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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 24256/2023

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igliere - Rel.

ORDINANZA sul ricorso 90/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] Mariano in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3497/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi [OSCURATO:PERSONA]) ha concesso in noleggio alla società TEP surl due mezzi da lavoro ([OSCURATO:PERSONA] ed un escavatore bob-cat): non avendo ricevuto il pagamento del corrispettivo, ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per la somma di 72.600,00 euro dal Tribunale di Nola. 2.-A tale decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la TEP adducendo che i beni erano stati consegnati con otto giorni di ritardo e che comunque non erano perfettamente funzionanti,oltre che privi di assicurazione. 2.1.-Nel giudizio di opposizione la [OSCURATO:PERSONA] ha dapprima chiesto l’adempimento del contratto, e dunque ribadito la richiesta di pagamento del prezzo, e poi mutato tale domanda in quella di arricchimento ingiustificato ex articolo 2041 c.c. 3.-Il Tribunale di Nola ha revocato il decreto ingiuntivo, accogliendo però parzialmente la domanda di arricchimento ingiustificato.

Successivamente, la Corte di Appello di Napoli ha integralmente accolto le domande della Tep, dichiarando inammissibile quella di arricchimento ingiustificato fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] e disponendo la restituzione di quanto, in ragione dell’accoglimento in primo grado di tale domanda, la Tep aveva dovuto alla [OSCURATO:PERSONA] corrispondere. 4.-Avverso tale decisione ricorre la [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi.

La TEP si è costituita con controricorsoe memoria e chiede il rigetto della impugnazione.

Considerato che 5.-Con il primo motivo di ricorso si prospetta violazione dell’articolo 2041 c.c.

La censura è rivolta alla parte della sentenza impugnata in cui si ritiene inammissibile la domanda di arricchimento ingiustificato: la ricorrente l’aveva proposta con le note di cui all’articolo 183 c.p.c., come mutamento della originaria domanda di adempimento.

Sostiene la ricorrente che la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che la domanda di arricchimento può ben essere proposta in via subordinata a quella principale, anche nei termini di cui all’articolo 183 c.p.c. e che dunque è errato averla dichiara inammissibile.

Il motivo è inammissibile.

Non coglie la ratiodella decisione, che è un altra: i giudici di appello non fanno questione di tardività della domanda, ma del difetto di sussidiarietà.

In altri termini, essi ritengono che, poiché la new Age aveva (e l’ha esercitata) un’azione basata sul contratto, ossia sul titolo, che è stata rigettata nel merito, non poteva proporre altresì, neanche in via subordinata, la domanda di arricchim ento, la quale presuppone che il titolo manchi, ossia che non si abbia un’azione fondata su un titolo e che dunque l’unica possibile sia quella di arricchimento (p. 7).

Questa ratio, peraltro corretta (tra le altre Cass. 17410/ 2020), non è qui affatto contestata, essendosi limitat a , si ripete, la ricorrente a sostenere che la domanda di arricchimento può ben essere proposta in via subordinata nei termini di cui all’articolo 183 c.p.c., che è questione che presuppone che quella domanda possa essere propostain quanto non ve ne sia un’altra utile. 6.-Il secondo motivo prospetta violazione degli articoli 244, 115, 116 e

112. c.p.c.

Secondo la ricorrente, la Corte di Appello è incorsa in una erronea valutazione delle prove, ossia ha posto a base della sua decisione la circostanza, non provata ed anzi smentita in atti, che i mezzi non erano funzionanti, quando invece la Tep non aveva fornito prova dei vizi, ed anzi,era in atti la prova contraria.

Il motivo è inammissibile.

Intanto, mira ad una rivalutazione d elle prove, e dunque ad un diverso accertamento dei fatti, ma soprattutto non coglie la ratio decidendi, che è nel senso di un difetto di allegazione e prova da parte della locatrice, ossia della [OSCURATO:PERSONA]: i giudici di merito, con accertamento qui non censurabile, hanno (p. 5-6-) ritenuto che l’appellante non ha neanche indicato su quali documenti, in primo grado, è basata la prova dell’effettivo utilizzo dei mezzi, ed il motivo di appello sulla prova di tale asserto (come di quelli relativi al corretto adempimento) è dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 342 c.p.c., per difetto di specifica allegazione.

Questa ratioa sua volta non è qui contestata. 7.-Il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 1258, 1181, 1256 c.c.

Secondo la ricorrente l’inadempimento, da parte sua, ove mai vi sia stato, è da ritenersi parziale, e dunque non tale da giustificare la risoluzione, o meglio, di gravità tale da non poterla giustificare.

Ancora una volta il motivo è inammissibile, per le ragioni dette prima.

I giudici di merito hanno accertato un inadempimento non parziale, ma della intera prestazione (locazione di beni non utilizzabili): non emerge dalla decisione impugnata che la risoluzione è stata pronunciata per effetto di un inadempimento solo parziale. 8.-Con il quarto motivo si prospetta violazione degli articoli 104 e 112 c.p.c.

Secondo la ricorrente i giudici di merito avrebbero ritenuto proponibile una domanda di riduzione del prezzo, pur in presenza di una domanda, antitetica, di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità: o l’una o l’atra.

Non potevano i giudici ritenerle entrambe ammissibili.

Il motivo è inammissibile.

Come risulta dalla decisione impugnata, e del resto la ricorrente non allega alcunché a dimostrazione di quale fossero le richieste originariedi cui si duole, la domanda di riduzione del prezzo è stata chiesta dalla TEP solo in subordine a quella di risoluzione: questa domanda, in via subordinata di certo ammissibile, risulta poi aggetto di rinuncia con le memorie di cui all’articolo 183 c.p.c. (p. 3 della sentenza), all’esito delle quali è residuata solo quella di risoluzione (per inadempimento, ed in subordine, per eccessiva onerosità).

Il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di 4200,00 euro oltre 200,00 euro per esborsi.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ult

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 90/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] Mariano in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3497/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi [OSCURATO:PERSONA]) ha concesso in noleggio alla società TEP surl due mezzi da lavoro ([OSCURATO:PERSONA] ed un escavatore bob-cat): non avendo ricevuto il pagamento del corrispettivo, ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per la somma di 72.600,00 euro dal Tribunale di Nola. 2.-A tale decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la TEP adducendo che i beni erano stati consegnati con otto giorni di ritardo e che comunque non erano perfettamente funzionanti,oltre che privi di assicurazione. 2.1.-Nel giudizio di opposizione la [OSCURATO:PERSONA] ha dapprima chiesto l’adempimento del contratto, e dunque ribadito la richiesta di pagamento del prezzo, e poi mutato tale domanda in quella di arricchimento ingiustificato ex articolo 2041 c.c. 3.-Il Tribunale di Nola ha revocato il decreto ingiuntivo, accogliendo però parzialmente la domanda di arricchimento ingiustificato. Successivamente, la Corte di Appello di Napoli ha integralmente accolto le domande della Tep, dichiarando inammissibile quella di arricchimento ingiustificato fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] e disponendo la restituzione di quanto, in ragione dell’accoglimento in primo grado di tale domanda, la Tep aveva dovuto alla [OSCURATO:PERSONA] corrispondere. 4.-Avverso tale decisione ricorre la [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi. La TEP si è costituita con controricorsoe memoria e chiede il rigetto della impugnazione. Considerato che 5.-Con il primo motivo di ricorso si prospetta violazione dell’articolo 2041 c.c. La censura è rivolta alla parte della sentenza impugnata in cui si ritiene inammissibile la domanda di arricchimento ingiustificato: la ricorrente l’aveva proposta con le note di cui all’articolo 183 c.p.c., come mutamento della originaria domanda di adempimento. Sostiene la ricorrente che la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che la domanda di arricchimento può ben essere proposta in via subordinata a quella principale, anche nei termini di cui all’articolo 183 c.p.c. e che dunque è errato averla dichiara inammissibile. Il motivo è inammissibile. Non coglie la ratiodella decisione, che è un altra: i giudici di appello non fanno questione di tardività della domanda, ma del difetto di sussidiarietà. In altri termini, essi ritengono che, poiché la new Age aveva (e l’ha esercitata) un’azione basata sul contratto, ossia sul titolo, che è stata rigettata nel merito, non poteva proporre altresì, neanche in via subordinata, la domanda di arricchim ento, la quale presuppone che il titolo manchi, ossia che non si abbia un’azione fondata su un titolo e che dunque l’unica possibile sia quella di arricchimento (p. 7). Questa ratio, peraltro corretta (tra le altre Cass. 17410/ 2020), non è qui affatto contestata, essendosi limitat a , si ripete, la ricorrente a sostenere che la domanda di arricchimento può ben essere proposta in via subordinata nei termini di cui all’articolo 183 c.p.c., che è questione che presuppone che quella domanda possa essere propostain quanto non ve ne sia un’altra utile. 6.-Il secondo motivo prospetta violazione degli articoli 244, 115, 116 e 112. c.p.c. Secondo la ricorrente, la Corte di Appello è incorsa in una erronea valutazione delle prove, ossia ha posto a base della sua decisione la circostanza, non provata ed anzi smentita in atti, che i mezzi non erano funzionanti, quando invece la Tep non aveva fornito prova dei vizi, ed anzi,era in atti la prova contraria. Il motivo è inammissibile. Intanto, mira ad una rivalutazione d elle prove, e dunque ad un diverso accertamento dei fatti, ma soprattutto non coglie la ratio decidendi, che è nel senso di un difetto di allegazione e prova da parte della locatrice, ossia della [OSCURATO:PERSONA]: i giudici di merito, con accertamento qui non censurabile, hanno (p. 5-6-) ritenuto che l’appellante non ha neanche indicato su quali documenti, in primo grado, è basata la prova dell’effettivo utilizzo dei mezzi, ed il motivo di appello sulla prova di tale asserto (come di quelli relativi al corretto adempimento) è dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 342 c.p.c., per difetto di specifica allegazione. Questa ratioa sua volta non è qui contestata. 7.-Il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 1258, 1181, 1256 c.c. Secondo la ricorrente l’inadempimento, da parte sua, ove mai vi sia stato, è da ritenersi parziale, e dunque non tale da giustificare la risoluzione, o meglio, di gravità tale da non poterla giustificare. Ancora una volta il motivo è inammissibile, per le ragioni dette prima. I giudici di merito hanno accertato un inadempimento non parziale, ma della intera prestazione (locazione di beni non utilizzabili): non emerge dalla decisione impugnata che la risoluzione è stata pronunciata per effetto di un inadempimento solo parziale. 8.-Con il quarto motivo si prospetta violazione degli articoli 104 e 112 c.p.c. Secondo la ricorrente i giudici di merito avrebbero ritenuto proponibile una domanda di riduzione del prezzo, pur in presenza di una domanda, antitetica, di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità: o l’una o l’atra. Non potevano i giudici ritenerle entrambe ammissibili. Il motivo è inammissibile. Come risulta dalla decisione impugnata, e del resto la ricorrente non allega alcunché a dimostrazione di quale fossero le richieste originariedi cui si duole, la domanda di riduzione del prezzo è stata chiesta dalla TEP solo in subordine a quella di risoluzione: questa domanda, in via subordinata di certo ammissibile, risulta poi aggetto di rinuncia con le memorie di cui all’articolo 183 c.p.c. (p. 3 della sentenza), all’esito delle quali è residuata solo quella di risoluzione (per inadempimento, ed in subordine, per eccessiva onerosità). Il ricorso va rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di 4200,00 euro oltre 200,00 euro per esborsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ult
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