CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19217/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 12559 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate — Direzione regionale della Sicilia, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA].FLS. s.r.1., in persona del legale rappresentante p.t. - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 5977/08/20, depositata in data 5 novembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, previa riunione, aveva rigettato gli appelli proposti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (RG 4202/2016) e di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in persona dell'amministratrice p.t. [OSCURATO:PERSONA] (RG4199/2016) avverso rispettivamente le sentenze n. 3833/05/2015 e n. 3835/05/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento con le quali erano stati accolti i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso II medesimo provvedimento di irrogazione sanzioni n. TY5C0T600744„ per l'anno di imposta 2010; - la CTR- nel confermare le sentenze di primo grado - ha ritenuto illegittimo l'atto di irrogazione sanzioni in questione per difetto di valida sottoscrizione stante la nullità della delega c.d. in bianco senza alcun riferimento nominativo del soggetto delegato; -la società contribuente è rimasta intimata; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente è irrilevante la mancata notifica del ricorso per cassazione anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]- parte in grado di appello- in quanto, come si evince dal ricorso per cassazione, trattasi di impugnazione di provvedimento di irrogazione di sanzioni emesso esclusivamente nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA].; al riguardo, l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, sorge solo avuto riguardo al carattere inscindibile delle cause o alla loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., mentre, al di fuori di tali distinzioni, nessun rilievo specifico assume di per sé il riferimento al litisconsorzio necessario processuale (con riferimento al grado di appello, v. Cass. sez. 5, n. 8331 del 2020). 2.Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600/73, 2697 c.c. e 16 del d.lgs. n. 472/97 per avere la CTR ritenuto illegittimo l'atto di irrogazioni sanzioni per difetto di sottoscrizione stante la supposta inidoneità della delega prodotta dall'Ufficio ad attribuire un valido potere di firma in capo al delegato per mancata indicazione del nominativo di quest'ull:imo; con ciò, ad avviso della ricorrente, estendendo erroneamente alla delega di firma i requisiti della delega di funzioni. 3.11 motivo è fondato. 4. L'art 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dispone che «Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato». Con la delega di firma il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all'ufficio (art. 11, comma 1, lett. c e4) Statuto Agenzia delle entrate, approvato con delibera n. 6 del 2000; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000) nell'ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all'orientamento, confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn. 28850/19; 11013/2019, 8814/2019), secondo cui, in primo luogo, non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr. Cass. n. 13512/2011) - cfr. disposizione di servizio n. 17/2016 prodotta in grado di appello dall'Ufficio e ritualmente trascritta in ricorso - e che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa; si è al riguardo precisato che «la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa» (cfr. tra le tante Cass. nr. 8814/2019, 23433/2019 e 18675/2020; 28393/2021). E stato poi specificato, quanto alla motivazione della delega di firma, che l'art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 197:3 è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che l'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla «delega di funzioni», laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidate (cfr. Cass.n. 8814/2019 cit.). 5.Nel caso di specie, la CTR non si è uniformata ai suddetti principi, nel ritenere illegittimo l'atto di irrogazione sanzioni per difetto di sottoscrizione stante la asserita nullità della delega c.(1. in bianco senza indicazione nominativa del soggetto delegato (essendo stato, nella specie, "l'atto sottoscritto dal coordinatore del Team integrato di controllo n. 6 [OSCURATO:PERSONA] con l'indicazione firma su delega del direttore provinciale dott. [OSCURATO:PERSONA], come si evince dalle deleghe di forma prodotte dall'appellante, senonché queste ultime sono attribuite, in base alla tipologia di atto da firmare, alle posizioni organizzative e non alle persone cui è assegnata la titolarità delle stesse"), ancorché la delega di firma prodotta dall'Ufficio - come accertato in punto di fatto dallo stesso giudice di appello - individuasse il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica professionale rivestita dallo stesso (nella specie come "Coordinatore del [OSCURATO:PERSONA] di controllo n. 6 "). 6.In conclusione, va accolto il ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di l