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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43324/2024

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guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi, proposti con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce i ricorrenti la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'individuazione del reato più grave ai fini della determinazione della competenza territoriale del giudice di primo grado, è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha respinto l'eccezione di incompetenza con corretti argomenti logici e secondo quanto espressamente previsto dal dato normativo di cui all'art. 16 cod. pen., individuando nel delitto di ricettazione il reato più grave fra quelli in concorso materiale (si veda, in particolare, pag. 3); considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 455 cod. pen., è altresì manifestamente infondato in quanto il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità degli imputati e della sussistenza del reato contestato (si veda, in particolare, pag. 4 sull'esclusione della riconoscibilità ictu ()cuti del falso e sulle modalità e circostanze in cui è avvenuto lo scambio), essendosi i ricorrenti limitati a proporre un motivo del tutto reiterativo al fine di introdurre una non consentita lettura alternativa del merito ((Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); osservato che il terzo motivo, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il reato di ricettazione contestato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data n ottobre 2024 La C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi, proposti con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce i ricorrenti la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'individuazione del reato più grave ai fini della determinazione della competenza territoriale del giudice di primo grado, è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha respinto l'eccezione di incompetenza con corretti argomenti logici e secondo quanto espressamente previsto dal dato normativo di cui all'art. 16 cod. pen., individuando nel delitto di ricettazione il reato più grave fra quelli in concorso materiale (si veda, in particolare, pag. 3); considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 455 cod. pen., è altresì manifestamente infondato in quanto il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità degli imputati e della sussistenza del reato contestato (si veda, in particolare, pag. 4 sull'esclusione della riconoscibilità ictu ()cuti del falso e sulle modalità e circostanze in cui è avvenuto lo scambio), essendosi i ricorrenti limitati a proporre un motivo del tutto reiterativo al fine di introdurre una non consentita lettura alternativa del merito ((Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); osservato che il terzo motivo, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il reato di ricettazione contestato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data n ottobre 2024 La C
Sentenza Cassazione n. 43324/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris