CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 02317/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.GEYMONAT Jonathan ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, che confermava la decisione del Tribunale di Milano che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto tentato di una bicicletta e lo aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 80 di multa. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge in particolare dell'art.468 comma 1 cod.proc.pen. e la violazione della disciplina costituzionale e comunitaria relativa al diritto di difesa con riferimento alla formazione della lista testimoniale da par- te del PM e della utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie del teste Vezzaro. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto privi di fondamento e privi di confronto con il contenuto della sentenza impugnata la quale ha escluso qualsiasi violazione del diritto di difesa dell'imputato, rappre- sentando la sufficienza e la completezza dei riferimenti cui il teste avrebbe do- vuto essere chiamato a testimoniare, evidenziando la unicità dell'addebito e dei soggetti coinvolti nel processo e la sostanziale modestia circostanziale dei fatti oggetto di imputazione di cui il teste Vezzaro era stato testimone oculare e de- nunciante (impossessamento di bicicletta con lucchetto e catena inseriti e spo- stamento del velocipede in luogo che avrebbe consentito all'imputato di liberar- lo dalla chiusura (cfr. sez.3, n.32530 del 6 Maggio 2010, H., Rv.248221). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del -13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammen- de. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]