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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35057/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2011 del TRIB.SEZ.DIST. di [OSCURATO:PERSONA] MONTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Bergamo condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 200 di ammenda per il reato ex art. 650 cod. pen., per non avere adempiuto agli ordini impartitigli con l'ordinanza del Sindaco del Comune di Villongo.

Rilevato che avverso tale sentenza il difensore dell'impLtato aveva proposto appello, convertito in ricorso per cassazione,attesa la non impugnabilità della sentenza di condanna a pena esclusivamente pecuniaria.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, oltre che non scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle PN),1,91 spese processuali e della somma di euro Tfa delle ammende.

Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2011 del TRIB.SEZ.DIST. di [OSCURATO:PERSONA] MONTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Bergamo condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 200 di ammenda per il reato ex art. 650 cod. pen., per non avere adempiuto agli ordini impartitigli con l'ordinanza del Sindaco del Comune di Villongo. Rilevato che avverso tale sentenza il difensore dell'impLtato aveva proposto appello, convertito in ricorso per cassazione,attesa la non impugnabilità della sentenza di condanna a pena esclusivamente pecuniaria. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, oltre che non scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle PN),1,91 spese processuali e della somma di euro Tfa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 35057/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris