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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 dicembre 2025

Cassazione n. 02072/2026

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12322-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti principal i - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: giudice onorario- riconoscimento subordinazione –differenze retributive R.G.N.12322/2025 Cron.

Rep.

Ud02/12/2025 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 99/2024 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 29/11/2024 R.G.N. 157/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione, rigetto del ricorso incidentale e rimessione alle Sezioni Unite; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’Appello di Campobasso ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della giustizia e nei confronti dell’INPS avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Campobasso.

I ricorrenti avevano chiesto il riconoscimento dei diritti derivanti dalla attività lavorativa svolta, in qualità di Giudice onorario di Tribunale, esponendo di non aver goduto di nessuna tutela previdenziale, assicurativa, retributiva nella disciplina del rapporto di servizio intercorso con il Ministero della Giustizia, non essendosi ritenute estensibilia tale rapporto le garanzie e le tutele di diritto comune applicabili a qualsiasi lavoratore, in regime di diritto privato o di diritto pubblico, con rapporto di dipendenza.

Chiedevano, quindi, di accertare e dichiarare il diritto ad un trattamento economico e normativo – in relazione al rapporto di lavoro in essere con il Ministero della Giustizia -non discriminatorio ed equivalente a quello assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe alle dipendenze del Ministero convenuto, ai sensi della normativa vigente e in ogni caso conformemente a quanto disposto dalla direttiva n. 1999/70/CE, con applicazione della tutela previdenziale e assicurativa, godimento delle ferie, dei congedi di maternità o paternità e di ogni altra tutela o diritto derivanti dalle direttive europee, danno comunitario.

2. La Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione richiamando, in particolare, i principi già enunciati da questa Corte con l’ordinanza n. 134973 del 2022 e con la sentenza n. 10080 del 2023, che hanno escluso che il richiamo alla nozione di lavoratore eurounitario possa attrarre ogni pretesa conseguente alla qualificazione del rapporto onorario in termini di subordinazione, con conseguente esclusione dell’applicabilità del regime giuridico proprio di tale rapporto. [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla domanda relative alle ferie, ha omesso di pronunciarsi in quanto del tutto generica; ha rigettato la domanda inerente alriconoscimento del trattamento contributivo e previdenziale in aderenza alle statuizioni di Cass.10080/2023 secondo cui “la costruzione di una posizione previdenziale non può che avvenire in forza di una apposita normativa e non in via giudiziaria.

In giudizio è possibile agire solo per ottenere il risarcimento del danno ex 2116 c.c. o per la costituzione di una rendita vitalizia presso l’Inps.” Infine, con riguardo al diritto al risarcimento del danno da abusiva reiterazione, il Collegio, in ragione dell’intervenuta procedura di stabilizzazione che ha interessato gli odierni ricorrenti, ha ritenuto che tale procedura fosse misura pienamente idonea a risarcire il danno patito e preteso.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prospettando nove motivi di ricorso, assistiti da memoria.

4. Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato articolato in un motivo il Ministero della giustizia.

5. Resiste con controricorso l’INPS.

6. Il ricorso è stato fissato in udienza pubblica per la particolare rilevanza, atteso il complesso quadro normativo e giurisprudenziale in cui è peraltro intervenuta la sentenza della CGUE 4 settembre 2025 nella causa c - 253/24, Pelavi, che ha pronunciato sull’incidenza della stabilizzazione. 7.La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione ed il rigetto del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del TFUE –Violazione dell’art. 3 della Costituzione -Violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. – Violazio ne e falsa applicazione dell e clausol e 2 e 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 –Violazione degli artt. 11 e 117, primo comma della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 106 della Costituzione, nella parte in cui la Corte d’Appello di Campobasso è addivenuta al rigetto del ricorso negando qualsiasi possibile tutela giuslavoristica per la categoria dei magistrati onorari sul presupposto della incompatibilità fra il carattere onorario del servizio e diritto del lavoro, negando ed omettendo quindi ogni possibile indagine sulla natura del rapporto di lavoro ai fini della sua corretta qualificazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) si censura la sentenza, per violazione dell’art. 4 comma 2 del Trattato sull’Unione Europea –Violazione dell’art. 19 Trattato sull’Unione Europea – Violazione dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea – Violazione dell’art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea – Violazione dell’art. 11 e dell’art. 117, primo comma Costituzione –Violazione e falsa applicazione dell’art. 106 della Costituzione - Viol azione dell e clausol e 2 e 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70, nella parte in cui la Corte territoriale ha statuito che quella del giudice onorario resta una funzione onoraria e che le sentenze della Corte di Giustizia non possono trasformare un rapporto onorario in uno di lavoro subordinato, ed ha escluso l’applicabilità del regime giuridico proprio di tale ultimo rapporto.

3. Con il terzo motivo (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione della clausola 3, della clausola 4 e della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 117 primo comma c.p.c. e dell’art. 11 della Costituzione –Violazione e falsa applicazione dell’art. 106 della Costituzione nella parte in cui sostenendo che quella di giudice onorario resta una funzione onoraria ha negato l’applicabilità della normativa eurounitaria invocata dai ricorrenti nell’atto di appello con riferimento alle clausole 3.1, 4 e 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70.

4. Con il quarto motivo di ricorso (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) si censura la sentenza, per violazione e falsa applicazione dell’art. 45 TFUE –Violazione e falsa applicazione della clausola 2 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 - Viola zione e falsa applicazione dell’art. 117 primo comma Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della Costituzione –Violazione e falsa applicazione dell’art.106 Costituzione, nella parte in cui sempre sul presupposto della natura onoraria della funzione svolta dai magistrati onorari ha negato ai ricorrenti la qualifica di “lavoratore” ai sensi del diritto dell’Unione.

5. Con il quinto motivo (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) si denuncia la nullità della sentenza di appello per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e dell’art. 111, co. 6, della Costituzione, giacché la Corte di Campobasso, nello statuire che “per il diritto interno quella di viceprocuratore onorario resta una funzione onoraria che le citate sentenze della Corte di Giustizia non possono trasformare un rapporto onorario in uno di lavoro subordinato…è esclusa l’applicabilità del regime giuridico proprio di tale ultimo rapporto” e omettendo di valutare la comparabilità delle funzioni svolte dai ricorrenti con quelle del magistrato togato e di evidenziare la sussistenza di ragioni oggettive tali da giustificare la disparità di trattamento, tenendo conto delle attività concretamente svolte dai ricorrenti, ha finito col rendere una motivazione soltanto “apparente”, giacché non idonea a consentire di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato.

6. Con il sesto motivo di ricorso (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) si censura la sentenza, per violazione e falsa applicazione dell‟art.7, Direttiva 2003/88, in combinato disposto con la clausola 4 dell’accordo quadro recepito dalla Direttiva 97/81/CE e con la clausola 4 dell’accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui ha rigettato “la domanda relativa alle ferie” confondendo il diritto alle ferie retribuite nella misura di n. 30 giorni all’anno, riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria sulla base dell’accertamento dello status di lavoratore secondo il diritto eurounitario, con il diritto alle ferie non godute nell’anno.

7. Con il settimo motivo di ricorso (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) si censura la sentenza, per violazione e falsa applicazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 116/2017, come modificato dall’art. 1 comma 629 lett. a legge n. 234/2021, dell'art. 24 Cost., della clausola n. 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, nella parte in cui ha negato il risarcimento del danno per reiterazione abusiva dei contratti a termine, ritenendo che la previsione dell’art. 29 del decreto legislativo n.116/2017 “è da ritenersi misura pienamente idonea a risarcire il danno c.d. comunitario da abusiva reiterazione dei contratti a termine”. 8.Con l’ottavo motivo di ricorso (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) si censura la sentenza per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla violazione dell’art.

E (divieto di discriminazione), congiuntamente all’art. 12, par. 1 (diritto alla sicurezza sociale), della [OSCURATO:PERSONA] –Violazione degli artt. 31 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Violazione dell’art. 4 n. 3 del Trattato sull’Unione Europea e dell’art. 288 comma 3° del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea –Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 e dell’art. 117, primo comma , della Costituzione, per non avere la Corte di appello, negando ogni tutela lavoristica ai magistrati onorari, fornito un’interpretazione delle disposizioni del diritto interno conforme, da un lato, alle fonti di diritto internazionalecome la [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, ai principi giuridici dell’Unione europea in materia di diritti fondamentali. 9.Con il nono motivo di ricorso (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non potessero in ogni caso richiedere direttamente il versamento dei contributi previdenziali, incorrendo nella violazione della norma sopra citata in quanto la domanda dei ricorrenti era diretta all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e alla conseguente applicazione delle norme chelo disciplinano, con relativo obbligo di regolarizzare la loro posizione contributiva e previdenziale presso l’INPS, che è stato chiamato in causa proprio perché fosse integrato pienamente il contraddittorio in relazione alla chiesta regolarizzazione del rapporto.

10. Con il ricorso incidentale, il Ministero ha censurato la sentenza di appello per aver ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.

Il controricorrente ha dedotto il difetto di giurisdizione dell’AGO in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

La pretesa dei ricorrenti, in quanto volta ad ottenere l’applicazione delle tutele fondamentali minimali spettanti ad un lavoratore subordinato analogo, rientrerebbe nella giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, la sostanziale richiesta di equiparazione alla magistratura ordinaria, al fine di ottenere le stesse condizioni giuridiche, economiche, previdenziali ed assistenziali, proprie di quest’ultima (rispetto alla quale i ricorrenti si ritengono discriminati), comporta che il giudice legittimato a conoscere delle relative controversie, ex art. 3 d. lgs. 165/2001 nonché ex art. 63, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 ed art. 133 del d.lgs. n. 104/2010, sia, in via esclusiva, quello amministrativo.

11. Le questioni poste dalla controversia si inseriscono in un ampio contesto normativo e giurisprudenziale in cui con riguardo all’ordinamento nazionale si sono pronunciat i sia il giudice ordinario sia il giudice amministrativo.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda del giudice onorario fondata sull’applicazione del diritto eurounitario ed ha pronunciato nel merito (con sentenza n. 1334/2024 ha escluso che in base alla vigente legislazione nazionale il magistrato onorario si trovi in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario di carriera e che dunque in suo danno possa configurarsi un'ingiustificata discriminazione).

Da ultimo, il Consiglio di Stato (CdS, VII Sezione, ordinanza 7511 del 2024) ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riguardo al procedimento di stabilizzazione (art. 29, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, e succ. modifiche); su rimessione del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio la Corte costituzionale con la sentenza n. 53 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, letteraa), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che regola i criteri di prevalenza per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario, limitatamente alle parole « con il limite massimo di dieci anni di anzianità».

Questa Corte con le decisioni n. 13973 del 2022 e n. 10080/2023, (cui adde, Cass. n. 12488 del 2025) ha escluso che il rapporto di servizio del magistrato onorario possa inquadrarsi nell’ambito del lavoro subordinato come tradizionalmente inteso ed ha escluso in ogni caso la possibilità di costituzione per via giudiziaria di rapporti di pubblico impiego a tempo indeterminato (art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 e 97 Cost.).

Si è affermato che la domanda di integrale parificazione ai magistrati ordinari, valorizzando il divieto di trattamenti discriminatori, presuppone un giudizio favorevole di comparazione che va escluso perché le due categorie non sono comparabili fra loro, secondo le indicazioni date dalla Corte di Giustizia quanto al giudizio di comparazione, ed inoltre perché, vi sono differenziazioni che integrano una ragione oggettiva.

Dopo tali pronunce della Corte è intervenuta la sentenza CGUE 4 settembre 2025, causa C-253/24, Pelavi, secondo la quale la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, letta in combinato disposto con la clausola 4 di tale accordo, con l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, nonché con l’articolo 31, paragrafo2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che: essa osta ad una normativa nazionale, volta a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, la quale subordini la domanda, per i magistrati onorari in servizio, di partecipare ad una procedura di valutazione al fine di essere confermati nell’esercizio delle loro funzioni fino all’età di 70 anni, all’esigenza di rinunciare al diritto alle ferie annuali retribuite scaturente dal diritto dell’Unione, relativo al loro rapporto di lavoro onorario antecedente.

12. Si pone preliminarmente al Collegio questione relativa al carattere subordinato del ricorso incidentale, così qualificato dallo stesso controricorrente e alla posposizione per tale ragione dell’esame dello stesso in ragione dei principi già enunciati da questa Corte (Cass., SU, n. 35308 del 2022, n. 7381 del 2013, n. 5456 del 2009), secondo cui: «il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest'ultima sia possibile) daparte del giudice di merito.

Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale». 13.Rileva il Collegio che questa Sezione Lavoro ha fatto applicazione del principio elaborato dalle Sezioni Unite, secondo cui la questione relativa al riparto di giurisdizione va risolta alla stregua del petitum sostanziale dedotto in giudizio, in fattispecie riguardanti le domande di ungiudice onorario volta all'accertamento della sua qualità di "lavoratore" ai sensi del diritto eurounitario (quale presupposto per il riconoscimento del danno "comunitario" per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine) e della spettanza del conseguente trattamento economico e normativo, in relazione alla quale il riferimento al trattamento spettante al magistrato togato era stato assunto come mero parametro (v. tra le più recenti Cass. n. 12488/2025).

Nella specie, parte ricorrente incidentale è pienamente vittoriosa in appello, sede in cui ha proposto appello incidentale condizionato (v. pag. 7 sentenza di appello), disatteso con pronuncia implicita dalla Corte d’Appello che ha deciso nel merito, rigettando l’impugnazione dei giudici onorari.

Dunque, l’esame del ricorso incidentale dovrebbe divenire rilevante solo nel caso in cui le pretese avanzate dai ricorrenti per cassazione trovino accoglimento.

Con l’ordinanza n. 5992 del 2025, questa Corte regolatrice, dopo aver richiamato il suddetto principio, ne ha escluso l’applicazione con riguardo alla questione di difetto assoluto di giurisdizione, con la quale quel che si contesta è l’esistenza stessa,in capo cioè a qualsiasi ordine di giudici, del potere di conoscere, a fini di giustizia, della controversia.

Si è affermato che “[a]ppare anzi evidente che una siffatta questione, riguardando in definitiva la stessa «giustiziabilità» dell’interesse la cui lesione è posta a fondamento della domanda, è indissolubilmente legata alla questione di merito posta dal ricorso principale e, in certo senso, ne fa parte.

Non si potrebbe invero riconoscere, in ipotesi, la fondatezza della pretesa risarcitoria senza prima riconoscere la suscettibilità di quella pretesa ad ottenere tutela giurisdizionale”.

14. Ma anche seguendo l’ordine di esame dei ricorsi stabilito dalla consolidata giurisprudenza nomofilattica, non può escludersi il rilievo della questione di giurisdizione, atteso che tra l’altro, si pone la questione della rinuncia alle ferie (sesto motivo di ricorso), tema su cui è intervenuta la sentenza Pelavi, e che costituisce oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato.

15. Pertanto il Collegio ritiene di dover sollecitare la rimeditazione del principio espresso da questa Corte secondo cui ilricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti allagiurisdizione, o preliminari di merito, ha natura diricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito; qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, talericorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell'attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza delricorso principale (citate Cass.

S.U. n. 5456/2009, Cass.

S.U. n. 23318/2009; Cass.

S.U. n. 7381/2013; Cass. n. 4619/2015; Cass. n. 6138/2018).

L’orientamento citato, infatti, che riposa sul principio della ragionevole durata del processo, finisce per collidere con quel principionei casi in cui, all’esito dell’esame di un ricorso principale complesso ed articolato, come nella fattispecie, la valutazione dell’incidentale possa condurrealla negazione della giurisdizione del giudice ordinario, rendendo priva di effetti la pronuncia sul merito della domanda, perché resa da giudice privo del potere di ius dicere.

16. Ritiene quindi il Collegio di rimettere al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, cod. proc. civ. l’esame della questione se allorquando, come nel caso in esame, per l’ampiezza del petitum sostanziale (che chiede al giudice di ricostruire lo statuto della magistratura onoraria, e di definire e accertare i diritti economici e previdenziali, le tutele genitoriali e antidiscriminatorie, in una prospettiva di reciproca interdipendenza, comesi evince dagli atti di causa), si sia in presenza di un intreccio di materie parte devolute al plesso giurisdizionali amministrativo, parte al plesso giurisdizionale ordinario, la risposta di merito alla domanda di giustizia debba essere preceduta dall’esame della questione di giurisdizione posta con il ricorso incidentale dalla parte vittoriosa.

17. Si pone poi questione, su cui analogamente si intende rimettere gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente ex art. 374, comma 2, cod. proc. civ., sulla regola di riparto, atteso che nella prospettazione delle parti, accanto a materia oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, viene in rilievo la violazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 CEE, sul principio di non discriminazione.

Si può ricordare, in proposito che le S.U., con la sentenza n. 27198 del 2017 (cui adde, l’ordinanza S.U. n. 21986 del 2021, e l’ordinanza n. 16839 del 2024) hanno affermato che rientra nella giurisdizione amministrativa, in considerazione della permanenza della giurisdizione esclusiva con riferimento ai rapporti di lavoro dei magistrati togati, la controversia avente ad oggetto la domanda di un magistrato onorario volta ad ottenere l’accertamento di un rapporto di impiego di fatto con il Ministero della giustizia, per lo svolgimento delle stesse funzioni giurisdizionali espletate dai magistrati togati.

In un’altra fattispecie, la Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 12488 del 2025, esercitando la delega conferita con il Decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente in data 10 settembre 2018, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, concretandosi il petitum sostanziale nel riconoscimento della qualità di “lavoratore” ai sensi del diritto eurounitario e del conseguente trattamento economico e normativo, rispetto al quale il riferimento a quello del magistrato ordinario costituisce, come, del resto, attesta l’invocata applicabilità ai sensi dell’art. 2126 c.c.

Il giudice amministrativo a sua volta è intervenuto sulla nozione di “lavoratore” con riguardo alla magistratura onoraria (Consiglio di Stato, sentenza n. 1334 del 2024).

Ma si osserva anche che, ferma la diversa soluzione a cui può dare luogo l’applicazione dei criteri di riparto in ragione del petitum sostanziale che viene in rilievo, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non esclude la giurisdizione ordinaria per ipotesi tassative determinate come nel caso della tutela contro le discriminazioni, atteso che il diritto a non esserediscriminati si configura, in considerazione del quadro normativo costituzionale (art. 3 Cost.), sovranazionale (Direttiva 2000/43/CE) ed interno (art. 3 e 4 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 nonché l'art. 44 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) di riferimento, come un diritto soggettivo assoluto da far valere davanti al giudice ordinario (cfr., Cass.

S.U. n. 3670/2011, si v.Cass., S.U. n. 7186 del 2011).

18. Alla stregua di tali considerazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12322-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti principal i - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: giudice onorario- riconoscimento subordinazione –differenze retributive R.G.N.12322/2025 Cron. Rep. Ud02/12/2025 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 99/2024 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 29/11/2024 R.G.N. 157/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione, rigetto del ricorso incidentale e rimessione alle Sezioni Unite; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Campobasso ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero della giustizia e nei confronti dell’INPS avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Campobasso. I ricorrenti avevano chiesto il riconoscimento dei diritti derivanti dalla attività lavorativa svolta, in qualità di Giudice onorario di Tribunale, esponendo di non aver goduto di nessuna tutela previdenziale, assicurativa, retributiva nella disciplina del rapporto di servizio intercorso con il Ministero della Giustizia, non essendosi ritenute estensibilia tale rapporto le garanzie e le tutele di diritto comune applicabili a qualsiasi lavoratore, in regime di diritto privato o di diritto pubblico, con rapporto di dipendenza. Chiedevano, quindi, di accertare e dichiarare il diritto ad un trattamento economico e normativo – in relazione al rapporto di lavoro in essere con il Ministero della Giustizia -non discriminatorio ed equivalente a quello assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe alle dipendenze del Ministero convenuto, ai sensi della normativa vigente e in ogni caso conformemente a quanto disposto dalla direttiva n. 1999/70/CE, con applicazione della tutela previdenziale e assicurativa, godimento delle ferie, dei congedi di maternità o paternità e di ogni altra tutela o diritto derivanti dalle direttive europee, danno comunitario. 2. La Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione richiamando, in particolare, i principi già enunciati da questa Corte con l’ordinanza n. 134973 del 2022 e con la sentenza n. 10080 del 2023, che hanno escluso che il richiamo alla nozione di lavoratore eurounitario possa attrarre ogni pretesa conseguente alla qualificazione del rapporto onorario in termini di subordinazione, con conseguente esclusione dell’applicabilità del regime giuridico proprio di tale rapporto. [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla domanda relative alle ferie, ha omesso di pronunciarsi in quanto del tutto generica; ha rigettato la domanda inerente alriconoscimento del trattamento contributivo e previdenziale in aderenza alle statuizioni di Cass.10080/2023 secondo cui “la costruzione di una posizione previdenziale non può che avvenire in forza di una apposita normativa e non in via giudiziaria. In giudizio è possibile agire solo per ottenere il risarcimento del danno ex 2116 c.c. o per la costituzione di una rendita vitalizia presso l’Inps.” Infine, con riguardo al diritto al risarcimento del danno da abusiva reiterazione, il Collegio, in ragione dell’intervenuta procedura di stabilizzazione che ha interessato gli odierni ricorrenti, ha ritenuto che tale procedura fosse misura pienamente idonea a risarcire il danno patito e preteso. 3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prospettando nove motivi di ricorso, assistiti da memoria. 4. Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato articolato in un motivo il Ministero della giustizia. 5. Resiste con controricorso l’INPS. 6. Il ricorso è stato fissato in udienza pubblica per la particolare rilevanza, atteso il complesso quadro normativo e giurisprudenziale in cui è peraltro intervenuta la sentenza della CGUE 4 settembre 2025 nella causa c - 253/24, Pelavi, che ha pronunciato sull’incidenza della stabilizzazione. 7.La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione ed il rigetto del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del TFUE –Violazione dell’art. 3 della Costituzione -Violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. – Violazio ne e falsa applicazione dell e clausol e 2 e 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 –Violazione degli artt. 11 e 117, primo comma della Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 106 della Costituzione, nella parte in cui la Corte d’Appello di Campobasso è addivenuta al rigetto del ricorso negando qualsiasi possibile tutela giuslavoristica per la categoria dei magistrati onorari sul presupposto della incompatibilità fra il carattere onorario del servizio e diritto del lavoro, negando ed omettendo quindi ogni possibile indagine sulla natura del rapporto di lavoro ai fini della sua corretta qualificazione. 2. Con il secondo motivo di ricorso (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) si censura la sentenza, per violazione dell’art. 4 comma 2 del Trattato sull’Unione Europea –Violazione dell’art. 19 Trattato sull’Unione Europea – Violazione dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea – Violazione dell’art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea – Violazione dell’art. 11 e dell’art. 117, primo comma Costituzione –Violazione e falsa applicazione dell’art. 106 della Costituzione - Viol azione dell e clausol e 2 e 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70, nella parte in cui la Corte territoriale ha statuito che quella del giudice onorario resta una funzione onoraria e che le sentenze della Corte di Giustizia non possono trasformare un rapporto onorario in uno di lavoro subordinato, ed ha escluso l’applicabilità del regime giuridico proprio di tale ultimo rapporto. 3. Con il terzo motivo (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione della clausola 3, della clausola 4 e della clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 117 primo comma c.p.c. e dell’art. 11 della Costituzione –Violazione e falsa applicazione dell’art. 106 della Costituzione nella parte in cui sostenendo che quella di giudice onorario resta una funzione onoraria ha negato l’applicabilità della normativa eurounitaria invocata dai ricorrenti nell’atto di appello con riferimento alle clausole 3.1, 4 e 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70. 4. Con il quarto motivo di ricorso (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) si censura la sentenza, per violazione e falsa applicazione dell’art. 45 TFUE –Violazione e falsa applicazione della clausola 2 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 - Viola zione e falsa applicazione dell’art. 117 primo comma Costituzione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della Costituzione –Violazione e falsa applicazione dell’art.106 Costituzione, nella parte in cui sempre sul presupposto della natura onoraria della funzione svolta dai magistrati onorari ha negato ai ricorrenti la qualifica di “lavoratore” ai sensi del diritto dell’Unione. 5. Con il quinto motivo (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) si denuncia la nullità della sentenza di appello per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e dell’art. 111, co. 6, della Costituzione, giacché la Corte di Campobasso, nello statuire che “per il diritto interno quella di viceprocuratore onorario resta una funzione onoraria che le citate sentenze della Corte di Giustizia non possono trasformare un rapporto onorario in uno di lavoro subordinato…è esclusa l’applicabilità del regime giuridico proprio di tale ultimo rapporto” e omettendo di valutare la comparabilità delle funzioni svolte dai ricorrenti con quelle del magistrato togato e di evidenziare la sussistenza di ragioni oggettive tali da giustificare la disparità di trattamento, tenendo conto delle attività concretamente svolte dai ricorrenti, ha finito col rendere una motivazione soltanto “apparente”, giacché non idonea a consentire di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato. 6. Con il sesto motivo di ricorso (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) si censura la sentenza, per violazione e falsa applicazione dell‟art.7, Direttiva 2003/88, in combinato disposto con la clausola 4 dell’accordo quadro recepito dalla Direttiva 97/81/CE e con la clausola 4 dell’accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui ha rigettato “la domanda relativa alle ferie” confondendo il diritto alle ferie retribuite nella misura di n. 30 giorni all’anno, riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria sulla base dell’accertamento dello status di lavoratore secondo il diritto eurounitario, con il diritto alle ferie non godute nell’anno. 7. Con il settimo motivo di ricorso (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) si censura la sentenza, per violazione e falsa applicazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 116/2017, come modificato dall’art. 1 comma 629 lett. a legge n. 234/2021, dell'art. 24 Cost., della clausola n. 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, nella parte in cui ha negato il risarcimento del danno per reiterazione abusiva dei contratti a termine, ritenendo che la previsione dell’art. 29 del decreto legislativo n.116/2017 “è da ritenersi misura pienamente idonea a risarcire il danno c.d. comunitario da abusiva reiterazione dei contratti a termine”. 8.Con l’ottavo motivo di ricorso (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) si censura la sentenza per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla violazione dell’art. E (divieto di discriminazione), congiuntamente all’art. 12, par. 1 (diritto alla sicurezza sociale), della [OSCURATO:PERSONA] –Violazione degli artt. 31 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Violazione dell’art. 4 n. 3 del Trattato sull’Unione Europea e dell’art. 288 comma 3° del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea –Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 e dell’art. 117, primo comma , della Costituzione, per non avere la Corte di appello, negando ogni tutela lavoristica ai magistrati onorari, fornito un’interpretazione delle disposizioni del diritto interno conforme, da un lato, alle fonti di diritto internazionalecome la [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, ai principi giuridici dell’Unione europea in materia di diritti fondamentali. 9.Con il nono motivo di ricorso (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non potessero in ogni caso richiedere direttamente il versamento dei contributi previdenziali, incorrendo nella violazione della norma sopra citata in quanto la domanda dei ricorrenti era diretta all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e alla conseguente applicazione delle norme chelo disciplinano, con relativo obbligo di regolarizzare la loro posizione contributiva e previdenziale presso l’INPS, che è stato chiamato in causa proprio perché fosse integrato pienamente il contraddittorio in relazione alla chiesta regolarizzazione del rapporto. 10. Con il ricorso incidentale, il Ministero ha censurato la sentenza di appello per aver ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. Il controricorrente ha dedotto il difetto di giurisdizione dell’AGO in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c. La pretesa dei ricorrenti, in quanto volta ad ottenere l’applicazione delle tutele fondamentali minimali spettanti ad un lavoratore subordinato analogo, rientrerebbe nella giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la sostanziale richiesta di equiparazione alla magistratura ordinaria, al fine di ottenere le stesse condizioni giuridiche, economiche, previdenziali ed assistenziali, proprie di quest’ultima (rispetto alla quale i ricorrenti si ritengono discriminati), comporta che il giudice legittimato a conoscere delle relative controversie, ex art. 3 d. lgs. 165/2001 nonché ex art. 63, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 ed art. 133 del d.lgs. n. 104/2010, sia, in via esclusiva, quello amministrativo. 11. Le questioni poste dalla controversia si inseriscono in un ampio contesto normativo e giurisprudenziale in cui con riguardo all’ordinamento nazionale si sono pronunciat i sia il giudice ordinario sia il giudice amministrativo. Il Consiglio di Stato ha ritenuto la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda del giudice onorario fondata sull’applicazione del diritto eurounitario ed ha pronunciato nel merito (con sentenza n. 1334/2024 ha escluso che in base alla vigente legislazione nazionale il magistrato onorario si trovi in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario di carriera e che dunque in suo danno possa configurarsi un'ingiustificata discriminazione). Da ultimo, il Consiglio di Stato (CdS, VII Sezione, ordinanza 7511 del 2024) ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riguardo al procedimento di stabilizzazione (art. 29, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, e succ. modifiche); su rimessione del Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio la Corte costituzionale con la sentenza n. 53 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 4, letteraa), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che regola i criteri di prevalenza per il conferimento dell’incarico di magistrato onorario, limitatamente alle parole « con il limite massimo di dieci anni di anzianità». Questa Corte con le decisioni n. 13973 del 2022 e n. 10080/2023, (cui adde, Cass. n. 12488 del 2025) ha escluso che il rapporto di servizio del magistrato onorario possa inquadrarsi nell’ambito del lavoro subordinato come tradizionalmente inteso ed ha escluso in ogni caso la possibilità di costituzione per via giudiziaria di rapporti di pubblico impiego a tempo indeterminato (art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 e 97 Cost.). Si è affermato che la domanda di integrale parificazione ai magistrati ordinari, valorizzando il divieto di trattamenti discriminatori, presuppone un giudizio favorevole di comparazione che va escluso perché le due categorie non sono comparabili fra loro, secondo le indicazioni date dalla Corte di Giustizia quanto al giudizio di comparazione, ed inoltre perché, vi sono differenziazioni che integrano una ragione oggettiva. Dopo tali pronunce della Corte è intervenuta la sentenza CGUE 4 settembre 2025, causa C-253/24, Pelavi, secondo la quale la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, letta in combinato disposto con la clausola 4 di tale accordo, con l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, nonché con l’articolo 31, paragrafo2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che: essa osta ad una normativa nazionale, volta a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, la quale subordini la domanda, per i magistrati onorari in servizio, di partecipare ad una procedura di valutazione al fine di essere confermati nell’esercizio delle loro funzioni fino all’età di 70 anni, all’esigenza di rinunciare al diritto alle ferie annuali retribuite scaturente dal diritto dell’Unione, relativo al loro rapporto di lavoro onorario antecedente. 12. Si pone preliminarmente al Collegio questione relativa al carattere subordinato del ricorso incidentale, così qualificato dallo stesso controricorrente e alla posposizione per tale ragione dell’esame dello stesso in ragione dei principi già enunciati da questa Corte (Cass., SU, n. 35308 del 2022, n. 7381 del 2013, n. 5456 del 2009), secondo cui: «il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest'ultima sia possibile) daparte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale». 13.Rileva il Collegio che questa Sezione Lavoro ha fatto applicazione del principio elaborato dalle Sezioni Unite, secondo cui la questione relativa al riparto di giurisdizione va risolta alla stregua del petitum sostanziale dedotto in giudizio, in fattispecie riguardanti le domande di ungiudice onorario volta all'accertamento della sua qualità di "lavoratore" ai sensi del diritto eurounitario (quale presupposto per il riconoscimento del danno "comunitario" per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine) e della spettanza del conseguente trattamento economico e normativo, in relazione alla quale il riferimento al trattamento spettante al magistrato togato era stato assunto come mero parametro (v. tra le più recenti Cass. n. 12488/2025). Nella specie, parte ricorrente incidentale è pienamente vittoriosa in appello, sede in cui ha proposto appello incidentale condizionato (v. pag. 7 sentenza di appello), disatteso con pronuncia implicita dalla Corte d’Appello che ha deciso nel merito, rigettando l’impugnazione dei giudici onorari. Dunque, l’esame del ricorso incidentale dovrebbe divenire rilevante solo nel caso in cui le pretese avanzate dai ricorrenti per cassazione trovino accoglimento. Con l’ordinanza n. 5992 del 2025, questa Corte regolatrice, dopo aver richiamato il suddetto principio, ne ha escluso l’applicazione con riguardo alla questione di difetto assoluto di giurisdizione, con la quale quel che si contesta è l’esistenza stessa,in capo cioè a qualsiasi ordine di giudici, del potere di conoscere, a fini di giustizia, della controversia. Si è affermato che “[a]ppare anzi evidente che una siffatta questione, riguardando in definitiva la stessa «giustiziabilità» dell’interesse la cui lesione è posta a fondamento della domanda, è indissolubilmente legata alla questione di merito posta dal ricorso principale e, in certo senso, ne fa parte. Non si potrebbe invero riconoscere, in ipotesi, la fondatezza della pretesa risarcitoria senza prima riconoscere la suscettibilità di quella pretesa ad ottenere tutela giurisdizionale”. 14. Ma anche seguendo l’ordine di esame dei ricorsi stabilito dalla consolidata giurisprudenza nomofilattica, non può escludersi il rilievo della questione di giurisdizione, atteso che tra l’altro, si pone la questione della rinuncia alle ferie (sesto motivo di ricorso), tema su cui è intervenuta la sentenza Pelavi, e che costituisce oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato. 15. Pertanto il Collegio ritiene di dover sollecitare la rimeditazione del principio espresso da questa Corte secondo cui ilricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti allagiurisdizione, o preliminari di merito, ha natura diricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito; qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, talericorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell'attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza delricorso principale (citate Cass. S.U. n. 5456/2009, Cass. S.U. n. 23318/2009; Cass. S.U. n. 7381/2013; Cass. n. 4619/2015; Cass. n. 6138/2018). L’orientamento citato, infatti, che riposa sul principio della ragionevole durata del processo, finisce per collidere con quel principionei casi in cui, all’esito dell’esame di un ricorso principale complesso ed articolato, come nella fattispecie, la valutazione dell’incidentale possa condurrealla negazione della giurisdizione del giudice ordinario, rendendo priva di effetti la pronuncia sul merito della domanda, perché resa da giudice privo del potere di ius dicere. 16. Ritiene quindi il Collegio di rimettere al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 374, comma 2, cod. proc. civ. l’esame della questione se allorquando, come nel caso in esame, per l’ampiezza del petitum sostanziale (che chiede al giudice di ricostruire lo statuto della magistratura onoraria, e di definire e accertare i diritti economici e previdenziali, le tutele genitoriali e antidiscriminatorie, in una prospettiva di reciproca interdipendenza, comesi evince dagli atti di causa), si sia in presenza di un intreccio di materie parte devolute al plesso giurisdizionali amministrativo, parte al plesso giurisdizionale ordinario, la risposta di merito alla domanda di giustizia debba essere preceduta dall’esame della questione di giurisdizione posta con il ricorso incidentale dalla parte vittoriosa. 17. Si pone poi questione, su cui analogamente si intende rimettere gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente ex art. 374, comma 2, cod. proc. civ., sulla regola di riparto, atteso che nella prospettazione delle parti, accanto a materia oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, viene in rilievo la violazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 CEE, sul principio di non discriminazione. Si può ricordare, in proposito che le S.U., con la sentenza n. 27198 del 2017 (cui adde, l’ordinanza S.U. n. 21986 del 2021, e l’ordinanza n. 16839 del 2024) hanno affermato che rientra nella giurisdizione amministrativa, in considerazione della permanenza della giurisdizione esclusiva con riferimento ai rapporti di lavoro dei magistrati togati, la controversia avente ad oggetto la domanda di un magistrato onorario volta ad ottenere l’accertamento di un rapporto di impiego di fatto con il Ministero della giustizia, per lo svolgimento delle stesse funzioni giurisdizionali espletate dai magistrati togati. In un’altra fattispecie, la Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 12488 del 2025, esercitando la delega conferita con il Decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente in data 10 settembre 2018, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, concretandosi il petitum sostanziale nel riconoscimento della qualità di “lavoratore” ai sensi del diritto eurounitario e del conseguente trattamento economico e normativo, rispetto al quale il riferimento a quello del magistrato ordinario costituisce, come, del resto, attesta l’invocata applicabilità ai sensi dell’art. 2126 c.c. Il giudice amministrativo a sua volta è intervenuto sulla nozione di “lavoratore” con riguardo alla magistratura onoraria (Consiglio di Stato, sentenza n. 1334 del 2024). Ma si osserva anche che, ferma la diversa soluzione a cui può dare luogo l’applicazione dei criteri di riparto in ragione del petitum sostanziale che viene in rilievo, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non esclude la giurisdizione ordinaria per ipotesi tassative determinate come nel caso della tutela contro le discriminazioni, atteso che il diritto a non esserediscriminati si configura, in considerazione del quadro normativo costituzionale (art. 3 Cost.), sovranazionale (Direttiva 2000/43/CE) ed interno (art. 3 e 4 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 nonché l'art. 44 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) di riferimento, come un diritto soggettivo assoluto da far valere davanti al giudice ordinario (cfr., Cass. S.U. n. 3670/2011, si v.Cass., S.U. n. 7186 del 2011). 18. Alla stregua di tali considerazion