CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2021
Cassazione n. 11712/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15857/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania n. 1999/17/15, depositata il 18 maggio 2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 maggio 2021, tenuta nelle forme previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre Cons. est. G.M. Nonno 2020, n. 137, conv. con modif. nella I. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Vista la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 1999/17/15 del 18/05/2015, la Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania (di seguito CTR) accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2001. 1.1. Come emerge anche dalla sentenza impugnata, l'avviso di accertamento era stato emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, [OSCURATO:PERSONA]), nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] personalmente, quale autore della violazione (essendo all'epoca dei fatti legale rappresentante della stessa). 1.2. La CTR accoglieva l'appello di [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che: a) la CTP, dichiarando inammissibile il ricorso proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva indebitamente valorizzato il solo dato formale, avendo il difensore dichiarato di agire per [OSCURATO:PERSONA] in persona di [OSCURATO:PERSONA] e non concedendo, come dovuto, un termine alla stessa per sanare il difetto di rappresentanza; b) l'attenta lettura del ricorso, invece, induceva a ricollegare il mandato processuale non già all'associazione, ma a [OSCURATO:PERSONA] quale obbligato in solido; c) nel merito, il ricorso era fondato, non avendo l'Ufficio allegato all'avviso di accertamento il processo verbale di constatazione. 2. l'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si costituivano in giudizio. 2 Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi quattro motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente per ragioni di connessione. 1.1. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ., dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 1362 ss. cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., evidenziando che la CTR avrebbe deciso sulla base di un motivo (la mancata concessione di un termine per sanare il difetto di rappresentanza processuale) mai proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, comunque, che quest'ultimo non avrebbe avuto interesse a proporre appello; 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 75 cod. proc. civ., degli artt. 1, comma 2, e 11 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 1362 ss. cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., evidenziandosi che, in assenza di sanatoria ex art. 182 cod. proc. civ., il ricorso sarebbe inammissibile. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso si afferma la nullità della sentenza per violazione dell'art. 81 cod. proc. civ., degli artt. 1, comma 2, 11, 12 e 18 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 1362 ss. cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., evidenziando che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito in giudizio in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] senza che fosse stata rilasciata in proposito valida procura. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 81 cod. proc. civ. e degli artt. 1, comma 2, 49 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., evidenziandosi che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe inammissibilmente appellato in proprio la sentenza 3 Cons. est. G.M. Nonno di primo grado, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle entrate, della quale, dunque, non era parte. 2. Così riassunte le censure dell'Agenzia delle entrate, la motivazione della sentenza di appello è così articolata: a) la CTP, preso atto del difetto di legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] a rilasciare procura in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto dare termine per sanare tale difetto, anziché dichiarare l'inammissibilità del ricorso; b) non avendolo fatto, avrebbe comunque dovuto rendersi conto - anche in ragione del tenore dell'avviso di accertamento, che distingue la posizione di [OSCURATO:PERSONA] da quella del responsabile in solido - dell'errore materiale compiuto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'intestazione del ricorso e comprendere che detto ricorso è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, così come evincibile dalla procura e come evincibile dal fatto che l'avviso di accertamento è indirizzato sia all'associazione che al responsabile in solido. 2.2. È, dunque, palese che i giudici di appello, interpretando il ricorso in primo grado, lo hanno ritenuto proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e non per conto dell'associazione. In questa prospettiva, il rilievo per il quale la CTP avrebbe dovuto concedere termine per sanare il difetto di legittimazione della associazione è una semplice argomentazione preliminare, che non inficia la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, costituita dalla affermazione per la quale il ricorso in primo grado è stato proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Si rivelano, pertanto, inammissibili i primi due motivi di ricorso, perché non attingono la ratio decidendi. 2.3. Sono, invece, fondati i motivi terzo e quarto. 2.4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'errore materiale nella compilazione di un atto giudiziale deve essere riconoscibile dallo stesso contesto dell'atto impugnato (Cass. n. 3820 del 15/04/1998) e 4 Cons. est. G.M. Nonno la procura rilasciata da una persona fisica va letta unitamente all'intestazione del ricorso, ben potendo la qualità di legale rappresentante di un ente risultare dal contesto del ricorso (Cass. n. 11710 del 05/08/2002; Cass. n. 14599 del 22/06/2007). 2.5. Nel caso di specie, il ricorso originario, secondo quanto risulta dalla trascrizione contenuta nel ricorso per cassazione, è stato chiaramente proposto da [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto la procura in proprio. 2.6. Ne consegue che correttamente la CTP ha ritenuto il ricorso proposto dall'associazione in persona di un soggetto che non era il legale rappresentante della stessa, essendo erroneo il riferimento argomentativo all'avviso di accertamento da parte della CTR, trattandosi di un atto esterno al ricorso, dal quale non possono essere ricavati validi elementi interpretativi. 2.7. Pertanto l'appello proposto in proprio da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, non avendo egli partecipato al giudizio di primo grado, intercorso tra l'associazione e l'Agenzia delle entrate. 2.8. Va, invece, dichiarata la carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], che non ha partecipato al giudizio di appello, proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio. 3. Con il quinto motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce la violazione dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché la falsa applicazione dell'art. 7 della I. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la necessità di allegare sempre il processo verbale di constatazione anche quando lo stesso sia stato riprodotto nelle parti essenziali nell'ambito dell'avviso di accertamento. 3.1. Il motivo resta assorbito in ragione dell'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 5 Cons. est. G.M. Nonno 4. In conclusione, vanno accolti il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbito il quinto, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendoci ulteriori questioni di fatto da esaminare, va dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] CiOravolo. 4.1. Sussistono giusti motivi, in relazione al complessivo esito della lite e alle modalità del suo svolgimento, per l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara la carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA]; accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbito il quinto, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]; dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art 132,