CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 39423/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/1/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dai consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. La Corte di appello di Roma, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte con sentenza del 30 settembre 2021, in relazione al reato di rapina, ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione fra il reato di rapina, oggetto del procedimento, e altro delitto di rapina pe ril quale era intervenuta condanna irrevocabile ed ha determinato la pena partendo dalla da quella di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro mille di multa inflitta al Carboni nel procedimento in corso (che non era stata, come tale, contestata con il ricorso per cassazione che aveva avuto ad oggetto la mancata applicazione della continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.) e applicando l'aumento per la continuazione con il reato precedentemente giudicato (indicato in un anno, quattro mesi di reclusione ed euro quattrocento di multa a seguito di applicazione della diminuente del rito abbreviato sulla pena di anni due ed euro seicento di multa). Si tratta di misura di aumento della pena che, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 81, comma 4 e 99, comma 4, cod. pen., la Corte di merito ha giustificato richiamando la negativa personalità dell'imputato, al quale era contestata nei procedimenti a suo carico la recidiva specifica, reiterata e infraquínquennale e la mancata manifestazione di segni di resipiscenza. Si tratta, in concreto, di una pena inferiore a quella inflitta all'imputato con la condanna irrevocabile (pari ad anni due e mesi quattro di reclusione ed euro seicento dì multa) che la Corte di merito ha motivato con argomenti logicamente ineccepibili, incentrati sul negativo giudizio di personalità dell'imputato e sulla gravità dei fatti e, pertanto, recessivi rispetto alle generiche argomentazioni del ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]