CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 marzo 2025
Cassazione n. 30914/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 20/03/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decretò legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette la memoria a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi alle ragioni espresse a sostegno delle censure formulate nell'atto di gravame, ne ha invocato l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 marzo 2025 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia il 22 novembre 2022, di condanna di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui aagli artt. 76 d.P.R. 445/000 e 483 cod.pen., alla pena di mesi dieci di reclusione (cui il Tribunale era giunto partendo dalla pena base di mesi sei di reclusione, aumentati per la recidiva a mesi dieci di reclusione), ritenuta la recidiva reiterata ed esclusa quella specifica, ha rideterminato la pena in mesi sei di reclusione (secondo il seguente calcolo: pena base mesi sei di reclusione, aumentata della metà per la recidiva reiterata, ridotta per il rito a mesi sei, . 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo di difensore di fiducia, ricorso per l'annullamento della sentenza della Corte territoriale, affidata ad un unico motivo, svolto ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., per manifesta illogicità della motivazione in merito al riconoscimento della recidiva reiterata. 2.1. La Corte di appello ha ritenuto la recidiva reiterata sussistente sulla base di quanto emerge dal casellario, tale da non poter essere esclusa in quanto espressione di maggiore pericolosità ed inclinazione a delinquere, di poi argomentando che «alla stregua di tali risultanze può ritenersi che la condotta di falso per cui è rocesso rappresenta la prosecuzione di un percorso delinquenziale intrapreso d"-empo e non interrotto». Motivazione, secondo prospettazione difensiva, apparente, per difetto della valutazione necessaria ed ulteriore rispetto alla mera ricognizione dell'esistenza di precedenti, risalenti a molti anni prima: per stupefacenti, nel 2004, rapine aggravate nel 2007, reati eterogeni rispetto quello recato dalla sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Osserva il Collegio che è compito del Giudice verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419, secondo cui ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960). 2. Ciò premesso la valutazione della Corte territoriale, nel silenzio al proposito del Tribunale, risulta, effettivamente, carente. Avendo la Corte di appello omesso tali necessarie valutazioni su un punto decisivo per il giudizio ed oggetto di specifica doglianza, la sentenza va annullata con rinvio limitatamente alla valutazione della recidiva per nuovo esame sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione della recidiva e rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità de