01, n. 12784 del 2020 rv. 278834 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Roma 21/09/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente