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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 23043/2026

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p.a.), in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’[OSCURATO:PERSONA];– controricorrente-ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia, Sezione Staccata di Caltanissetta, n. 1513/07/2018,depositata in data 9 aprile 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 32248/2018Numero sezionale 5338/2026Numero di raccolta generale 23043/2026Data pubblicazione 10/07/20261.

La società contribuente impugnava innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Caltanissetta la cartella n.29220090016333759, emessa ex artt. 36bis d.P.R. n. 600/1973 e54bis d.P.R. n. 633/1972, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a chiedevail pagamento di Euro 499.183,73 per omesso versamento di IVA edIRAP dell’anno 2005 e per il recupero del credito di imposta perinvestimenti in aree svantaggiate e per incremento occupazionale.La cartella scaturiva da un controllo automatizzato delladichiarazione dei redditi presentata dalla società nel 2006 (Mod.Unico) eseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’ADE di Caltanissetta,che aveva provveduto all’iscrizione a ruolo del detto importo.A sostegno del ricorso la contribuente deduceva la illegittimitàdell’atto per la mancata indicazione del responsabile delprocedimento, per la mancata sottoscrizione, per difetto dimotivazione e per la violazione degli artt. 36bis e 54bis cit.Sia l’ADE sia la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituivano contestandogli avversi assunti; in particolare, l’agente della riscossione chiedevadichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.La CTP accoglieva il ricorso.2.

L’ADE proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Caltanissetta,contestando la decisione dei giudici di prossimità; la contribuente sicostituiva chiedendo la conferma della sentenza; l’agente dellariscossione si costituiva insistendo nell’eccezione preliminare didifetto di legittimazione.La CTR rigettava l’appello ritenendo necessario, nella specie, ilprevio avviso di recupero del credito di imposta.3.

Contro la sentenza della CTR l’ADE propone ricorso percassazione affidato ad un motivo.

La società contribuente, puravendo ricevuto la notifica del ricorso a mezzo pec presso l’indirizzodei difensori costituiti in secondo grado, è rimasta intimata.

L’agenteNumero registro generale 32248/2018Numero sezionale 5338/2026Numero di raccolta generale 23043/2026della riscossione resiste con controricorso e spiega ricorsoData pubblicazione 10/07/2026incidentale affidato ad un motivo.È stata fissata l’adunanza camerale per il 3 luglio 2026.In data 11 giugno 2026 la Procura Generale, nella persona delSostituto Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositatomemoria con la quale ha chiesto accogliersi il ricorso dell’Ufficio erigettarsi quello dell’agente della riscossione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso principale l’ADE lamenta la«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 bis del D.P.R. n.600/1973 e dell’art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art.6 della legge n.212 del 2000, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 e 115 c.p.c. edell’art. 18 del D. Lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c.».La censura si sviluppa lungo due direttrici: da un lato, la CTRavrebbe errato nel ritenere necessario, prima della notifica dellacartella ex artt. 36bis e 54bis cit., l’invio dell’avviso bonario dipagamento; il patrono erariale sostiene, infatti, che quando, comenella specie, l’Ufficio si limiti a recuperare crediti di impostaindebitamente utilizzati in dichiarazione, per investimenti in areesvantaggiate e per incremento occupazionale mai dichiarati e,quindi, non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione,non occorra alcun avviso bonario, stante l’assenza di ‘incertezze suaspetti rilevanti della dichiarazione’.

Sotto altro aspetto, le imposteIRAP ed IVA iscritte a ruolo risultavano dovute in quanto dichiaratedalla stessa contribuente nella dichiarazione e da questa nonversate.Dall’altro lato, l’ADE lamenta un vizio di extra petita nellasentenza della CTR: in primo luogo, la contribuente nel ricorsointroduttivo aveva contestato unicamente il recupero dei versamentieffettuati utilizzando in compensazione il credito d’imposta perincremento occupazionale (e, in parte, ovvero per Euro 40.889,88,Numero registro generale 32248/2018Numero sezionale 5338/2026a fronte di Euro 53.917,00 indicato nella cartella); in secondo luogo,Numero di raccolta generale 23043/2026la CTR aveva rigettato l’appello avverso la sentenza della DCaTta Ppu,b bclihcaezio ne 10/07/2026aveva ritenuto necessario l’invio di un preventivo avviso diaccertamento e/o di liquidazione, nonostante ‘tale circostanza nonaveva costituito oggetto di contestazione e doglianza da parte dellacontribuente, la quale si era limitata a dichiarare i motivi di spettanzadel credito d’imposta ed a lamentare una presunta, illegittimariliquidazione mai avvenuta’ (pag. 11 del ricorso).1.1.

Il motivo è fondato nei termini appresso indicati.1.2.

Costituisce principio consolidato della giurisprudenza diquesta Corte quello secondo cui in tema di controlli delledichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlataalla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente,qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalleincongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché èlegittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degliartt. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54bis del d.P.R. n. 633 del1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero (exmultis, Cass. 20/02/2017, n. 4360).1.3.

Con particolare riferimento al caso di disconoscimento delcredito di imposta, si è affermato che è legittimo il disconoscimentodel credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato,ai sensi dell'art. 36bis d.p.r. 600/1973, qualora esso abbia caratterecartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla basedi un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi(Cass., 16/11/2018, n. 29582; conf.

Cass. 10/12/2021, n. 39331).Nei casi affrontati da questa Corte nelle decisioni appena citate sitrattava proprio del recupero di crediti di imposta per investimenti inaree svantaggiate, non indicati nel quadro RU della relativadichiarazione dei redditi modello Unico, quindi in una fattispecieperfettamente sovrapponibile a quella oggetto di esame.1.4.

Per questa Corte, dunque, l'attività dell'Ufficio accertatore,correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dalNumero registro generale 32248/2018Numero sezionale 5338/2026contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati daNumero di raccolta generale 23043/2026quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, noDna taim pupbblliicaazio ne 10/07/2026valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggioreimposta ai sensi degli artt. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54bisdel d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avvisodi recupero.1.5.

Nella specie, l'Agenzia delle entrate, con l'emissione dellacartella di cui agli artt. 36bis e 54bis cit., che non risulta precedutadalla comunicazione dell'avviso di irregolarità, si è limitata adisconoscere i crediti di imposta derivanti da incremento dellaoccupazione e per investimenti in aree svantaggiate, in quanto lacontribuente non li aveva dichiarati nella propria dichiarazione deiredditi, sicché la non spettanza dei detti crediti di imposta emergevaproprio dai dati risultanti dalla dichiarazione, senza, dunque, alcunavalutazione di questioni giuridiche, ma solo con la mera presa d'attodi tale omessa indicazione.1.6.

La CTR, pertanto, non ha fatto corretta applicazione deiprincipi testé enunciati; il motivo va accolto per quanto di ragione,con assorbimento dell’altro profilo (in realtà dedotto in terminialquanto oscuri).

Il giudice del rinvio dovrà, quindi, esaminare lealtre censure proposte dalla società contribuente, rimaste assorbitenella sentenza della CTR.2.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale l’agente dellariscossione deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., pernon avere la CTR pronunciato sull’eccezione di difetto dilegittimazione passiva, proposta sia in primo sia in secondo grado.2.1.

Il motivo è inammissibile.2.2.

È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione del viziodi omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per unverso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda oeccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzeNumero registro generale 32248/2018Numero sezionale 5338/2026Numero di raccolta generale 23043/2026siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroData pubblicazione 10/07/2026esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativocontenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/odel verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio,la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intantopuò esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrenteabbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072).2.3.

Nella specie la ricorrente incidentale ha indicato nel corpodel controricorso solo genericamente di aver proposto l’eccezione didifetto di legittimazione passiva sia in primo sia in secondo grado;non ha riportato stralci dell’atto (verosimilmente, le controdeduzioniin appello contenenti gravame incidentale), né lo ha allegato alricorso; di qui, l’inammissibilità del motivo.3.

In definitiva, il ricorso principale va accolto; la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Caltanissetta, indiversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Il ricorso incidentale va, invece, dichiarato inammissibile.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1bis del citato art. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez.

U. n.4315/2020).Numero registro generale 32248/2018Numero sezionale 5338/2026Numero di raccolta generale 23043/2026 P.Q.MData pubblicazione 10/07/2026La Corte accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,Sezione Staccata di Caltanissetta, in diversa composizione per nuovoesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;dichiara inammissibile il ricorso incidentale; dà atto della sussistenzadei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R.n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p.a.), in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’[OSCURATO:PERSONA];– controricorrente-ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia, Sezione Staccata di Caltanissetta, n. 1513/07/2018,depositata in data 9 aprile 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 32248/2018Numero sezionale 5338/2026Numero di raccolta generale 23043/2026Data pubblicazione 10/07/20261. La società contribuente impugnava innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Caltanissetta la cartella n.29220090016333759, emessa ex artt. 36bis d.P.R. n. 600/1973 e54bis d.P.R. n. 633/1972, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a chiedevail pagamento di Euro 499.183,73 per omesso versamento di IVA edIRAP dell’anno 2005 e per il recupero del credito di imposta perinvestimenti in aree svantaggiate e per incremento occupazionale.La cartella scaturiva da un controllo automatizzato delladichiarazione dei redditi presentata dalla società nel 2006 (Mod.Unico) eseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’ADE di Caltanissetta,che aveva provveduto all’iscrizione a ruolo del detto importo.A sostegno del ricorso la contribuente deduceva la illegittimitàdell’atto per la mancata indicazione del responsabile delprocedimento, per la mancata sottoscrizione, per difetto dimotivazione e per la violazione degli artt. 36bis e 54bis cit.Sia l’ADE sia la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si costituivano contestandogli avversi assunti; in particolare, l’agente della riscossione chiedevadichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.La CTP accoglieva il ricorso.2. L’ADE proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Caltanissetta,contestando la decisione dei giudici di prossimità; la contribuente sicostituiva chiedendo la conferma della sentenza; l’agente dellariscossione si costituiva insistendo nell’eccezione preliminare didifetto di legittimazione.La CTR rigettava l’appello ritenendo necessario, nella specie, ilprevio avviso di recupero del credito di imposta.3. Contro la sentenza della CTR l’ADE propone ricorso percassazione affidato ad un motivo. La società contribuente, puravendo ricevuto la notifica del ricorso a mezzo pec presso l’indirizzodei difensori costituiti in secondo grado, è rimasta intimata. L’agenteNumero registro generale 32248/2018Numero sezionale 5338/2026Numero di raccolta generale 23043/2026della riscossione resiste con controricorso e spiega ricorsoData pubblicazione 10/07/2026incidentale affidato ad un motivo.È stata fissata l’adunanza camerale per il 3 luglio 2026.In data 11 giugno 2026 la Procura Generale, nella persona delSostituto Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositatomemoria con la quale ha chiesto accogliersi il ricorso dell’Ufficio erigettarsi quello dell’agente della riscossione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso principale l’ADE lamenta la«violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 bis del D.P.R. n.600/1973 e dell’art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, nonché dell’art.6 della legge n.212 del 2000, in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 e 115 c.p.c. edell’art. 18 del D. Lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c.».La censura si sviluppa lungo due direttrici: da un lato, la CTRavrebbe errato nel ritenere necessario, prima della notifica dellacartella ex artt. 36bis e 54bis cit., l’invio dell’avviso bonario dipagamento; il patrono erariale sostiene, infatti, che quando, comenella specie, l’Ufficio si limiti a recuperare crediti di impostaindebitamente utilizzati in dichiarazione, per investimenti in areesvantaggiate e per incremento occupazionale mai dichiarati e,quindi, non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione,non occorra alcun avviso bonario, stante l’assenza di ‘incertezze suaspetti rilevanti della dichiarazione’. Sotto altro aspetto, le imposteIRAP ed IVA iscritte a ruolo risultavano dovute in quanto dichiaratedalla stessa contribuente nella dichiarazione e da questa nonversate.Dall’altro lato, l’ADE lamenta un vizio di extra petita nellasentenza della CTR: in primo luogo, la contribuente nel ricorsointroduttivo aveva contestato unicamente il recupero dei versamentieffettuati utilizzando in compensazione il credito d’imposta perincremento occupazionale (e, in parte, ovvero per Euro 40.889,88,Numero registro generale 32248/2018Numero sezionale 5338/2026a fronte di Euro 53.917,00 indicato nella cartella); in secondo luogo,Numero di raccolta generale 23043/2026la CTR aveva rigettato l’appello avverso la sentenza della DCaTta Ppu,b bclihcaezio ne 10/07/2026aveva ritenuto necessario l’invio di un preventivo avviso diaccertamento e/o di liquidazione, nonostante ‘tale circostanza nonaveva costituito oggetto di contestazione e doglianza da parte dellacontribuente, la quale si era limitata a dichiarare i motivi di spettanzadel credito d’imposta ed a lamentare una presunta, illegittimariliquidazione mai avvenuta’ (pag. 11 del ricorso).1.1. Il motivo è fondato nei termini appresso indicati.1.2. Costituisce principio consolidato della giurisprudenza diquesta Corte quello secondo cui in tema di controlli delledichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlataalla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente,qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalleincongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché èlegittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degliartt. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54bis del d.P.R. n. 633 del1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero (exmultis, Cass. 20/02/2017, n. 4360).1.3. Con particolare riferimento al caso di disconoscimento delcredito di imposta, si è affermato che è legittimo il disconoscimentodel credito di imposta operato a seguito di controllo automatizzato,ai sensi dell'art. 36bis d.p.r. 600/1973, qualora esso abbia caratterecartolare e non implichi valutazioni, in quanto effettuato sulla basedi un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi(Cass., 16/11/2018, n. 29582; conf. Cass. 10/12/2021, n. 39331).Nei casi affrontati da questa Corte nelle decisioni appena citate sitrattava proprio del recupero di crediti di imposta per investimenti inaree svantaggiate, non indicati nel quadro RU della relativadichiarazione dei redditi modello Unico, quindi in una fattispecieperfettamente sovrapponibile a quella oggetto di esame.1.4. Per questa Corte, dunque, l'attività dell'Ufficio accertatore,correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dalNumero registro generale 32248/2018Numero sezionale 5338/2026contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati daNumero di raccolta generale 23043/2026quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, noDna taim pupbblliicaazio ne 10/07/2026valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggioreimposta ai sensi degli artt. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54bisdel d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avvisodi recupero.1.5. Nella specie, l'Agenzia delle entrate, con l'emissione dellacartella di cui agli artt. 36bis e 54bis cit., che non risulta precedutadalla comunicazione dell'avviso di irregolarità, si è limitata adisconoscere i crediti di imposta derivanti da incremento dellaoccupazione e per investimenti in aree svantaggiate, in quanto lacontribuente non li aveva dichiarati nella propria dichiarazione deiredditi, sicché la non spettanza dei detti crediti di imposta emergevaproprio dai dati risultanti dalla dichiarazione, senza, dunque, alcunavalutazione di questioni giuridiche, ma solo con la mera presa d'attodi tale omessa indicazione.1.6. La CTR, pertanto, non ha fatto corretta applicazione deiprincipi testé enunciati; il motivo va accolto per quanto di ragione,con assorbimento dell’altro profilo (in realtà dedotto in terminialquanto oscuri). Il giudice del rinvio dovrà, quindi, esaminare lealtre censure proposte dalla società contribuente, rimaste assorbitenella sentenza della CTR.2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale l’agente dellariscossione deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., pernon avere la CTR pronunciato sull’eccezione di difetto dilegittimazione passiva, proposta sia in primo sia in secondo grado.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione del viziodi omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per unverso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda oeccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzeNumero registro generale 32248/2018Numero sezionale 5338/2026Numero di raccolta generale 23043/2026siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroData pubblicazione 10/07/2026esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativocontenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/odel verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio,la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intantopuò esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrenteabbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072).2.3. Nella specie la ricorrente incidentale ha indicato nel corpodel controricorso solo genericamente di aver proposto l’eccezione didifetto di legittimazione passiva sia in primo sia in secondo grado;non ha riportato stralci dell’atto (verosimilmente, le controdeduzioniin appello contenenti gravame incidentale), né lo ha allegato alricorso; di qui, l’inammissibilità del motivo.3. In definitiva, il ricorso principale va accolto; la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Caltanissetta, indiversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Il ricorso incidentale va, invece, dichiarato inammissibile.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1bis del citato art. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez. U. n.4315/2020).Numero registro generale 32248/2018Numero sezionale 5338/2026Numero di raccolta generale 23043/2026 P.Q.MData pubblicazione 10/07/2026La Corte accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnatae rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia,Sezione Staccata di Caltanissetta, in diversa composizione per nuovoesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;dichiara inammissibile il ricorso incidentale; dà atto della sussistenzadei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R.n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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