CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 13882/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 4 luglio 2017, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha ridotto ad anni uno e mesi sei di reclusione ed euro trentanovemila- quattrocento la pena di mesi sei di reclusione ed euro duecento di multa, inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 2, cod. pen. e 291 bis, comma primo, d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per assenza di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è generico. Va premesso che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, l'impu- gnazione di legittimità è proponibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento gravato, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando attiene a censure che - benché formalmente prospet- tanti una violazione di legge o un vizio di motivazione - mirano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Alla Corte di cassazione spetta soltanto di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la congruenza logica e l'adeguatezza della motivazione sul punto (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), senza alcun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda criminosa. La Corte di merito, con motivazione congrua ed adeguata, ha evidenziato che il giudizio di colpevolezza dell'imputato si fondava sui verbali di arresto e di sequestro e sugli esiti della perquisizione nel garage (vedi in dettaglio pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata). Nel caso di specie, il ricorso, formalmente diretto a denunciare la violazione di legge, l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata e il travisamento della prova in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi a carico dell'imputato per il reato a lui ascritto, si esaurisce in realtà in una generica contestazione, nel merito, degli elementi di fatto e delle risultanze d'indagine che i giudici di merito, con valu- tazione conforme, giudicavano idonei a integrare il compendio probatorio. La difesa del Colombo prospetta una lettura alternativa e sollecita un diverso apprezzamento del materiale probatorio in punto di fatto, secondo lo schema tipico di un gravame di merito, e non si confronta con le specifiche argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, limitandosi sostanzialmente a ribadire l'estraneità del proprio assistito ai fatti, senza prospettare vizi dell'apparato motivazionale dedu- cibili in sede di legittimità. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle am- mende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] posZk [OSCURATO:PERSONA] • DEPOS