CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01792/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo.4: , /1",s t-'17, O udi • ifensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 28 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che ha ritenuto responsabile [OSCURATO:PERSONA], n.q. di amministratore unico della Edilvesa s.r.I., dichiarata fallita il 18 luglio 2011, dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale specifica. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando sette motivi, proposti tutti a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e qui riportati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti di quanto strettamente necessario ai fini della decisione. 2.1. Con il primo motivo concernente, nello specifico, il trasferimento di beni immobili nel 2010 dalla società al fratello dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], al prezzo convenuto di euro 100.000,00 (di cui euro 69.552,11, secondo la prospettazione accusatoria, mai corrisposti nonostante l'attestazione, ritenuta falsa, nell'atto notarile dell' integrale pagamento del prezzo), rileva il ricorrente che non sarebbe configurabile né l'elemento oggettivo né l'elemento soggettivo in quanto, al momento della stipulazione della compravendita, lo stato di insolvenza non si era ancora manifestato (il fallimento è stato dichiarato nel 2011 e la società aveva cessato ogni attività nel 2009) e, pertanto, non era configurabile in capo al ricorrente la volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. 2.2. Con il secondo motivo proposto con riferimento al contratto di compravendita stipulato dalla società con la nipote dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente rappresenta che la Corte non avrebbe considerato il fatto che il prezzo, non entrato nelle casse sociali, era stato diviso tra i fratelli Versaci essendo questi creditori di ingenti somme nei confronti della società e, pertanto, il prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile sarebbe stato utilizzato per estinguere i crediti di natura privilegiata che i soci vantavano nei confronti dell'ente. Anche in questo caso non sussisterebbe in capo all'imputato la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una diversa destinazione rispetto a quella di garanzia delle obbligazioni contratte. In subordine, al più, sarebbe da configurarsi una bancarotta fraudolenta preferenziale, ex art. 216, comma 3, I. fall., posto che la condotta dell'imputato sarebbe stata volta esclusivamente allo scopo di favorire alcuni creditori ai danni di altri. 2.3. Con il terzo motivo, proposto con riferimento all'addebito concernente prelievi dai conti correnti societari privi di giustificazione, si lamenta che la Corte d'appello, nonostante le testimonianze rese da alcuni dipendenti, avrebbe disatteso le affermazioni dell' imputato nonché di [OSCURATO:PERSONA], concordi nel dichiarare che i dipendenti e i fornitori venivano generalmente pagati in contanti. Si rileva poi che l'imputato è stato ritenuto responsabile di tutti i prelievi eseguiti sui conti correnti e societari senza tenere conto che, secondo quanto dichiarato dal curatore, all'imputato erano riferibili solo i prelievi per euro 114.805,00. 2.4. Con il quarto motivo proposto con riferimento ai presunti canoni di locazione asseritamente riscossi dall'imputato, si rileva nel ricorso che non sarebbe stata raggiunta la benché minima prova di tale riscossione in quanto, peraltro, molti immobili erano stati dati in comodato gratuito e in ogni caso la pubblica accusa non avrebbe offerto la prova dell'effettivo pagamento delle somme nelle mani dell'imputato da parte dei conduttori. 2.5. Con il quinto motivo, con riferimento alla distrazione dei beni indicati nel libro cespiti e dei veicoli intestati alla società, si rileva che la Corte di merito nel ritenere responsabile l'imputato avrebbe utilizzato elementi del tutto generici per di più non riferiti al ricorrente. 2.6. Col sesto motivo si lamenta sempre la violazione della legge fallimentare in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale specifica. Si rappresenta che, come riconosciuto dal curatore, l'impresa era cessata nel 2009 per cui il mancato aggiornamento dei registri contabili non sarebbe dipeso dalla volontà di rendere impossibile la ricostruzione delle vicende societarie, bensì dalla sostanziale inattività della società e dal deteriorarsi dei rapporti con il commercialista della stessa. In subordine, si deduce che la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come bancarotta semplice per irregolare e incompleta tenuta dei libri e delle scritture contabili prescritti dalla legge nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento. L'imputato si sarebbe limitato solo a non aggiornare i libri contabili e a non incaricare un nuovo professionista per lo svolgimento di tale compito. 2.7. Col settimo motivo si lamenta infine che le attenuanti generiche non erano state concesse sulla sola base della mancata collaborazione da parte dell'imputato con il curatore. La Corte avrebbe omesso di valutare che l'imputato non aveva conseguito alcun profitto dai fatti addebitatigli diversamente dal fratello a cui erano state, invece, concesse le suddette attenuanti. La pena avrebbe dovuto essere contenuta nei limiti del minimo edittale con la concessione delle generiche prevalenti sulle contestate aggravanti. 4. Il ricorso è inammissibile. Tutti i motivi articolati dal ricorrente lamentano la violazione della legge fallimentare. Orbene, conformemente a quanto affermato in modo costante dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. concerne «l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta), sicché la denuncia di tale vizio va tenuta distinta dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione» (Sez. 5, n. 47575 del 0711012016, Altoè, Rv. 268404 - 01; Sez. U civ., n. 10313 del 05/05/2006, Rv. 589877; Sez. 5 civ., n. 8315 del 04/04/2013, Rv. 626129) ed estranea al ricorso in esame. Orbene, il ricorrente, nel lamentare sempre ed esclusivamente la violazione di legge, non deduce il vizio di motivazione nei termini sopra indicati, ma, reiterando sostanzialmente i medesimi motivi proposti con il ricorso in appello, censura il contenuto della motivazione, svolgendo deduzioni sulla non pertinenza degli elementi richiamati dalla Corte d'appello e sull'erronea valutazione degli elementi probatori di talché il ricorso deve ritenersi nel suo complesso inammissibile. Deve peraltro rilevarsi, ad ogni buon conto, che la motivazione resa dalla Corte d'appello, fungi dal ritenersi mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito, è invece completa, coerente e ragionevole là dove, dopo aver richiamato la motivazione del Tribunale — che in modo completo ha esaminato la versione dell'imputato e, raffrontando la stessa con le prove raccolte nel corso dell'istruttoria, ne ha ravvisato l'assoluta inconsistenza — ha riportato, con dovizia di particolari, le dichiarazioni rese dal curatore del fallimento, evidenziando, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, che l'imputato era da ritenersi perfettamente a conoscenza, nel 2010, e cioè al momento dei trasferimenti immobiliari (al fratello, senza pagamento integrale del prezzo pattuito, comunque di gran lunga inferiore al valore di mercato; alla nipote, mai dichiaratasi creditrice della società, senza versamento del prezzo nelle casse sociali) e delle altre operazioni ciistrattive di cui all'imputazione, del grave pregiudizio che siffatte condotte avrebbero potuto causare ai creditori, anche considerando che «lo stato di insolvenza si era manifestato già dall'inizio dell'anno 2007, che !a società era inattiva dal 2009 e che il bilancio della fallita al 31 dicembre 2009 si era chiuso con un debito di complessivi euro 628.059,00» Analoghe considerazioni, anche in ordine alla completezza e logicità della motivazione, valgono con riferimento a tutte le altre censure svolte sempre con riferimento al vizio di violazione di legge e a cui il Giudice distrettuale ha fornito una puntuale risposta con cui il ricorrente non si confronta minimamente essendosi limitato a reiterare le medesime deduzioni senza apportare alcun elemento di novità.7. Tali considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3000,00. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore de