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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 09370/2026

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rente-controMinistero della Giustizia in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1263/2024depositata il 22/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con atto di citazione per la querela di falso ritualmente notificato,dichiarare la falsità della sentenza 112/09 emessa il giorno 16.06.2009 N.1373/09 R.G.N.R. - N. 1092/09 R.G.

GIP Sentenza n. 112 del 2009depositata in cancelleria il 16 giugno 2009” pronunciata nei suoi confrontiNumero registro generale 9092/2025Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 9370/2026Data pubblicazione 13/04/2026ai sensi degli artt. 444 e segg. c.p.p. e di “accertare e dichiarare la falsitàdel provvedimento con il quale veniva disposta la misura cautelare degliarresti domiciliari (DOC. 2). […]”.A sostegno della propria domanda, l’odierno ricorrente ha dedotto chequanto contenuto nella sentenza era frutto delle accuse formulatedall’[OSCURATO:PERSONA] del Commissariato di Chiavari e come le stessefossero conseguenza della errata rappresentazione della realtà dei fatti e,quindi, prive di fondamento.Il Tribunale di Genova con sentenza n.2945/2022 ha dichiaratoinammissibile la querela di falso, condannando l’attore a sostenere lespese di lite.La Corte di Appello di Genova ha respinto il gravame da lui proposto.Sternativo propone ricorso chiedendo la cassazione della sentenzadella Corte territoriale con cinque motivi, illustrati con memoria.Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.È stata disposta la trattazione camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE2.- In via preliminare, va osservato che non incide sulla validità delgiudizio, avente per oggetto la querela di falso civile, la circostanza che ilProcuratore Generale non abbia presentato le sue conclusioni, risultandocomunque la comunicazione al suo ufficio dell’avviso dell’odiernaadunanza camerale.

Va infatti ribadito, al riguardo, il principio secondo cui,nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del PubblicoMinistero, il disposto della legge è osservato, a norma dell'art 71 cod.proc. civ., con la comunicazione all’ufficio competente del PubblicoMinistero, per consentirgli di intervenire in giudizio con un propriorappresentante (Cass. n. 11875/2025; Cass. n. 5119/1996; Cass. n.40377/2021).Numero registro generale 9092/2025Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 9370/2026Data pubblicazione 13/04/20263.1.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.115, 116 c.p.c. - art. 2733 c.c. - artt. 122, 141 bis, 444, 446 c.p.p., inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.Il ricorrente deduce che la Corte di Appello di Genova statuendo chedal doc. 13 (fascicolo di primo grado) si sarebbe evinto che il “PM trasmiseil consenso alla richiesta di patteggiamento formulata dallo STERNATIVOnel corso dell’interrogatorio, “in ordine ai reati di cui al capo diimputazione allegato”, documento che viene di seguito parzialmenteriprodotto: […]” ha male esercitato il suo prudente apprezzamento dellaprova.

Sostiene che la Corte d’Appello di Genova, aderendo acriticamentealla pronuncia di primo grado, non ha valutato la sussistenza della falsitàmateriale e ideologica della sentenza.

Assume che dal gravame sievinceva che, nella specie, la richiesta di falso era diretta proprio a minarela conformità al vero di quanto risulta dai documenti impugnati e diquanto l’autorità giudiziaria avrebbe attestato essere avvenuto in suapresenza (fol.8/9, ric.).3.2.- Il motivo è inammissibile.3.3.- La querela di falso è uno strumento processuale che ha lo scopodi accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privatariconosciuta o giudizialmente accertata e, dunque, di privare undocumento della sua rilevanza probatoria, per annullare la possibilità che ilgiudice possa fondare la propria decisione su una prova falsa, sicché essaè inammissibile ove siffatte finalità non debbano essere perseguite (Cass.n. 11875 del 06/05/2025)La sentenza, considerata quale provvedimento del giudice tipicamentedecisorio nell'ambito del procedimento nel quale è stata pronunciata (enon quale documento probatoriamente rilevante ab extrinseco in altrogiudizio) non rientra nel novero degli atti contro i quali può proporsiquerela di falso, tali essendo quelli la cui falsità rileva nel processo civileNumero registro generale 9092/2025Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 9370/2026Data pubblicazione 13/04/2026per l'attitudine ad ingenerare l'erroneo convincimento del giudice (Cass. n.9804 del 26/07/2000).Va aggiunto che la querela di falso, avendo lo scopo di privare ildocumento dell’efficacia probatoria qualificata che gli è attribuita dallalegge, può investire anche una sentenza, purché attenga a ciò di cui lastessa fa fede quale atto pubblico, ossia alla provenienza del documentodall'organo che l'ha sottoscritta, alla conformità al vero di quanto risultadalla veste estrinseca del documento (data, sottoscrizione, composizionedel collegio giudicante, ecc.) ed a ciò che il giudicante attesta essereavvenuto in sua presenza (Cass. n. 24007 del 12/10/2017).La presente censura riguarda la sentenza n.112/2009 che il ricorrentereputa falsa.Tuttavia la censura non solo non concerne nulla che attenga allaprovenienza della sentenza dall'organo che l'ha sottoscritta, allaconformità al vero di quanto risulta dalla veste estrinseca del documento(data, sottoscrizione, composizione del collegio giudicante, ecc.) ed a ciòche il giudicante attesta essere avvenuto in sua presenza, ma sollecitainammissibilmente una diversa valutazione del materiale probatorio e,segnatamente dell’atto trasmesso dal PM in data 5/7 maggio 2009 relativoall’applicazione della pena su richiesta - il cui avvenuto deposito agli attidel giudice che ebbe a pronunciare la sentenza de quo, oggetto dellavalutazione del giudice, non è contestato - alla luce della dichiarazioni chesarebbero state rese in data 30 maggio 2017 (e cioè ben dopo l’emissionedella sentenza di cui si discute) dal pubblico ministero.È evidente che ciò esorbita dal tema di decisione perché non si trattadi dichiarazioni rese dinanzi al giudice della sentenza n.112/2009 e nonconcernono quanto accaduto dinanzi a quel giudice: ne conseguel’inammissibilità della censura.4.1. - Il secondo, il quarto e il quinto motivo vanno trattaticongiuntamente in quanto riguardano la dedotta falsità del documento conNumero registro generale 9092/2025Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 9370/2026Data pubblicazione 13/04/2026cui il ricorrente è stato trattenuto agli arresti domiciliari (secondo equarto) e della sentenza ove a tale documento fa riferimento (quinto).4.2.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 115, 116 c.p.c. - art. 2733 c.c. - artt. 13 – 102 Cost., art. 5 Cedu,artt. 1, 130 e 292 c.p.p., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5c.p.c.Il ricorrente sostiene di avere fornito la prova, sin dal primo grado e intutti gli atti successivi, della falsità del documento con cui è statotrattenuto agli arresti domiciliari perché tale documento non prevedevadirettamente la custodia domiciliare, ma conteneva la previsione dellacustodia domiciliare come correzione di errore materiale della custodia incarcere prevista da precedente ordinanza, emessa sulla scorta delleaccuse false mosse nei suoi confronti dall’ispettore Pongiluppi.Egli si duole che non si sia tenuto conto che «Il giorno 17 ottobre2017, il Dott. [OSCURATO:PERSONA], estensore della sentenza n. 112/09, haconfessato che effettivamente non ha mai visto materialmente unaordinanza degli arresti domiciliari a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] tale documento, mai è stato scritto, l’atto è materialmenteinesistente ed al suo posto, in sostituzione della ordinanza domiciliare, èemerso un documento, ex novo, di correzione di cui all’art. 130 c.p.p.,errore materiale della ordinanza degli arresti carceraria richiestadall’ispettore Pongiluppi…».

Quindi, dopo avere svolto ampia esposizionedella condotta tenuta dal detto ispettore, deduce che l’ispettore avevasvolto accuse false nei suoi confronti, era riuscito con l’inganno adottenere l’ordinanza carceraria ed il giorno 6 aprile 2009 lo avevaprelevato manu militare e condotto nella Casa circondariale di Chiavari(GE); sostiene che la ordinanza di custodia carceraria e la sentenzaemessa sulla scorta delle false accuse devono essere consideratetotalmente inesistenti sia materialmente e sia ideologicamente per laNumero registro generale 9092/2025Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 9370/2026Data pubblicazione 13/04/2026partecipazione a giudizi giuridici dell’ispett.

Pongiluppi a lui vietati art. 102Cost., a titolo personale (fol.11/12, ric.)4.3.- Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.221 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Il ricorrente deduce che la Corte d’Appello di Genova non ha tenutoconto della “confessione” dell’estensore della sentenza e di quantoriportato nell’atto di citazione del primo grado di giudizio alla pagina 18.4.4.- Il quinto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 12 e 15 preleggi, dell'art. 111 cost., degli artt. 115 e 116 c.p.c.,2733 c.c. e 13 e 102 cost., nonché "omessa valutazione di una provalegale" ex art. 2700 c.c. - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) eIl ricorrente sostiene che «Nella sentenza n. 112/09, viene affermato,testualmente: tratto in arresto (…) e sottoposto alla misura cautelare degliarresti domiciliari poi revocata.» e che tale affermazione non corrispondea verità perché la detenzione domiciliare viene concessa con ordinanza dicui all’art. 292 c.p.p., e tale ordinanza, nel caso di specie, non sarebbemai stata scritta ed è materialmente inesistente.Deduce che le prove dell’inesistenza materiale dell’atto perché maiscritto non sono state valutate dalla Corte territoriale.4.5.- I motivi sono inammissibili.Come si evince dai motivi stessi, il ricorrente fonda la suaprospettazione sul personale assunto che l’ordinanza cautelare del GIP, indata 8 aprile 2009, è da ritenere falsa perché qualificata come correzionedi errore materiale emessa per sanare una situazione – a suo parere -insanabile, e cioè per trasformare l’ordinanza carceraria n.2271/2008 rgGIP, affetta a sua volta da nullità assoluta insanabile e rilevabile in ognistato e grado del giudizio, in ordinanza custodiale domiciliare.

In buonasostanza il ricorrente deduce l’inidoneità dell’ordinanza di custodiadomiciliare a spiegare i suoi effetti perché nulla, in quanto l’erroreNumero registro generale 9092/2025Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 9370/2026Data pubblicazione 13/04/2026eventualmente commesso con l’ordinanza che aveva disposto la custodiacarceraria non era emendabile con la procedura della correzione dell’erroremateriale e ne trae come conseguenza la falsità dell’ordinanza del GIP.Deduce di avere allegato le dichiarazioni rese dall’ispettore,dall’estensore della sentenza e dal pubblico ministero di allora e da questeritiene possa trarsi la prova della denunciata falsità.

A tal fine ricorda cheil giorno 17 ottobre 2017, il Dott. [OSCURATO:PERSONA], estensore dellasentenza 112/09, sotto giuramento aveva confessato che effettivamentenon ha mai visto materialmente una ordinanza degli arresti domiciliari acarico del sig. [OSCURATO:PERSONA] e ne deduce che ciò conseguiva alfatto che tale documento, mai è stato scritto.Tale prospettazione non merita condivisione.Il giudizio per querela di falso, come già ricordato in relazione al primomotivo può investire una sentenza o altro provvedimento giudiziario, comel’ordinanza di custodia cautelare domiciliare, purché attenga a ciò di cui lastessa fa fede quale atto pubblico, ossia alla provenienza del documentodall'organo che l'ha sottoscritta, alla conformità al vero di quanto risultadalla veste estrinseca del documento (data, sottoscrizione, composizionedel collegio giudicante, ecc.) ed a ciò che il giudicante attesta essereavvenuto in sua presenza.Quanto dedotto dal ricorrente non attiene a nessuno dei profili indicati,propri del giudizio per querela di falso, ma è frutto dell’apprezzamento diuna violazione processuale (utilizzo improprio della procedura dicorrezione dell’errore materiale) cui può conseguire una nullità cheavrebbe dovuto essere fatta valere con i normali mezzi impugnatori.

Ilricorrente qualifica la nullità ravvisata come falsità in quanto deduce chel’ordinanza per correzione di errore materiale, in quanto nulla, era anchefalsa non potendo essere emesso un provvedimento con tale contenuto.Ebbene, come rilevato dalla Corte di appello, la deduzione di falsità siNumero registro generale 9092/2025Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 9370/2026Data pubblicazione 13/04/2026fonda erroneamente sulla ritenuta nullità dell’ordinanza di custodiacautelare domiciliare.Anzi dalla stessa censura si evince che l’ordinanza custodiale incarcere era stata emessa e che ne venne chiesta e ottenuta la correzione,come risulta dall’ordinanza di cui si denuncia la falsità, ed a questa fariferimento la sentenza n.112/2009, mentre non attengono alla materiagiustiziabile per querela di falso i profili di nullità dell’ordinanza stessa inquanto redatta come correzione di errore materiale della custodiacautelare in carcere.Le dichiarazioni del redattore della sentenza, che non sonointegralmente trascritte e nemmeno sembra ne sia indicata lalocalizzazione, risultano avulse dal contesto in cui vennero rese e questonon ne rende intellegibile lo specifico contenuto, nei sensi auspicati dalricorrente, tanto più che la Corte di appello ha preso espressamente inesame la tesi del ricorrente - e cioè che l’ordinanza di custodia cautelaredomiciliare, sub specie di correzione di errore materiale, era un foglio(doc.2) e non un ordinanza (v. fol.7,8, sent. imp.) e la ha disattesarimarcando che questa critica atteneva alla eventuale nullità dell’ordinanzae non già alla sua falsità.Rispetto a questa statuizione, la censura riproduce la tesi delricorrente già sottoposta alla Corte di appello senza svolgere adeguata epertinente critica.Quanto alla deduzione di avere subito un’ingiustificata restrizionecarceraria sine titulo, a seguito delle false accuse mosse nei suoi confronti,la stessa potrà essere veicolata e fatta valere in altro tipo di giudizio.5.1. - Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c.,115, 116 c.p.c. e118 comma 1 disp. att. c.p.c.: per avere motivato per relationemmediante integrale richiamo alla sentenza di primo grado in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Numero registro generale 9092/2025Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 9370/2026Data pubblicazione 13/04/2026Si duole che la Corte territoriale, adita in seconda istanza, non abbiamesso a fondamento le prove non contestate di cui all’art. 115 e leconfessioni di cui all’art. 2733 cc dell’ispettore, dell’estensore dellasentenza e del pubblico ministero di allora.5.2.- Il motivo è infondato.La Corte di appello ha motivatamente respinto il gravame, esaminandoin maniera adeguata le critiche rivolte alla sentenza di primo grado e lamotivazione è certamente superiore al cd. minimo costituzionale, di guisache non si ravvisa alcuna violazione dell’art.132 c.p.c.Va, quindi, osservato che non sussiste alcuna violazione dell’art.115c.p.c., secondo il quale «Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deveporre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dalpubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dallaparte costituita».Invero, nel caso in esame, nessuno dei soggetti indicati dal ricorrente(ispettore, estensore della sentenza e pubblico ministero di allora) è parteconvenuta in questo processo e, pertanto, non trova applicazione ilprincipio secondo il quale il convenuto, a fronte di una allegazione daparte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cuiintenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attoredebbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass.n. 9439 del 23/03/2022; Cass. Sez.

U. n. 761 del 23/01/2002).6.- In conclusione, il ricorso va rigettato.Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensivadell’intimata Amministrazione.Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso;Numero registro generale 9092/2025Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 9370/2026Data pubblicazione 13/04/2026- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della partericorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso, se dovuto;Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima SezioneCivile, il 4 marzo 2026.La PresidenteMaria Acierno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente-controMinistero della Giustizia in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1263/2024depositata il 22/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con atto di citazione per la querela di falso ritualmente notificato,dichiarare la falsità della sentenza 112/09 emessa il giorno 16.06.2009 N.1373/09 R.G.N.R. - N. 1092/09 R.G. GIP Sentenza n. 112 del 2009depositata in cancelleria il 16 giugno 2009” pronunciata nei suoi confrontiNumero registro generale 9092/2025Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 9370/2026Data pubblicazione 13/04/2026ai sensi degli artt. 444 e segg. c.p.p. e di “accertare e dichiarare la falsitàdel provvedimento con il quale veniva disposta la misura cautelare degliarresti domiciliari (DOC. 2). […]”.A sostegno della propria domanda, l’odierno ricorrente ha dedotto chequanto contenuto nella sentenza era frutto delle accuse formulatedall’[OSCURATO:PERSONA] del Commissariato di Chiavari e come le stessefossero conseguenza della errata rappresentazione della realtà dei fatti e,quindi, prive di fondamento.Il Tribunale di Genova con sentenza n.2945/2022 ha dichiaratoinammissibile la querela di falso, condannando l’attore a sostenere lespese di lite.La Corte di Appello di Genova ha respinto il gravame da lui proposto.Sternativo propone ricorso chiedendo la cassazione della sentenzadella Corte territoriale con cinque motivi, illustrati con memoria.Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.È stata disposta la trattazione camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE2.- In via preliminare, va osservato che non incide sulla validità delgiudizio, avente per oggetto la querela di falso civile, la circostanza che ilProcuratore Generale non abbia presentato le sue conclusioni, risultandocomunque la comunicazione al suo ufficio dell’avviso dell’odiernaadunanza camerale. Va infatti ribadito, al riguardo, il principio secondo cui,nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del PubblicoMinistero, il disposto della legge è osservato, a norma dell'art 71 cod.proc. civ., con la comunicazione all’ufficio competente del PubblicoMinistero, per consentirgli di intervenire in giudizio con un propriorappresentante (Cass. n. 11875/2025; Cass. n. 5119/1996; Cass. n.40377/2021).Numero registro generale 9092/2025Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 9370/2026Data pubblicazione 13/04/20263.1.- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.115, 116 c.p.c. - art. 2733 c.c. - artt. 122, 141 bis, 444, 446 c.p.p., inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.Il ricorrente deduce che la Corte di Appello di Genova statuendo chedal doc. 13 (fascicolo di primo grado) si sarebbe evinto che il “PM trasmiseil consenso alla richiesta di patteggiamento formulata dallo STERNATIVOnel corso dell’interrogatorio, “in ordine ai reati di cui al capo diimputazione allegato”, documento che viene di seguito parzialmenteriprodotto: […]” ha male esercitato il suo prudente apprezzamento dellaprova. Sostiene che la Corte d’Appello di Genova, aderendo acriticamentealla pronuncia di primo grado, non ha valutato la sussistenza della falsitàmateriale e ideologica della sentenza. Assume che dal gravame sievinceva che, nella specie, la richiesta di falso era diretta proprio a minarela conformità al vero di quanto risulta dai documenti impugnati e diquanto l’autorità giudiziaria avrebbe attestato essere avvenuto in suapresenza (fol.8/9, ric.).3.2.- Il motivo è inammissibile.3.3.- La querela di falso è uno strumento processuale che ha lo scopodi accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privatariconosciuta o giudizialmente accertata e, dunque, di privare undocumento della sua rilevanza probatoria, per annullare la possibilità che ilgiudice possa fondare la propria decisione su una prova falsa, sicché essaè inammissibile ove siffatte finalità non debbano essere perseguite (Cass.n. 11875 del 06/05/2025)La sentenza, considerata quale provvedimento del giudice tipicamentedecisorio nell'ambito del procedimento nel quale è stata pronunciata (enon quale documento probatoriamente rilevante ab extrinseco in altrogiudizio) non rientra nel novero degli atti contro i quali può proporsiquerela di falso, tali essendo quelli la cui falsità rileva nel processo civileNumero registro generale 9092/2025Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 9370/2026Data pubblicazione 13/04/2026per l'attitudine ad ingenerare l'erroneo convincimento del giudice (Cass. n.9804 del 26/07/2000).Va aggiunto che la querela di falso, avendo lo scopo di privare ildocumento dell’efficacia probatoria qualificata che gli è attribuita dallalegge, può investire anche una sentenza, purché attenga a ciò di cui lastessa fa fede quale atto pubblico, ossia alla provenienza del documentodall'organo che l'ha sottoscritta, alla conformità al vero di quanto risultadalla veste estrinseca del documento (data, sottoscrizione, composizionedel collegio giudicante, ecc.) ed a ciò che il giudicante attesta essereavvenuto in sua presenza (Cass. n. 24007 del 12/10/2017).La presente censura riguarda la sentenza n.112/2009 che il ricorrentereputa falsa.Tuttavia la censura non solo non concerne nulla che attenga allaprovenienza della sentenza dall'organo che l'ha sottoscritta, allaconformità al vero di quanto risulta dalla veste estrinseca del documento(data, sottoscrizione, composizione del collegio giudicante, ecc.) ed a ciòche il giudicante attesta essere avvenuto in sua presenza, ma sollecitainammissibilmente una diversa valutazione del materiale probatorio e,segnatamente dell’atto trasmesso dal PM in data 5/7 maggio 2009 relativoall’applicazione della pena su richiesta - il cui avvenuto deposito agli attidel giudice che ebbe a pronunciare la sentenza de quo, oggetto dellavalutazione del giudice, non è contestato - alla luce della dichiarazioni chesarebbero state rese in data 30 maggio 2017 (e cioè ben dopo l’emissionedella sentenza di cui si discute) dal pubblico ministero.È evidente che ciò esorbita dal tema di decisione perché non si trattadi dichiarazioni rese dinanzi al giudice della sentenza n.112/2009 e nonconcernono quanto accaduto dinanzi a quel giudice: ne conseguel’inammissibilità della censura.4.1. - Il secondo, il quarto e il quinto motivo vanno trattaticongiuntamente in quanto riguardano la dedotta falsità del documento conNumero registro generale 9092/2025Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 9370/2026Data pubblicazione 13/04/2026cui il ricorrente è stato trattenuto agli arresti domiciliari (secondo equarto) e della sentenza ove a tale documento fa riferimento (quinto).4.2.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 115, 116 c.p.c. - art. 2733 c.c. - artt. 13 – 102 Cost., art. 5 Cedu,artt. 1, 130 e 292 c.p.p., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5c.p.c.Il ricorrente sostiene di avere fornito la prova, sin dal primo grado e intutti gli atti successivi, della falsità del documento con cui è statotrattenuto agli arresti domiciliari perché tale documento non prevedevadirettamente la custodia domiciliare, ma conteneva la previsione dellacustodia domiciliare come correzione di errore materiale della custodia incarcere prevista da precedente ordinanza, emessa sulla scorta delleaccuse false mosse nei suoi confronti dall’ispettore Pongiluppi.Egli si duole che non si sia tenuto conto che «Il giorno 17 ottobre2017, il Dott. [OSCURATO:PERSONA], estensore della sentenza n. 112/09, haconfessato che effettivamente non ha mai visto materialmente unaordinanza degli arresti domiciliari a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] tale documento, mai è stato scritto, l’atto è materialmenteinesistente ed al suo posto, in sostituzione della ordinanza domiciliare, èemerso un documento, ex novo, di correzione di cui all’art. 130 c.p.p.,errore materiale della ordinanza degli arresti carceraria richiestadall’ispettore Pongiluppi…». Quindi, dopo avere svolto ampia esposizionedella condotta tenuta dal detto ispettore, deduce che l’ispettore avevasvolto accuse false nei suoi confronti, era riuscito con l’inganno adottenere l’ordinanza carceraria ed il giorno 6 aprile 2009 lo avevaprelevato manu militare e condotto nella Casa circondariale di Chiavari(GE); sostiene che la ordinanza di custodia carceraria e la sentenzaemessa sulla scorta delle false accuse devono essere consideratetotalmente inesistenti sia materialmente e sia ideologicamente per laNumero registro generale 9092/2025Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 9370/2026Data pubblicazione 13/04/2026partecipazione a giudizi giuridici dell’ispett. Pongiluppi a lui vietati art. 102Cost., a titolo personale (fol.11/12, ric.)4.3.- Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.221 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Il ricorrente deduce che la Corte d’Appello di Genova non ha tenutoconto della “confessione” dell’estensore della sentenza e di quantoriportato nell’atto di citazione del primo grado di giudizio alla pagina 18.4.4.- Il quinto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 12 e 15 preleggi, dell'art. 111 cost., degli artt. 115 e 116 c.p.c.,2733 c.c. e 13 e 102 cost., nonché "omessa valutazione di una provalegale" ex art. 2700 c.c. - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) eIl ricorrente sostiene che «Nella sentenza n. 112/09, viene affermato,testualmente: tratto in arresto (…) e sottoposto alla misura cautelare degliarresti domiciliari poi revocata.» e che tale affermazione non corrispondea verità perché la detenzione domiciliare viene concessa con ordinanza dicui all’art. 292 c.p.p., e tale ordinanza, nel caso di specie, non sarebbemai stata scritta ed è materialmente inesistente.Deduce che le prove dell’inesistenza materiale dell’atto perché maiscritto non sono state valutate dalla Corte territoriale.4.5.- I motivi sono inammissibili.Come si evince dai motivi stessi, il ricorrente fonda la suaprospettazione sul personale assunto che l’ordinanza cautelare del GIP, indata 8 aprile 2009, è da ritenere falsa perché qualificata come correzionedi errore materiale emessa per sanare una situazione – a suo parere -insanabile, e cioè per trasformare l’ordinanza carceraria n.2271/2008 rgGIP, affetta a sua volta da nullità assoluta insanabile e rilevabile in ognistato e grado del giudizio, in ordinanza custodiale domiciliare. In buonasostanza il ricorrente deduce l’inidoneità dell’ordinanza di custodiadomiciliare a spiegare i suoi effetti perché nulla, in quanto l’erroreNumero registro generale 9092/2025Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 9370/2026Data pubblicazione 13/04/2026eventualmente commesso con l’ordinanza che aveva disposto la custodiacarceraria non era emendabile con la procedura della correzione dell’erroremateriale e ne trae come conseguenza la falsità dell’ordinanza del GIP.Deduce di avere allegato le dichiarazioni rese dall’ispettore,dall’estensore della sentenza e dal pubblico ministero di allora e da questeritiene possa trarsi la prova della denunciata falsità. A tal fine ricorda cheil giorno 17 ottobre 2017, il Dott. [OSCURATO:PERSONA], estensore dellasentenza 112/09, sotto giuramento aveva confessato che effettivamentenon ha mai visto materialmente una ordinanza degli arresti domiciliari acarico del sig. [OSCURATO:PERSONA] e ne deduce che ciò conseguiva alfatto che tale documento, mai è stato scritto.Tale prospettazione non merita condivisione.Il giudizio per querela di falso, come già ricordato in relazione al primomotivo può investire una sentenza o altro provvedimento giudiziario, comel’ordinanza di custodia cautelare domiciliare, purché attenga a ciò di cui lastessa fa fede quale atto pubblico, ossia alla provenienza del documentodall'organo che l'ha sottoscritta, alla conformità al vero di quanto risultadalla veste estrinseca del documento (data, sottoscrizione, composizionedel collegio giudicante, ecc.) ed a ciò che il giudicante attesta essereavvenuto in sua presenza.Quanto dedotto dal ricorrente non attiene a nessuno dei profili indicati,propri del giudizio per querela di falso, ma è frutto dell’apprezzamento diuna violazione processuale (utilizzo improprio della procedura dicorrezione dell’errore materiale) cui può conseguire una nullità cheavrebbe dovuto essere fatta valere con i normali mezzi impugnatori. Ilricorrente qualifica la nullità ravvisata come falsità in quanto deduce chel’ordinanza per correzione di errore materiale, in quanto nulla, era anchefalsa non potendo essere emesso un provvedimento con tale contenuto.Ebbene, come rilevato dalla Corte di appello, la deduzione di falsità siNumero registro generale 9092/2025Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 9370/2026Data pubblicazione 13/04/2026fonda erroneamente sulla ritenuta nullità dell’ordinanza di custodiacautelare domiciliare.Anzi dalla stessa censura si evince che l’ordinanza custodiale incarcere era stata emessa e che ne venne chiesta e ottenuta la correzione,come risulta dall’ordinanza di cui si denuncia la falsità, ed a questa fariferimento la sentenza n.112/2009, mentre non attengono alla materiagiustiziabile per querela di falso i profili di nullità dell’ordinanza stessa inquanto redatta come correzione di errore materiale della custodiacautelare in carcere.Le dichiarazioni del redattore della sentenza, che non sonointegralmente trascritte e nemmeno sembra ne sia indicata lalocalizzazione, risultano avulse dal contesto in cui vennero rese e questonon ne rende intellegibile lo specifico contenuto, nei sensi auspicati dalricorrente, tanto più che la Corte di appello ha preso espressamente inesame la tesi del ricorrente - e cioè che l’ordinanza di custodia cautelaredomiciliare, sub specie di correzione di errore materiale, era un foglio(doc.2) e non un ordinanza (v. fol.7,8, sent. imp.) e la ha disattesarimarcando che questa critica atteneva alla eventuale nullità dell’ordinanzae non già alla sua falsità.Rispetto a questa statuizione, la censura riproduce la tesi delricorrente già sottoposta alla Corte di appello senza svolgere adeguata epertinente critica.Quanto alla deduzione di avere subito un’ingiustificata restrizionecarceraria sine titulo, a seguito delle false accuse mosse nei suoi confronti,la stessa potrà essere veicolata e fatta valere in altro tipo di giudizio.5.1. - Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c.,115, 116 c.p.c. e118 comma 1 disp. att. c.p.c.: per avere motivato per relationemmediante integrale richiamo alla sentenza di primo grado in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Numero registro generale 9092/2025Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 9370/2026Data pubblicazione 13/04/2026Si duole che la Corte territoriale, adita in seconda istanza, non abbiamesso a fondamento le prove non contestate di cui all’art. 115 e leconfessioni di cui all’art. 2733 cc dell’ispettore, dell’estensore dellasentenza e del pubblico ministero di allora.5.2.- Il motivo è infondato.La Corte di appello ha motivatamente respinto il gravame, esaminandoin maniera adeguata le critiche rivolte alla sentenza di primo grado e lamotivazione è certamente superiore al cd. minimo costituzionale, di guisache non si ravvisa alcuna violazione dell’art.132 c.p.c.Va, quindi, osservato che non sussiste alcuna violazione dell’art.115c.p.c., secondo il quale «Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deveporre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dalpubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dallaparte costituita».Invero, nel caso in esame, nessuno dei soggetti indicati dal ricorrente(ispettore, estensore della sentenza e pubblico ministero di allora) è parteconvenuta in questo processo e, pertanto, non trova applicazione ilprincipio secondo il quale il convenuto, a fronte di una allegazione daparte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cuiintenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attoredebbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass.n. 9439 del 23/03/2022; Cass. Sez. U. n. 761 del 23/01/2002).6.- In conclusione, il ricorso va rigettato.Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensivadell’intimata Amministrazione.Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso;Numero registro generale 9092/2025Numero sezionale 1059/2026Numero di raccolta generale 9370/2026Data pubblicazione 13/04/2026- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della partericorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso, se dovuto;Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima SezioneCivile, il 4 marzo 2026.La PresidenteMaria Acierno
Sentenza Cassazione n. 09370/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris