CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2025
Cassazione n. 17362/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il difetto motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente ed al trattamento sanzionatorio inflitto (quanto al contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza), è manifestamente infondato perché inerente ad asserito difetto e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dalla lettura del provvedimento impugnato; che, nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è esente da censure, essendo stata adeguatamente motivata sia l'integrazione di tutti gli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 517 e 648 cod. pen., sia pure la congruità della pena inflitta (si vedano, in particolare, pagg. 9 - 11 della sentenza impugnata); che, peraltro, la doglianza relativa al contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza in punto di trattamento sanzionatorio inflitto (su cui la Corte territoriale ha autonomamente motivato alle pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata), non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come ben si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pag. 6 - 9 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/04/2025